Sentenza 20 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2002, n. 7343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7343 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
07343 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POS LOI LA CORTE OT CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16794/99 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Michele Consigliere VARRONE Cron. 20441 Rel. Consigliere PURCARO - Dott. Italo Rep. 1516 -- Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 04/02/02 MANZO - ConsigliereDott. Gianfranco CORTE SUPRIMA DI CAMBAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO OCELE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3.10 per diritti sul ricorso proposto da: 20 MAG. 2002 IL CANCELLIERE TA AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO MARIA BREDA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
IA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SERGIOMONTE SANTO 2, presso lo studio dell'avvocato BARENGHI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente contro 2002 HI NE VA, elettivamente domiciliato in ROMA 316 VIA G G BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIACOMO MEREU, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
RI VA, IN RT;
- intimati avverso la sentenza n. 2009/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 27/02/98 e depositata il 10/06/98 (R.G. 463/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Sergio BARENGHI;
udito l'Avvocato Gian Michele GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, Gian- carlo AL convenne, dinanzi al Tribunale di Roma, AL NA DA, AL CC, RT Z- IN e RO AN, esponendo che: - alla fine di gen- naio dell'anno 1989, RA TO ed NG Costan- tini, condomini nel medesimo immobile ove l'attore era proprietario di un appartamento (v. Paolo Emilio 69, 2 Roma), avevano iniziato lavori di ristrutturazione del -proprio appartamento;
questi lavori avevano causato lo scatenamento del solaio divisorio tra l'appartamento dei coniugi TO e quello sottostante dell'atto- altresì, la statica dell'intero re, compromettendo, edificio;
alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera avevano partecipato gli architetti AL NA DA, AL CC, RT MaterazIN e - costoro dovevano ritenersi l'ingegner RO AN;
solidalmente responsabili dei danni subiti dall'attore. Quest'ultimo, pertanto, concluse chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subi- ti in conseguenza dei lavori suindicati. L'atto intro- duttivo del giudizio venne, altresì, notificato all'Or- dine degli Architetti di Roma, all'Ordine degli Inge- gneri di Roma ed alla Presidenza del medesimo Tribuna- le. Si costituì regolarmente AL NA DA, al- legando di aver ricevuto dai coniugi TO l'inca- rico di redigere il progetto di ristrutturazione del loro appartamento e che da tale progettazione non era derivato, sotto il profilo causale, alcun danno all'at- tore. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda, non- ché, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento del danno derivato dalla diffamazione con- 3 sistita nell'aver notificato l'atto di citazione al- l'Ordine degli Architetti, oltre che per responsabilità aggravata ex art.96 c. p. c.. Si costitui regolarmente anche RT MaterazIN, allegando di aver si diretto i lavori di ristruttura- zione dell'appartamento TO, ma di aver assunto tale incarico quando le opere murarie erano già termi- nate. Chiese pertanto il rigetto della domanda. Si costitui, altresì, RO AN, assumendo di avere svolto le funzioni di mero collaudatore delle opere commissionate dai coniugi TO e di non es- sere perciò responsabile dei pretesi danni lamentati dall'attore. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna dell'attore sia per responsabilità aggra- vata ex art.96 c. p. c., sia al risarcimento del danno derivato dalla diffamazione consistita nell'aver noti- ficato l'atto di citazione all'Ordine degli Architetti. AL CC restò contumace. Esperita la necessaria istruttoria, il tribunale adito, con sentenza depositata in data 16 settembre 1996, respinse la domanda attorea ed accolse, per quan- to di ragione, le domande riconvenzionali e ex art.96 C. p. c., proposte da AL NA DA e da RO AN. Proposto gravame ad opera del soccombente, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 10 giugno 1998, respinse l'appello del AL, osservando, in parte motiva, che i danni lamentati dall'attore, pur essendo in parte derivati dalla materiale esecuzione dell'opera di ristrutturazione ed imputabili, perciò, ai proprietari dell'appartamento sovrastante quello dell'appellante, nonché all'appaltatore dei lavori in questione, nulla avevano a che vedere con la progetta- zione, la direzione dei lavori ed il collaudo e, quin- di, con l'attività professionale degli appellati. Per la cassazione della suindicata sentenza Gian- carlo AL ha proposto