Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10609 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
1 06 09 /02 Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n. 4950/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 28213 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 21 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 2 1 0 LO EN, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Salvia e Giovanni Angelozzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al viale delle Milizie n. 38, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -,in persona del suo legale rappresentante pro tempore, 301 2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di OT-Sezione Lavoro NOVCABRE n. 1616/99 del 20 ottobre\1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1163/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Alessandro Riccio (per delega dell'avv. Di Lullo). Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al TO-Giudice del Lavoro di OT NI IE conveniva in giudizio l'I.N.P.S. al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità - che l'Istituto aveva "congelato" stante il superamento dei limiti di reddito previsti dall'art. 6 del d.l. n. 463/1983 nonché al beneficio di cui all'art. 2 della legge n. 120/1991 (consistente nel riconoscimento di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro svolto). 2 Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito TO rigettava la domanda e-su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio il Tribunale di - OT (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello proposto dal IE. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) il riconoscimento della ratio legis che ispira l'art. 8 (comma 1 bis) del decreto legge n. 463/1993 (convertito in legge n. 638/1983) non implica necessariamente un totale esonero della categoria dei non vedenti lavoratori da ogni disposizione limitatrice della percezione della pensione di invalidità, dovendosi tener conto che la disposizione si inserisce in un intervento legislativo caratterizzato W dalla coesistente ratio, che espressamente il testo normativo enuncia nel suo titolo, intesa ad assicurare il contenimento della spesa pubblica anche attraverso la riduzione di quella previdenziale>>; *) ciò consente non soltanto di ipotizzare, ma di ritenere effettuata in concreto da parte del legislatore una scelta che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi presi in considerazione, pur escludendo la soluzione più radicale e onerosa per il non vedente, e cioè quella della totale soppressione della pensione, in presenza di certe condizioni ritenga però di poter consentire, in funzione della limitazione della 3 spesa pubblica, la per lui meno onerosa soluzione della esclusione del trattamento di integrazione al minimo>>; *) conclusivamente risulta con estrema chiarezza che l'art. 8 (comma 1 bis) cit., nel porre la già evidenziata disciplina di favore per i ciechi lavoratori, contiene una regola del tutto particolare rispetto alle previsioni generali contenute in altre leggi, che si giustifica per la considerazione delle particolari caratteristiche della categoria cui si riferisce, ed in relazione a tali caratteristiche introduce il fattore di disuguaglianza tra coloro che sarebbero tutti i destinatari della previsione generale, sicché viene ad integrare una norma eccezionale che ai sensi dell'art. 14 “disp. sulla legge in generale", ne impedisce l'applicazione ai casi da essa non espressamente considerati>>. Per la cassazione di tale sentenza NI IE propone ricorso affidato a due motivi (essendo l'intestazione di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" non sostenuta specificamente da alcuna argomentazione e riconducibile, quindi, sostanzialmente ai due motivi summenzionati). Resiste l'I.N.P.S. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunziando - "violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 del d.l. n. 463/1983, 4 convertito in legge n. 638/1983 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" - censura la sentenza del Tribunale di OT per avere erroneamente ritenuto che il disposto dell'art. 6 cit. debba considerarsi di portata generale, e quindi applicabile anche ai non vedenti, atteso che non ha posto alcuna distinzione ai fini dell'integrazione al minimo del trattamento pensionistico tra i diversi assicurati I.N.P.S.>>, in quanto ragioni di coerenza logica del sistema e ragioni tecnico giuridiche, inducono a ritenere che l'ultima parte della citata norma costituisce una vera e propria norma di chiusura di un sistema che, elevando il criterio dell'irrilevanza del requisito reddituale a regola generale per i non vedenti, vale a sottrarre i ciechi alla disciplina valida per i restanti assicurati non solo per quanto attiene al riconoscimento del trattamento pensionistico ma anche per quanto attiene l'integrazione al minimo di detto trattamento>>. Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 414 e 421 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" - addebita al Giudice di appello di non avere considerato che "nel rito del lavoro" quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della suddetta regola formale di 5 giudizio, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, ma ha il potere- dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno alle parti, potendo l'impulso officioso porre rimedio all'inerzia, inavvedutezza ed imperizia difensiva delle stesse>>. II. Il primo motivo di ricorso si appalesa fondato. Al riguardo è da rilevare che la sentenza del Tribunale di OT si incentra sostanzialmente sulla considerazione che il disposto dell'art. 6 del d.l. n. 463/1983 - convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983 - deve considerarsi di portata generale per non avere fatto alcuna distinzione ai fini dell'integrazione al minimo del