Sentenza 18 marzo 2002
Massime • 2
Il debito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense verso i propri iscritti per il rimborso dei contributi versati e non più utilizzabili ha natura di obbligazione pecuniaria e, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 576 del 1980, è produttiva di soli interessi legali, il che non esclude, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..
Costituisce controversia di natura previdenziale, come tale devoluta alla competenza del giudice del lavoro, quella promossa dal datore di lavoro o dal libero professionista nei confronti dell'istituto previdenziale al fine di ottenere la restituzione di contributi erroneamente o illegittimamente versati o, comunque, non dovuti, se la controversia nasce dall'applicazione di norme riguardanti forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato MASINI STEFANIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ORRÙ ANGIOLETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CNPAF CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 29, rappresentato e difeso dall'avvocato VACCARI GIOIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 150/98 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 20/05/98 R.G.N. 5790/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. RA LV
contro
CASSA Previdenza e Assistenza Forense SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23 febbraio 1995 al Pretore di Cagliari in funzione di giudice del lavoro l'avvocato LV TA, premesso che aveva esercitato la professione forense e che era stato iscritto alla Cassa di Previdenza e Assistenza per gli avvocati e procuratori legali dal 1971 sino al 5 ottobre 1987 e cioè sino al momento in cui era stato cancellato a seguito del superamento del pubblico concorso per la magistratura amministrativa e premesso, altresì, che a seguito di domanda amministrativa del 16 giugno 1988 la Cassa gli aveva restituito in due soluzioni i contributi versati per il periodo dell'iscrizione per un ammontare di lire 9.151.394, maggiorato dei soli interessi legali senza rivalutazione, ciò premesso conveniva in giudizio la detta Cassa chiedendone la condanna al pagamento della rivalutazione e delle differenze sugli interessi.
Con sentenza in data 15 ottobre - 10 dicembre 1996 il Pretore adito rigettava la domanda.
Con sentenza in data 22 aprile - 20 maggio 1998 il Tribunale di Cagliari rigettava l'appello dello TA e compensava interamente le spese del giudizio di primo grado e, per un terzo, quelle del giudizio di appello condannando l'appellante al rimborso dei restanti due terzi.
Il Tribunale osservava che la rimborsabilità dei contributi nelle ipotesi di cessazione del rapporto con l'Istituto di previdenza e di impossibilità di utilizzare i contributi legittimamente versati in precedenza è un principio comune a tutta la previdenza dei liberi professionisti.
Tale principio non si pone in contrasto non soltanto con il modello previdenziale solidaristico, ma anche con il regime finanziario di ripartizione della spesa.
Per tali incongruenze e contraddizioni il legislatore, al fine di ovviarvi in parte, ha spostato al compimento dei sessantacinque anni il rimborso dei contributi medesimi prevedendo come sola eccezione di rimborso senza limiti soltanto la categoria forense e quella dei commercialisti.
Su tale premessa il Tribunale riteneva giustificato che l'art. 21 della legge 20 settembre 1980 n. 576 preveda in favore dell'avvocato che cessi dall'iscrizione alla cassa di previdenza la restituzione dei contributi con la sola corresponsione degli interessi legali. D'altra parte, aggiungeva il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dallo TA, tale restituzione costituisce non già una prestazione previdenziale, essendo priva delle funzioni di surrogare o integrare un reddito di lavoro cessato o ridotto, ma semplicemente un'obbligazione pecuniaria alla quale è applicabile la disposizione generale di cui all'art. 1224 secondo comma c.c., dettato in materia di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie per il risarcimento del maggior danno in caso di inadempimento o ritardato adempimento. Il Tribunale concludeva affermando che era infondata la questione di incostituzionalità sollevata dallo TA sia perché quest'ultimo non aveva indicato le norme di riferimento per la prospettata questione e sia perché l'art.21 della legge n. 576 del 1980, non prevedendo un trattamento previdenziale, non presenta alcuna irrazionale disparità di trattamento con altri trattamenti provvidenziali.
Il giudice del gravarne riteneva, infine, che ricorrevano giusti motivi di compensazione o di parziale compensazione delle disposte spese, pur non essendo la causa di natura previdenziale. Lo TA ricorre per cassazione con due motivi.
Resiste con controricorso la Cassa di Previdenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale in violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge n. 576 del 1980 citata e degli artt. 442 e 429 c.p.c. non abbia tenuto conto del fatto che, quando non sia possibile utilizza e i contributi versati presso l'ente alle cui dipendenze l'avvocato sia transitato, il rimborso dovrebbe avvenire con la rivalutazione e gli interessi poiché il rimborso dei contributi conserva la natura previdenziale propria dei contributi.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, aggiunge il ricorrente, la liquidazione del danno ex artt. 442 e 429 c.p.c. non presuppone una mora dell'istituto, ma opera per previsione normativa o, se si preferisce, per fictio juris normativa.