ricorso, sulla base di quattro controricorso AL motivi, cui hanno resistito con NA DA e RO AN. Gli intimati AL CC e RT MaterazIN non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ed il resistente NA DA hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando vio- lazione o falsa applicazione dell'art.132, comma secon- do n.3, C. p. c., deduce che la sentenza impugnata non conteneva il testo integrale delle conclusioni dell'ap- pellante, nelle quali vi erano precise richieste e fondamentali riferimenti documentali in ordine all'uni- 5 D co motivo dell'appello. La sentenza impugnata, infatti, conteneva solamente le conclusioni principali, riporta- te sub lettere A ed Al, e cioè la richiesta di nullità della sentenza (lettera A) e quella riguardante la do- manda dell'attore avv. AL e le domande riconvenzio- nali per diffamazione (oltre quelle per responsabilità aggravata) proposte in primo grado dai convenuti arch. AL NA DA ed Ing. RO AN (lettera AI). Ma pretermetteva tutte le altre richieste, elencate dalla lettera B a quella D. Secondo il ricorrente, tale omissione era rilevante, perché concerneva prove e ri- chieste che la collegavano agli altri motivi del ricor- SO, in cui venivano dedotti vizi di motivazione deri- vanti dal pretermesso esame di prove ed anche fatti in- dicati nelle richieste. La censura è infondata. Invero, la giurisprudenza di questa Corte re- golatrice, è fermissima, ormai da tempo, nel ritenere che l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza, importa nullità del- la sentenza soltanto quando le conclusioni effettiva- mente prese non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande o ecce- zioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motiva- zione risulta che le conclusioni siano state effettiva- 6 mente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della va- (ex plurimis, sent.n.8569/97; lidità della sentenza quanto precede si osserva che, n. 6143/96). Pacifico oltre ogni ragionevole dubbio nella specie, è certo - che il giudice di appello abbia tenuto presenti tutte le conclusioni rassegnate dall'odierno ricorrente in occasione dell'udienza dedicata alla precisazione delle conclusioni in grado di appello, ancorché non tutte siano state trascritte nella intestazione della senten- za. In particolare, le richieste istruttorie di cui al- le lettere B (prove per testi) e C (chiarimenti al C. t. u.), sono state entrambe valutate dalla corte di- strettuale e disattese in quanto ininfluenti ed inam- missibili. Del tutto irrilevante è, infine, ai fini della decisione, quanto articolato con la lettera D delle conclusioni, così testualmente formulata: "Riservando alla prosecuzione del giudizio le specifi- che richieste per la determinazione del quantum, come richiesto in primo grado". Appare evidente che sul pun- to nessuna pronunzia era necessaria da parte del giudi- ce di merito. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia vio- lazione dell'art. 112 c. p. C. / deducendo che la senten- za impugnata contiene un travisamento della domanda, 7 atteso che la sentenza medesima aveva erroneamente ri- tenuto che i danni lamentati da esso attore consisteva- no unicamente "nello scatenamento dell'intero solaio di divisione" e nella probabile compromissione della "sta- tica dell'intero edificio condominiale", mentre, nelle conclusioni del deducente, i danni si fondavano sulla violazione del divieto di nuova opera dell'aprile 1989 e, per i solai, sulla demolizione dei massetti. Inol- tre, deduce ancora il ricorrente che la sentenza è vi- ziata da omessa ed insufficiente motivazione, in quanto la stessa non si fonda sull'esame diretto dei fatti e delle relative prove, ma è frutto dell'interpretazione della CTU, che non aveva accertato nulla;
la sentenza, in particolare, non aveva tenuto conto dei fatti speci- fici descritti nei verbali di sopralluogo e nella moti- vazione del "divieto pretorile" di nuova opera di cui al provvedimento 21/26 settembre 1989. La censura è inammissibile. Giusta un insegnamento giurisprudenziale assoluta- mente pacifico, che nella specie deve trovare ulteriore un capo di questa) si conferma, ove una sentenza ) 0 fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sor- - per giungere alla cassazione reggerla, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia della pronunzia - formato oggetto di specifica censura, ma anche che il 8 ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realiz- zi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che sorreggano autonomamente l'una o l'altro. