Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8310
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Sentenza 30 luglio 1999

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La situazione reddituale dei lavoratori non vedenti è irrilevante non solo al fine dell'insorgenza del diritto alla pensione, come espressamente previsto dall'art. 68 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ma - stante la speciale esigenza di tutela di questa categoria che il legislatore ha inteso assicurare con l'introduzione del principio dell'assoluta neutralità del trattamento pensionistico del non vedente rispetto alla sua situazione reddituale (art. 8 legge 11 novembre 1983, n.638) - è parimenti irrilevante anche al fine del riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo, beneficio questo che, dopo la riforma del 1983 (art. 6 legge 11 novembre 1983, n.638, cit.) spetta in generale soltanto in presenza di un determinato requisito reddituale (pari a due volte il trattamento minimo), dovendo tale trattamento differenziato di miglior favore desumersi dalla "ratio legis", anche se l'art. 6 cit. testualmente non fa alcuna distinzione tra i diversi assicurati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8310
    Data del deposito : 30 luglio 1999

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