Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
Il ricorrente che, sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie (nella specie, documenti prodotti in giudizio) ha l'onere di indicarne specificamente il contenuto, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, al fine di permettere il controllo in ordine alla decisività dei fatti da provare, che deve essere effettuato sulla scorta delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS ALDO - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi e Luigi Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Plinio n. 21, giusta procura a margine del "ricorso";
- ricorrente -
contro
EL SE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Salmeri e Antonino Spinoso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al viale delle Milizie n. 1, giusta procura a margine del "controricorso";
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Locri-Sezione Lavoro n. 625/1999 del 25 settembre 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 149/1999).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2002 dal consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Luigi Fiorillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Locri SE PE conveniva in giudizio l'"Ente Poste Italiane" - alle cui dipendenze prestava lavoro - esponendo che il cennato Ente lo aveva applicato a diversi uffici periferici con conseguente allontanamento dalla sede originaria di lavoro in Reggio Calabria e deducendo l'illegittimità di detti trasferimenti in contrasto con quanto statuito dall'art. 2103 cod. civ. e dall'art. 28 del c.c.n.l. di categoria, il ricorrente richiedeva all'adito Giudice del Lavoro di voler dichiarare l'inefficacia dei cennati trasferimenti con "condanna dell'ente convenuto a restituirlo alla sede originaria".
Si costituiva in giudizio la s.p.a. "Poste Italiane" che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Il Giudice del Lavoro adito accoglieva la domanda attorea e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Locri (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava la società appellante al pagamento delle spese del grado.
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "i provvedimenti impugnati, con i quali l'ente appellante ha dapprima applicato il PE al servizio recapito dell'agenzia di Fossano Jonio e, successivamente, sempre con le medesime attribuzioni, nell'agenzia di base di Bianco, rappresentano dei veri e propri trasferimenti d'ufficio e come tali disposti in violazione sia dell'art. 2103 cod. civ. che dell'art. 28 del c.c.n.l. di categoria, attesa la carenza di motivazione tecnica, di equivalenza delle mansioni svolte prima del trasferimento con quelle dopo assegnate e del mancato rispetto del termine previsto"; b) "al riguardo, che si trattino di veri e propri trasferimenti, lo si deduce dall'assenza di esigenze di servizio di carattere transitorio tendenti a soddisfare specifiche necessità sopravvenute;
peraltro, è il medesimo ente a definirli 'trasferimenti collettivi'"; c) "il carattere definitivo di siffatti provvedimenti viene desunto anche dalla carenza in essi di un termine finale".
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. POSTE ITALIANE propone ricorso affidato ad un motivo.
L'intimato SE EL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 2103 cod. civ. (anche in relazione dell'art. 28 del c.c.n.l.) e 1362 e segg. cod. civ. e vizi di motivazione" - rileva che "il Tribunale, in maniera assolutamente apodittica, specifica che ci troviamo di fronte a veri e propri trasferimenti di ufficio e, come tali, disposti in violazione delle norme summenzionate ... e non tiene conto della documentazione prodotta, risolvendo in cinque parole ('non provata ma semplicemente asserità) la questione relativa alla sussistenza delle ragioni organizzative, incorrendo, oltreché nella violazione di legge, anche nel difetto di motivazione, anzi, non dice in alcun modo quali siano le ragioni addotte dalle Poste;
men che meno perché non siano adeguate al caso"; rimarca, poi, sul punto della equivalenza delle mansioni, che il Tribunale di Locri "ha misconosciuto le ampie ragioni articolate in atto di appello, non facendo buon governo di giustizia ... (in quanto) ha ignorato che per unanime giurisprudenza l'imprenditore è del tutto libero di destinare il prestatore d'opera a quelle mansioni che, purché rientrino nella sua qualifica professionale (in tal caso ex 4^ ctg.), egli ritenga più adeguate alle esigenze dell'azienda, secondo il suo discrezionale ed insindacabile giudizio"; evidenzia infine, relativamente alla sanzionata mancata osservanza del termine di preavviso di cui all'art. 28 del c.c.n.L, "come la sentenza non consideri, violando le regole legali di ermeneutica contrattuale ed omettendo ancora una volta di motivare sul punto, che la contrattazione collettiva può ben integrare le garanzie normative riducendo ulteriormente lo ius variandi dell'imprenditore".
2^ - Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato e, quindi, deve essere respinto.
Al riguardo la sentenza impugnata ha affermato l'illegittimità dei trasferimenti in questione sotto un triplice profilo: a) anzitutto, per violazione dell'art. 2103 cod. civ. per essere stati detti trasferimenti disposti in assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive;
b) inoltre, per violazione del principio dell'equivalenza delle mansioni espletate nella "sede di partenza" rispetto alle mansioni assegnate nella "sede di destinazione"; c) infine, per mancata osservanza del termine minimo di preavviso di giorni 45 prescritto dall'art. 28 del c.c.n.l. quale prodromico al trasferimento.
Tanto rilevato, quanto al primo punto si osserva che le doglianze del ricorrente sono connotate da marcato vizio di inammissibilità, giacché non rispettose del principio di autosufficienza del ricorso.
