Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA INN E DEL POPOL ITA AN0 4045/0 1 LA CORTE SUPRI Cggetto CONCORDATO SEZIONE PRIMA CIVILE PREVENTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11293/98 Dott. Mario CORDA Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.8580 Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep.13.44 Ud. 25/01/2001 ConsigliereDott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA 24 ORERichiesta con studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti 1. il 21 MAR 2001 S.I.L.T. COSTRUZIONI Srl in liquidazione, in TL CANCELE persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI 34, presso l'avvocato CERRUTI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente CANCLL ADRIANO, all'avvocato BIANCHI giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
FALLIMENTO S.I.L.T. COSTRUZIONI Srl, in persona del elettivamente domiciliato in ROMA VIA Curatore, 2001 PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso l'avvocato CONTALDI 209 MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente 1 all'avvocato GAIDANO FABRIZIO, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente
contro
COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO S.I.L.T. Srl in liquidazione;
- intimato avverso la sentenza n. 23/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
A udito per il ricorrente, l'Avvocato Bianchi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Contaldi , che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità 0, comunque per il rigetto del ricorso. Fatto Lo svolgimento del processo è così esposto nella sentenza impugnata: "Con domanda depositata il 1 7 1994 la Silt Costruzioni s.r.l., in amministrazione control- lata, chiedeva al Tribunale di Aosta di essere ammessa 2 alla procedura di concordato preventivo;
nel corso del- la procedura il g.d. con ordinanza 18. 11.1994 dichia- rava approvata la proposta". "Con sentenza 26.6.1995 il Tribunale respingeva la domanda di omologazione, e dichiarava il fallimento della società". "Questa appellava con atto notificato il 14.7.1995, contestando i calcoli sulla base dei quali il Tribunale aveva respinto la domanda;
il fallimento si costituiva resistendo". "Con ordinanza 12/30.7.1996, la Corte rimetteva la causa in istruttoria per consentire l'acquisizione dello stato passivo del fallimento;
dopo produzione di ulteriori documenti, la causa tornava al Collegio per la decisione". Con sentenza depositata il 16 gennaio 1998 la Corte di merito ha rigettato l'appello, rilevando che, "di fronte al fabbisogno del concordato, indicato dalla 10.119.687.892", si poteva "contare stessa Silt in £ (presunta) disponibilità di sole £ (...) su una 8.610.877.366, chiaramente inadeguata alla bisogna", atteso che i crediti vantati dalla Silt, per complessi- ve £ 2.853.567.818, dovevano ritenersi praticamente irrealizzabili, tenuto conto della situazione patrimo- niale della AI (assoggettata a liquidazione coatta Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.11293 98). 3 amministrativa), e della dubbia esigibilità del credito verso la Scam. Avverso questa sentenza la S.I.L.T. Costruzioni s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassa- zione con due motivi. Col primo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, degli artt.160, 2° CO., n.2, e 181, 1° CO. n.3, e 2° co., e lamenta che il giudizio sulla sufficienza 1.fall., dei beni offerti per il pagamento dei crediti non sia stato riferito alla situazione esistente al momento omologazione, e si sia tenuto della pronunzia sulla conto degli eventi ad essa successivi. Col secondo motivo denuncia contraddittorietà ed omessa valutazione circa la inesigibilità del credito nei confronti della Scam e della AI, pur pagato alla scadenza. E deduce che la sentenza impugnata non abbia tratto le logiche conseguenze dalla constatazione della verificata capacità di adempiere delle debitrici, né abbia motivato come le sopravvenute difficoltà а ri- scuotere della Scam e della AI potessero essere ri- ferire al momento della pronuncia. Al ricorso ha resistito la curatela fallimentare, che ne ha eccepito, in limine, l'inammissibilità. Il ricorso, ritualmente notificato al curatore fal- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.11293 98). 4 limentare il 15 giugno 1998, a seguito di ordinanza collegiale di questa Corte che ha disposto l'integrazione del contraddittorio, è stato notificato anche al commissario giudiziale della procedura. Le parti hanno depositato memorie. Diritto Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, non contiene, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n.3, c.p.c., l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
né questi emergono, comunque, dal contenuto delle censure (sopra esposte) svolte dalla ricorrente o dal controricorso. Resta, dunque, assorbito l'esame dei motivi. Consegue, in base al principio della soccombenza, ricorrente al pagamento delle spese la condanna della processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese processua- 183 700-li, liquidate in complessive lire 2.183 700- hooos 290000 di cui lire 2 milioni per onorario. Così deciso il 25 gennaio 2001, nella camera di consiglio della prima Sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Cordaمستقل Vincenzo Proto Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.11293 98). 5 ン segue LL AR. 2001 C N A C IN TA M SITA 1 EPO 2 D E ggi. EL i UZ O NC CA D дного aria IL M IL CANCELE UZMeris