Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
La situazione reddituale dei lavoratori non vedenti è irrilevante non solo al fine dell'insorgenza del diritto alla pensione, come espressamente previsto dall'art. 68 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ma - stante la speciale esigenza di tutela di questa categoria che il legislatore ha inteso assicurare con l'introduzione del principio dell'assoluta neutralità del trattamento pensionistico del non vedente rispetto alla sua situazione reddituale (art. 8 legge 11 novembre 1983, n.638) - è parimenti irrilevante anche al fine del riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo, beneficio questo che, dopo la riforma del 1983 (art. 6 legge 11 novembre 1983, n.638, cit.) spetta in generale soltanto in presenza di un determinato requisito reddituale (pari a due volte il trattamento minimo), dovendo tale trattamento differenziato di miglior favore desumersi dalla "ratio legis", anche se l'art. 6 cit. testualmente non fa alcuna distinzione tra i diversi assicurati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8310 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO RC, RI IVA, UP EN, AT LU, CH AU, DÀ ST, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO SORRENTINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE VOLPE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASSARO, GIORGIO STARNONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 126/96 del Tribunale di PISA, depositata il 22/07/96 N.R.G. 3050/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/99 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza emessa il 12 aprile 1994 il Pretore di Pisa accoglieva il ricorso proposto da LO NI, VO CA, EN UP, IG IA, SA PI ed RN DÀ, tutti non vedenti, diretto al ripristino nei loro confronti sul trattamento di invalidità (pensione di inabilità per alcuni, ed assegno di invalidità per altri) dell'integrazione al minimo che era stata loro "congelata" In applicazione dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638. Il Pretore condannava l'INPS al pagamento dei ratei arretrati con rivalutazione ed interessi.
Il Tribunale di Pisa con sentenza del 22 luglio 1996 accoglieva l'appello dell'INPS ed, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta dai non vedenti dichiarando non dovuta la richiesta di Integrazione al minimo. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che l'art. 8, comma 1 bis, della legge 11 novembre 1983 n. 638 si limitava a confermare la irrilevanza della situazione reddituale del pensionato negli stessi termini stabiliti dall'art. 68 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ribadendo appunto questa irrilevanza agli effetti della pensione di invalidità stabilita dall'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 per i ciechi che esercitano una attività lavorativa. L'espressione "ferma restando" usata dal comma 1 bis dell'art. 8 era diretta, in altri termini, unicamente a salvaguardare il trattamento di favore riservato ai non vedenti proprio con riguardo alla situazione reddituale in rapporto all'attribuzione del diritto a pensione. Da tutto ciò però non era lecito dedurre alcuna influenza della suddetta disposizione su quanto disciplinato dall'art. 6 della legge n. 638/1983, che "come non enuncia alcuna deroga esplicita per il trattamento dei non vedenti cosi neppure la contiene implicitamente". Avverso tale sentenza LO NI, VA CA, EN UP, IG IA, SA PI ed RN DÀ propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso LO NI e gli altri suoi litisconsorti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge Il novembre 1983 n. 638 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare sostengono che l'integrazione al minimo va assicurata in ogni caso ai non vedenti sia in ragione della peculiare e rafforzata tutela volta a salvaguardare in maniera particolarmente incisiva la posizione di soggetti afflitti da un handicap grave come quello della mancanza della vista, sia per l'effettivo atteggiarsi della disciplina normativa. Ed invero, la riforma del 1983 ha introdotto ai fini della titolarità del trattamento pensionistico nuovi requisiti di reddito a fronte di una precedente regolamentazione - quella dell'art. 68 della legge n. 153 del 1969 - che già stabiliva la irrilevanza delle vicende reddituali per la pensione di invalidità dei non vedenti. Ne conseguiva che la salvezza del disposto del summenzionato articolo 68, dettata in sede di conversione del d.l. 463/1983, non poteva considerarsi riferibile alla sola titolarità
del diritto ma doveva ritenersi riguardare anche l'integrazione al minimo in quanto una diversa opinione avrebbe finito per rendere la riforma del 1983 come inutiliter data perché già la percezione dei redditi da lavoro dipendente era esclusa per i ciechi civili come causa di cessazione della prestazione previdenziale. In altri termini se un significato occorreva attribuire all'art. 8, come modificato in sede di conversione, questo non poteva essere che quello di enunciare la irrilevanza del reddito percepito anche ai fini del diritto alla integrazione al minimo. Ed Invero - ribadivano ancora una volta i ricorrenti - il mantenimento del trattamento pensionistico dei ciechi era già regolato dall'art. 68 l. n.153/1969, disposizione di carattere speciale e come tale non travolta dalle disposizioni di carattere generale successive, quale quelle della legge n. 638/1983. La censura dei ricorrenti va accolta.