trattamento pensionistico tra i diversi pensionati e, quindi, applicabile anche ai "non vedenti", con la conseguenza che l'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 638/1983 cit. è destinato a ribadire unicamente l'irrilevanza del reddito del "non vedente" ai fini del solo riconoscimento del trattamento pensionistico e non, di contro, ai fini dell'integrazione al minimo di detto trattamento. Come questa Corte ha già statuito (Cass. n. 8310/1999), la cennata ricostruzione del dato normativo presenta l'inconveniente di non attribuire al disposto del citato art. 8 una più ampia portata 6 attraverso una interpretazione che tenga conto della speciale e rafforzata protezione di cui ha sempre goduto la categoria dei "non vedenti". Come è noto, con la riforma previdenziale del 1983 (artt. 8 e 6 della legge n. 638) il legislatore ha inteso, da un lato, subordinare la concreta erogazione del trattamento pensionistico alla mancanza dei redditi derivanti dall'espletamento di attività lavorativa e, dall'altro, subordinare il diritto alle quote di integrazione alla mancata percezione di redditi (anche non ricollegabili prestazioni lavorative) per un ammontare superiore due volte al coacervo del trattamento minimo, in tal modo per la prima volta ricollegando il diritto alla integrazione al minimo alle condizioni soggettive dell'assicurato. In sede di conversione del d.l. n. 463/1983, con il 想 summenzionato art. 8, è stata prevista la salvezza “indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato" della disposizione di cui all'art. 68 della legge n. 153/1969, che a sua volta prevedeva che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del r.d.l. n. 636/1939 non si applica(va)no nei confronti dei “ciechi” che esercita(va)no una attività lavorativa. L'art. 10 citato, nel regolare la revoca della pensione di invalidità, la ricollegava al venir meno dei suoi presupposti costitutivi, e cioè al miglioramento delle condizioni di salute del titolare ed al sopravvenire di modifiche reddituali in ragione delle 7 mutate condizioni economico-sociali. Esclusa ovviamente la prima ipotesi, con l'art. 68 della legge n. 153/1969 il legislatore sanciva in materia di revoca del trattamento pensionistico l'irrilevanza di ogni modifica reddituale per la speciale categoria dei "ciechi". Tutto ciò voleva dire che, avuto riguardo alle particolari esigenze di tutela della categoria dei “non vedenti", si introduceva - in relazione alla revoca del trattamento pensionistico - la regola generale dell'assoluta indifferenza oltre che delle condizioni di salute anche di quelle reddituali degli appartenenti alla categoria stessa, in attuazione, pertanto, del principio della assoluta “neutralità” rispetto al trattamento pensionistico del “non vedente” della sua situazione reddituale. In tale assetto normativo, ragioni di coerenza logica del sistema e ragioni tecnico giuridiche, inducono a ritenere che l'ultima parte dell'art. 8 della legge n. 638/1983 funzioni da vera e propria norma di chiusura di un sistema che, elevando per i "non vedenti” il criterio dell'irrilevanza del requisito reddituale a regola generale, valga a sottrarre i "ciechi" alla disciplina valida per i restanti assicurati non solo per quanto attiene al riconoscimento del trattamento pensionistico, ma anche per quanto attiene l'integrazione al minimo di detto trattamento. Pervero, va, in primo luogo, osservato come risulti priva di qualsiasi condivisibile giustificazione una disciplina che in sede di 8 riconoscimento del diritto alla pensione non attribuisca alcun valore al presupposto reddituale in ragione di una specifica e giustificata protezione della categoria dei “non vedenti” e, poi, finisca per ammettere una sorta di "reviviscenza" di tale requisito in fase di integrazione al trattamento pensionistico già riconosciuto. E che le vicende reddituali non possano assumere un "mutevole" rilievo ma rivestano sempre un carattere "neutro" per tutto quanto attiene al globale trattamento pensionistico del “non vedente" si evince oltre che dalla generica espressione “reddito percepito dall'assicurato" adoperata dall'art. 8 della legge n. 638/1983 - laddove 迎 è costante la distinzione tra i diversi titoli del reddito per gli altri assicurati al fine del diritto alla pensione o di quello all'integrazione al minimo anche dalla considerazione che la suddetta disposizione viene ad inserirsi in una normativa che, in ragione delle particolari condizioni dei suoi destinatari, ha sempre rivestito carattere speciale e che, in quanto tale, non è suscettibile di venire derogata dalla disciplina generale valida per gli altri assicurati. A convalida di tale opinione e del carattere speciale della normativa alla pensione in oggetto si rimarca (così come già rilevato da Cass. n. 8310/1999) che: a) con l'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 - modificato con l'art. 2 della legge n. 218/1952 e dall'art. 60 della legge n.153/1969 si prevedevano per i lavoratori "ciechi" condizioni di 9 favore di riduzione dell'età pensionabile e dei requisiti contributivi, indipendentemente dal momento in cui era sorta la cecità (prima o dopo l'inizio del lavoro) (cfr. anche art. 1, comma 6, del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503); b) con leggi 9 agosto 1954 n. 632 e 10 febbraio 1962 n. 66, e per i fini di all'art. 1 di quest'ultima legge, si istituiva l'opera nazionale per i ciechi civili;
c) la legge 10 febbraio 1962 n. 66 riconosceva il diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18 anno di età a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione>> (art. 8); d) con d.P.R. 11 agosto 1963 n. 1328 ("regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 18 febbraio 1962 n. 66") si fissava l'area dei beneficiari della pensione di reversibilità (a coloro che risultavano affetti da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro) fissando, seppure entro limiti predeterminati, una irrilevanza tra proventi di qualsiasi natura o di lavoro, e pensione stessa (art. 15); e) come visto, con l'art. 68 della legge 30 aprile 1969 n. 153 si escludeva la revoca della pensione nei confronti dei "ciechi" che esercitavano attività lavorativa;