Secondo il ricorrente, infatti, posto che non poteva utilizzare i contributi versati alla Cassa Avvocati e posto che l'art. 21 citato ne consentiva il rimborso con l'espressa previsione del rimborso degli interessi a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo ai versamenti, era logico che da tale momento decorressero tutti gli effetti conseguenti all'obbligo restituivo.
Pertanto, attesa la natura del credito, oltre gli interessi andava corrisposta la rivalutazione.
Diversamente opinando, conclude il ricorrente, il citato art. 21 e, occorrendo, anche gli artt. 442 e 429 c.p.c. sarebbero incostituzionali, perché in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Il dedotto motivo è infondato.
Pur avendo natura previdenziale i giudizi aventi ad oggetto il rimborso da parte dell'ente previdenziale dei contributi assicurativi indebitamente versati o, comunque, non dovuti (v. Cass. 10 giugno 1997 n. 2430), ciò non toghe che per ragioni solidaristiche o per esigenze di pubblica finanza un siffatto obbligo non possa essere trasformato in una mera obbligazione pecuniaria assoggettata alla relativa disciplina.
Come più volte questa Corte ha precisato, il rimborso dei contributi versati in misura maggiore di quella dovuta o, come nella specie, non più dovuta perché non più utilizzabile, può costituire l'oggetto di un'obbligazione pecuniaria, che trovi la sua fonte nella legge e precisamente nell'art. 2033, c.c. (indebito oggettivo;
v. Cass. 7 marzo 1987 n. 2432; Cass.13 maggio 1987 n. 4400; Cass. 13 giugno 1989 n. 3014; Cass. 22 marzo 1990 n. 2381; Cass. 29 gennaio 1991 n. 826;
Cass. 15 maggio 1991 n. 5421; Cass. 19 novembre 1991 n. 12381; Cass. 24 giugno 1992 n. 7769; Cass. 9 maggio 1995 n. 5036).
Essa, pertanto, può essere assoggettata, nei limiti della sua compatibilità, alle norme dettate per le obbligazioni pecuniarie e, in particolare, all'art. 1224 secondo comma c.c. in tema di ulteriore e maggior danno per il ritardato adempimento, ove la legge non disponga diversamente.
In tal caso il creditore ha diritto, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 2033 c.c., anche al risarcimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c.. Per l'attribuzione di tale risarcimento può essere rilevante, ad esempio, la qualità del creditore di imprenditore come elemento presuntivo a far ritenere che la somma, ove restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria.
Nella specie, per evidenti esigenze solidaristiche, il citato art.21 della legge 20 settembre 1980 n. 576 aveva previsto l'obbligo restitutorio della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense verso i propri iscritti, per contributi versati e non più utilizzabili, come produttiva di soli interessi legali, attribuendogli, in tal modo la natura di una mera obbligazione pecuniaria.
Ne consegue che, non essendo stata offerta dallo TA in riferimento all'obbligazione della Cassa di restituzione dei contributi versati e non più utilizzabili, la prova - nemmeno in via presuntiva - del maggior danno ex art. 1224 secondo comma c.c., non appare censurabile la sentenza impugnata per la disposta conferma della pronuncia pretorile di rigetto della avanzata domanda di rivalutazione dell'importo dei contributi restituiti ulteriormente maggiorata degli interessi legali differenziali.
Peraltro deve considerarsi manifestamente infondata la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale.
Tale ultima considerazione, invece, rileva al fine di dichiarare l'infondatezza anche del secondo e ultimo motivo di ricorso, con 9 quale lo TA eccepisce che il Tribunale non aveva motivato sulla censura di appello dal medesimo dedotta in riferimento alla mancata dichiarazione di incompetenza, senz'altro esigibile qualora venisse ritenuta non previdenziale la causa promossa.
Invero al fine di individuare il giudice competente ratione materiae ex art. 442 c.p.c. la materia del contendere va desunta anzitutto dalla domanda e, quindi, dal tipo di rapporto dedotto in giudizio a sostegno della stessa.
Costituisce controversia di natura previdenziale, come tale devoluta alla competenza del giudice del lavoro, quella promossa dal datore di lavoro o dal libero professionista nei confronti dell'istituto previdenziale al fine di ottenere la restituzione di contributi erroneamente o illegittimamente versati o, comunque, non più dovuti, se la controversia nasce - come nella specie - dall'applicazione di norme riguardanti....ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie (secondo la testuale espressione utilizzata dal primo comma dell'art. 442 c.p.c. v. Cass. 11 gennaio 1990 n. 36 Cass. 19
novembre 1991 n. 12380). Essendo, pertanto, infondato anche tale secondo e ultimo motivo, il proposto ricorso va rigettato.
Nulla va disposto per le spese del giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo la pretesa non manifestamente infondata o temeraria ed essendo la causa di natura previdenziale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2002