La sentenza del Tribunale si incentra sostanzialmente sulla considerazione, condivisa anche dal Procuratore Generale nelle conclusioni in udienza, che il disposto dell'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 - convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - per non avere fatto alcuna distinzione ai fini dell'integrazione al minimo del trattamento pensionistico tra i diversi assicurati deve considerarsi di portata generale, e quindi applicabile anche ai non vedenti, con la conseguenza che l'art. 8, ultimo comma, della suddetta legge n. 638/1983, è destinato a ribadire unicamente l'irrilevanza del reddito del non vedente ai fini del solo riconoscimento del trattamento pensionistico e non, di contro, ai fini dell'integrazione al minimo di detto trattamento. Ad avviso della Corte una siffatta ricostruzione del dato normativo presenta l'inconveniente di non attribuire al disposto del citato articolo 8 una più ampia portata attraverso una interpretazione che tenga conto della speciale e rafforzata protezione di cui ha sempre goduto la categoria dei non vedenti.
Come è noto, con la riforma previdenziale del 1983 il legislatore ha inteso, da un lato, subordinare la concreta erogazione del trattamento pensionistico alla mancanza dei redditi derivanti dall'espletamento di attività lavorativa (art. 8 l. n. 638), e dall'altro subordinare il diritto alle quote di integrazione alla mancata percezione di redditi(anche non ricollegabili prestazioni lavorative) per un ammontare superiore due volte il coacervo del trattamento minimo(art. 6 l. n. 638), in tal modo per la prima volta ricollegando il diritto alla integrazione al minimo alle condizioni soggettive dell'assicurato.
In sede di conversione del d.l. n. 463/1983, con il summenzionato articolo 8, è stata prevista la salvezza "indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato" della disposizione di cui all'art.68 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che a sua volta prevedeva che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 non si applica(va)no nei confronti dei ciechi che esercita(va)no una attività lavorativa. L'art. 10 ultimo citato, nel regolare la revoca della pensione di invalidità, la ricollegava al venir meno dei suoi presupposti costitutivi, e cioè al miglioramento delle condizioni di salute del titolare ed al sopravvenire di modifiche reddituali in ragione delle mutate condizioni economico- sociali. Esclusa ovviamente la prima ipotesi, con l'art. 68 della l. n. 153 del 1969 il legislatore sanciva in materia di revoca del trattamento pensionistico l'irrilevanza di ogni modifica reddituale per la speciale categoria dei ciechi.
Tutto ciò voleva dire che, avuto riguardo alle particolari esigenze di tutela della categoria dei non vedenti, si introduceva - in relazione alla revoca del trattamento pensionistico - la regola generale dell'assoluta indifferenza oltre che delle condizioni di salute anche di quelle reddituali degli appartenenti alla categoria stessa, in attuazione, pertanto, del principio della assoluta "neutralità" rispetto al trattamento pensionistico del non vedente della sua situazione reddituale.
In tale assetto normativo, ragioni di coerenza logica del sistema e ragioni tecnico giuridiche, inducono a ritenere che l'ultima parte dell'art. 8 della legge n. 638 del 1983 funzioni da vera e propria norma di chiusura di un sistema che, elevando per i non vedenti il criterio dell'irrilevanza del requisito reddituale a regola generale, valga a sottrarre i ciechi alla disciplina valida per i restanti assicurati non solo per quanto attiene al riconoscimento del trattamento pensionistico ma anche per quanto attiene l'integrazione al minimo di detto trattamento.
