Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3921
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Sentenza 18 marzo 2002

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Il debito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense verso i propri iscritti per il rimborso dei contributi versati e non più utilizzabili ha natura di obbligazione pecuniaria e, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 576 del 1980, è produttiva di soli interessi legali, il che non esclude, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..

Costituisce controversia di natura previdenziale, come tale devoluta alla competenza del giudice del lavoro, quella promossa dal datore di lavoro o dal libero professionista nei confronti dell'istituto previdenziale al fine di ottenere la restituzione di contributi erroneamente o illegittimamente versati o, comunque, non dovuti, se la controversia nasce dall'applicazione di norme riguardanti forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3921
    Data del deposito : 18 marzo 2002

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