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (in tal senso, da ultimo, Cass.12 set- tembre 2000, n.12040). Orbene, nella specie, si osserva che il giudice del merito ha posto a fondamento della raggiunta conclusio- ne, in ordine all'infondatezza del proposto motivo di appello, due autonome rationes decidendi, ognuna suffi- a sorreggere il proprio dictum, e cioè,cien te ex se, da un canto, l'inesistenza dei danni (almeno nella mi- sura vantata dall'odierno ricorrente), il cui accerta- mento costituiva il presupposto della responsabilità professionale degli appellati, e, d'altro canto, la non imputabilità dei danni agli appellati CC ed NA DA, direttore dei lavori il primo e progettista il secondo: in ciò ribadendo, anche se non necessario per- ché il punto non aveva formato oggetto di doglianza in sede di appello, quanto già affermato sul punto dalla sentenza di primo grado. La sentenza impugnata, inol- tre, ha accertato il sostanziale difetto di legittima- zione passiva del AN, in quanto "mero collaudatore delle opere in questione" e del MaterazIN, per avere lo stesso assunto l'incarico di direttore dei lavori quando le opere murarie erano già finite. Nessuna di tali statuizioni è stata impugnata in questa sede, per cui sul punto si è formato il giudica- to, con conseguente inammissibilità, per carenza di in- teresse, di quanto dedotto con il motivo ora in esame, atteso che anche nell'ipotesi dovesse ritenersi la fon- datezza degli argomenti svolti con il motivo stesso, non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata in parte qua. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazio- ne dell'art. 112 c. p. c., per avere la corte di appello omesso di pronunziarsi sulla richiesta di rigetto delle due domande riconvenzionali di risarcimento per diffa- mazione, contenuta sub A 1 delle conclusioni. La censura non ha pregio. Invero, attraverso l'esame degli atti, consentito a questa corte, trattandosi di un error in procedendo, si 10 evince che la richiesta dell'appellante (di reiezione delle domande riconvenzionali per danni da diffamazione dei convenuti appellati NA DA e AN, domande entrambe accolte in prime cure) è contenuta solo nelle conclusioni dell'atto di appello, senza che in que- st'ultimo si trovi alcun supporto argomentativo inteso a contrastare sul punto la motivazione della sentenza impugnata. Orbene, appare evidente che l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dal- l'articolo 342 cit., la quale integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con con- seguente effetto del passaggio in giudicato della sen- tenza impugnata (cfr., da ultimo, S.U. n.16 del 29 gen- naio 2000), non imponeva alcuna motivazione da parte del giudice del gravame, essendo l'atto, in parte qua, inidoneo al raggiungimento del suo scopo, e cioè evita- re il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in ordine all'affermata responsabilità dell'atto- re - appellante per i danni conseguenti a diffamazione. Il quarto motivo del ricorso, contenente sostan- zialmente censure in ordine alla sentenza di prime cure nella parte relativa alla condanna dell'attore per i suindicati danni da diffamazione, è chiaramente inam- missibile, in quanto trattasi di questione che non ri- sulta proposta in sede di appello. Al riguardo non può 11 che ribadirsi il principio, fermissimo nella giurispru- denza di questo S.C., secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissi- bilità, questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti. In altre parole, nel giudizio di legittimità opera la preclu- sione alla proponibilità delle questioni nuove nel caso di prospettazione di nuovi temi di contestazio- ne, non profilati delle precedenti fasi del giudizio, con riferimento cioè alla proposizione di nuove que- stioni di diritto, che implichino una modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia. Il proposto ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Va, inoltre, rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c. p. C., avanzata dal resistente RO AN, nessuna prova, nemmeno di carattere generico, avendo fornito l'istante in ordine alla sussistenza dei pretesi danni. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spe- se del giudizio di cassazione in favore degli intimati costituiti.
P.Q.M.
12 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento, in favore degli intimati dellecostituiti, di cassazione (EURO 113,73 in favor oltre gli onorari,di Himma ed Euro 111,76 in favore di AN) spese del giudizio liquidati in Euro 2.400,00 per il resistente NA DA ed in Euro 2.000,00 per il resistente AN. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 4 febbraio 2002. Il Co:Consiflifege relatfore ed estensore Il Presidente Vilifica tionionsтри й IL CANCE Dott.ssa Mada Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 20.05.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Marta Alsilo 109T129,11 456T 41,32 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 ENTRATE 20 'Serie 4 TOT 170,43 ..... versate €.€ 1.7.0.4.3.Registrata in data alno COUTO REMERSE FRANCO 43) p. 1 Dirigente Area Servi (Dott.ssa Maria Grazia D Responsabile Servizio (Dr. M. RACCHINI). DIROMA 800 1 90 H 13