Al riguardo va in primo luogo osservato come risulti priva di qualsiasi condivisibile giustificazione una disciplina che in sede di riconoscimento del diritto alla pensione non attribuisca alcun valore al presupposto reddituale in ragione di una specifica e giustificata protezione della categoria dei non vedenti, e poi finisca per ammettere una sorta di "reviviscenza" di tale requisito in fase di integrazione al trattamento pensionistico già riconosciuto. E che le vicende reddituali non possano assumere un "mutevole" rilievo ma rivestano sempre un carattere "neutro" per tutto quanto attiene al globale trattamento pensionistico del non vedente si evince oltre che dalla generica espressione "reddito percepito dall'assicurato" adoperata dall'art. 8 l. n. 638 del 1983 - laddove è costante la distinzione tra i diversi titoli del reddito per gli altri assicurati al fine del diritto alla pensione o di quello all'integrazione al minimo - anche dalla considerazione che la suddetta disposizione viene ad inserirsi una normativa che, in ragione delle particolari condizioni dei suoi destinatari, ha sempre rivestita carattere speciale, e che in quanto tale non è suscettibile di venire derogata dalla disciplina generale valida per gli altri assicurati.
A conforto di tale opinione e del carattere speciale della normativa alla pensione in oggetto è sufficiente ricordare che: a) con l'art.9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 - modificato con l'art. 2 l. 4 aprile 1952 n. 218 e dall'art. 60 l. 30 aprile 1969 n. 153 - si prevedevano per i lavoratori ciechi condizioni di favore di riduzione dell'età pensionabile e dei requisiti contributivi, indipendentemente dal momento in cui era sorta la cecità (prima o dopo l'inizio del lavoro)(cfr. anche art. 1, comma 6, d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503); b) con leggi 9 agosto 1954 n. 632 e 10
febbraio 1962 n. 66, e per i fini di all'art. 1 di quest'ultima legge, si istituiva l'opera nazionale per i ciechi civili;
c) la legge 10 febbraio 1962 n. 66 riconosceva il diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18 anno di età "a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo In entrambi gli occhi con eventuale correzione"(art. 8); d) con d.p.r. 11 agosto 1963 n. 1328 (regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 18 febbraio 1962 n. 66) si fissava l'area dei beneficiari della pensione di reversibilità (a coloro che risultavano affetti da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro) fissando, seppure entro limiti predeterminati, una irrilevanza tra proventi di qualsiasi natura o di lavoro, e pensione stessa (art. 15); e) come visto, con l'art. 68 del legge 30 aprile 1969 n. 153 si escludeva la revoca della pensione nei confronti dei ciechi che esercitavano attività lavorativa;
f) l'art.9 l. 29 marzo 1985 n. 113 prevedeva un particolare meccanismo di abbreviazione dell'anzianità assicurativa, mediante accredito di determinate mensilità di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio;
g) l'art. 1, comma 6 e 8, del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.503, nell'elevare l'età pensionabile, faceva tuttavia salva il più
favorevole regime per i lavoratori non vedenti.
Orbene, il pur parziale excursus sulle fonti normative dimostra un costante e perdurante nel tempo intento del nostro legislatore di apprestare una disciplina speciale per tutto quanto attiene al trattamento previdenziale ed assistenziale di una categoria di assicurati meritevoli di una tutela rafforzata. Ne consegue che in un siffatto assetto ordinamentale sembra privo di giuridico fondamento sostenere che il legislatore del 1983, nel momento in cui ha voluto ribadire l'indifferenza delle vicende reddituali per l'attribuzione della pensione (o dell'assegno) di invalidità, abbia poi voluto assimilare - senza un espresso e chiaro riferimento testuale - per quanto riguarda l'integrazione al minimo i non vedenti agli altri assicurati.
Per quanto sinora detto il ricorso va integralmente accolto e l'impugnata sentenza va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c. la causa va decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ne consegue che in linea con quanto statuito da Cass., Sez. Un., 26 giugno 1996 n. 5895 - le cui conclusioni questa Corte ritiene di fare proprie - l'INPS va condannato al pagamento dell'integrazione al minimo delle pensioni erogate ai ricorrenti unitamente agli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze dovute a tutto il 30 dicembre 1991 ed al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze dovute per il periodo successivo.
In considerazione della novità della questione pare equo compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna l'INPS al pagamento dell'integrazione al minimo delle pensioni erogate ai ricorrenti unitamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sulle differenze dovute a tutto il 30 dicembre 1991 ed al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze dovute per il periodo successivo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 28 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999