Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2527
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Sentenza 20 febbraio 2003

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Il ricorrente che, sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie (nella specie, documenti prodotti in giudizio) ha l'onere di indicarne specificamente il contenuto, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, al fine di permettere il controllo in ordine alla decisività dei fatti da provare, che deve essere effettuato sulla scorta delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2527
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2527
    Data del deposito : 20 febbraio 2003

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