Invero, nella dichiarata intenzione di dar conto delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che parte datoriale avrebbe rispettato, nel caso di specie e sulle quali il Giudice di merito avrebbe, a dire del ricorrente, errato o omesso di motivare, lo stesso ricorrente, tuttavia, non indica specificamente, in ricorso, quali siano le circostanze di prova o gli specifici contenuti dei documenti che il giudice di merito avrebbe trascurato e che reggono il punto di ricorso.
Piuttosto, il ricorrente si limita a richiamare per relationem un elenco di documenti promananti da parte datoriale, che lascia intendere di avere almeno in parte prodotto in giudizio, rinviando a scritti difensivi prodotti nei precedenti gradi di giudizio. In tale modo il ricorrente vorrebbe costringere la Corte alla ricerca di dette prove o a svolgere, comunque, una funzione sostitutiva o integrativa dell'attività della parte interessata, mentre chi denunzia, in sede di legittimità, la mancata valutazione di una prova documentale, ha l'onere di indicare specificamente il contenuto esatto del documento al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse;
controllo che, per il summenzionato principio di autosufficienza del ricorso, la Corte deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9554/2001, Cass. n. 13963/2001). Quanto al secondo punto si rileva che il Giudice di merito ha correttamente asserito - con valutazione incensurabile in questa sede di legittimità in quanto congruamente motivata - in punto di accertamento comparativo, dal punto di vista contrattuale ed in concreto, delle mansioni nuove rispetto a quelle precedentemente espletate, che tali mansioni non fossero equivalenti con specifico riguardo all'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta, e sotto il profilo delle funzioni confacenti alle qualità del resistente nell'ottica di una progressiva evoluzione delle stesse: analisi coerente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 248/1999). A sostegno della censura proposta la ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione dell'art. 2103 cod. civ. e della contrattazione collettiva a quella prescelta dal giudice di merito - invece coerente, come si è constatato, al cennato orientamento giurisprudenziale - invocando una remota e non pertinente sentenza (Cass. 2380/1972) relativa al cd. "libero arbitrio" del datore di lavoro nel mutamento di mansioni del lavoratore, se tanto risponda ad esigenze dell'azienda, purché nuove e vecchie mansioni rientrino nella medesima qualifica professionale.
Il ricorrente, dunque, lamenta che la decisione impugnata non abbia tenuto conto di tale "libertà" del datore di lavoro, laddove il resistente sarebbe stato, per effetto del disposto trasferimento, addirittura favorito con l'accesso in una superiore area contrattuale;
il che è quanto non si verifica, invece, nel caso concreto - come ha specificamente osservato il Giudice di appello - atteso che, in fatto, il lavoratore, con totale alterazione delle sue funzioni, era stato fatto transitare da funzioni operative a funzioni gestionali all'interno della medesima "area operativa" prevista in contratto, con compressione immotivata dell'esperienza acquisita:
sicché, anche sotto tale aspetto, si conferma l'infondatezza della censura proposta.
Appare, altresì, infondato il terzo "punto" ove la ricorrente contesta che la decisione impugnata non abbia rettamente interpretato l'art. 28 del c.c.n.l. in tema di preavviso di trasferimento, in quanto lo stesso conterrebbe non la prescrizione di un termine di preavviso, ma un semplice richiamo al principio generale di buona fede e correttezza.
Anche in questo caso, la ricorrente si limita a contrapporre una propria interpretazione della contrattazione collettiva a quella fatta propria dal giudice di merito che, di contro, appare del tutto coerente alla precipua considerazione conseguente all'obbligatorietà della normativa sindacale secondo cui deve ritenersi illegittimo il trasferimento del dipendente ad altra sede quando non sia stata osservata da parte datoriale la disposizione del contratto collettivo in tema di "preavviso del trasferimento" - che preveda, cioè, che il trasferimento per essere ritenuto legittimo debba essere preceduto da un preavviso di determinata durata al fine di ridurre al minimo i disagi del trasferimento e di consentire al lavoratore di provvedere ai bisogni individuali e familiari collegati al mutamento della propria residenza -. In ogni caso, quest'ultimo profilo di censura appare anch'esso inammissibile, in quanto la parte, che vuole denunziare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Pervero, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del "giudice del merito", le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Più in particolare le cennate censure debbono essere rigorosamente specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che - ripetesi - si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 8994/2001). Vizio di inammissibilità a cui non si sottraggono le censure della società ricorrente che si fondano sulla contrapposizione tra le statuizioni in motivazione della sentenza impugnata e le mere argomentazioni addotte dalla stessa ricorrente, secondo le quali il Tribunale di Locri non avrebbe "considerato, violando le regole legali di ermeneutica contrattuale ed omettendo di motivare, che la contrattazione collettiva può ben integrare le garanzie normative, riducendo ulteriormente lo ius variandi dell'imprenditore". Tutto ciò senza neppure trascrivere il testo completo delle disposizioni contrattuali della cui errata interpretazione da parte del Giudice di appello essa ricorrente si è così apoditticamente lamentato:
donde la confermata inammissibilità delle relative censure. Comunque, giusta quanto ritenuto con orientamento giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, idest di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto integralmente, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). 3^ - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.p.a. POSTE ITALIANE deve essere respinto e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate, insieme agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 12,00, oltre a euro 2.000,00 per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003