f) l'art. 9 1. 29 marzo 1985 n. 113 prevedeva un particolare meccanismo di abbreviazione dell'anzianità assicurativa, mediante accredito di determinate mensilità di contribuzione figurativa per ogni anno di 10 servizio;
g) l'art. 1, commi 6 e 8, del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, nell'elevare l'età pensionabile, faceva tuttavia salva il più favorevole regime per i lavoratori “non vedenti". Pertanto, il parziale excursus sulle fonti normative dimostra un costante (e perdurante nel tempo) intento del nostro legislatore di apprestare una disciplina speciale per tutto quanto attiene al trattamento previdenziale ed assistenziale di una categoria di assicurati meritevoli di una tutela rafforzata: disciplina speciale nel senso di un complesso di norme univocamente improntate ad una generale tutela, appunto, rafforzata nei confronti della categoria dei "non vedenti" e 阂 che, quindi, non può ritenersi di carattere "eccezionale" al fine della pretesa applicazione dell'art. 14 delle “disposizioni sulla legge in gene- rale" - così come ritenuto erroneamente dal Tribunale di OT an- dando in contrario avviso a Cass. n. 8310/1999 cit., che qui si con- ferma in forza delle argomentazioni già esposte in tale "precedente" -. In conclusione, in siffatto assetto ordinamentale appare privo di giuridico fondamento sostenere che il legislatore del 1983, nel momento in cui ha voluto ribadire l'indifferenza delle vicende reddituali per l'attribuzione della pensione (o dell'assegno) di invalidità, abbia poi voluto assimilare-senza un espresso e chiaro riferimento testuale per quanto riguarda l'integrazione al minimo i "non vedenti" agli altri assicurati: conclusione questa che deriva 11 dall'esatta applicazione dell'art. 12 delle “disposizioni sulla legge in generale" secondo i cui principi deve essere interpretata la normativa che riguarda il presente giudizio. Di conseguenza, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, alla stregua dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa va decisa nel merito (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto), per cui l'I.N.P.S. va condannato al pagamento dell'integrazione al minimo della pensione erogata al ricorrente unitamente agli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze dovuto a tutto il 30 dicembre 1991 ed al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze dovute per il periodo successivo (cfr. Cass. sez. unite n. 5895/1996). III Non merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso. R U O Infatti, la censura proposta con tale motivo di non avere il Tribunale di OT fatto uso del potere-dovere ex artt. 414 e 421 cod. proc. civ. invitando l'istante a depositare la documentazione ritenuta idonea>> si appalesa inammissibile, in quanto nelle controversie soggette al rito del lavoro (comprese quelle in materia di assistenza e previdenza obbligatorie) la facoltà del giudice del merito di avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge (artt. 421 e 437 cod. proc. civ.) e di disporre, in particolare, l'acquisizione al processo di una determinata documentazione, costituisce espressione di una 12 discrezionalità il cui omesso esercizio non esige un'espressa motivazione (cfr. Cass. n. 6644/1995). Oltretutto il ricorrente - il quale, in sede di legittimità, denunzia la mancata ammissione di una prova testimoniale ovvero la mancata acquisizione di una prova documentale ha l'onere di indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della prova ovvero il contenuto del documento al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, la Corte deve essere in grado di valutare solo sulla base delle deduzioni, contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito Z sopperire con indagini integrative (Cass. n. 3233/1995). Nella specie, a conferma dell'inammissibilità del mezzo, è stato solo genericamente fatto cenno ad una cd. documentazione ritenuta idonea>> [quando il Tribunale di OT aveva espressamente statuito che la circostanza che fosse stata richiesta una pronunzia meramente dichiarativa del diritto alla contabilizzazione dei periodi di contribuzione figurativa non esonerava certamente il ricorrente dal fornire la prova dei presupposti di fatto necessari per il sorgere del diritto stesso>>] e, quindi, in modo del tutto inappropriato in contrasto con il principio di "autosufficienza del ricorso per cassazione", che costituisce un canone al quale la giurisprudenza della Corte si è sempre attenuta anche in 13 materia di ammissibilità e di valutazione delle risultanze probatorie (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12080/2000). IV In definitiva, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo motivo di ricorso, per cui la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito ex art. 384 (ultimo alinea del primo comma) cod. proc. civ. così come dinanzi precisato sub capo II. Ricorrono giusti motivi ("reciproca soccombenza") per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
rigetta il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e condanna l'I.N.P.S. al pagamento delladecidendo nel merito integrazione al minimo della pensione erogata al ricorrente unitamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sulle differenze dovute a tutto il 30 dicembre 1991 ed al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze dovute per il periodo successivo;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 21 maggio 2002. Sakmolizuett Il Presidente Il Consigliere estensore г олита utwin IL CANIA LIE De DANCE th پی