Sentenza 30 maggio 2013
Massime • 1
L'assessore di un ente territoriale riveste la qualifica di pubblico ufficiale relativamente all'esercizio di attività amministrative alle quali partecipa concorrendo alla formazione della volontà dell'ente. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. nei confronti di imputato che aveva minacciato l'assessore di un comune al fine di ottenere il rilascio di permesso a costruire e l'approvazione di convenzione edilizia a lui vantaggiosa).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: consentito il sequestro nei confronti del percettore dell'ingiusto profittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 335-bis c.p. del profitto del reato, laddove disposto nei confronti del percettore dell'ingiusto vantaggio patrimoniale. (Fattispecie in cui è stato disposto il sequestro di una somma di denaro pari al profitto ottenuto da un soggetto illegittimamente nominato quale commissario straordinario di un ente ospedaliero. Fonte: CED Cassazione Penale 2020 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 13/11/2019 , n. 49485 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2013, n. 30175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30175 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 30/05/2013
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1011
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 27418/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR DESIDERIO N. IL 25/10/1969;
avverso la sentenza n. 3700/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 16/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 aprile 2012 la Corte d'appello di ES, in parziale riforma della sentenza pronunziata dal Tribunale di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, in data 22 marzo 2011, ha ridotto la pena inflitta a DE VA a mesi sei di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale e confermando nel resto la sentenza gravata.
2. In primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 336 c.p., commesso in data 24 maggio 2007 nei confronti dell'assessore all'edilizia ed urbanistica del Comune di Trescore Balneario, IN Marco, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ed in particolare a rilasciargli un permesso di costruire e a far approvare dalla Giunta comunale una bozza di convenzione per il cambio di destinazione d'uso e la ristrutturazione di un immobile senza pagamento, da parte dell'VA, degli oneri previsti.
3. Avverso la su indicata pronunzia della Corte d'appello di ES ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 336 c.p., in relazione a due distinti profili:
a) la qualifica di pubblico ufficiale, che difetterebbe in capo al IN, assessore all'urbanistica privo del potere di firma nelle pratiche edilizie e come tale privo di un autonomo potere decisionale;
b) l'inesistenza di una minaccia idonea rendere configurabile il reato di cui all'art. 336 c.p., poiché l'espressione "assessore, io ti giuro che ti vengo a prendere a casa", proferita in un momento di rabbia, sarebbe idonea semmai a configurare il diverso reato di minaccia ex art. 612 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle prospettate ragioni di censura.
5. In ordine ad entrambi i rilievi, invero, le conformi pronunce dei Giudici di merito hanno offerto congrua ed esaustiva giustificazione delle conclusioni cui sono pervenute, facendo buon governo del quadro di principii che regolano la materia.
Per quel che attiene al primo profilo di doglianza, la Corte d'appello ha posto in rilievo che il IN, quale assessore comunale all'edilizia ed urbanistica, svolgeva una pubblica funzione amministrativa rilevante ai sensi dell'art. 357 c.p., ed in particolare concorreva nel caso di specie, quale membro della Giunta comunale, alla determinazione degli oneri aggiuntivi ed alla predisposizione delle clausole nelle quali deve articolarsi la convenzione edilizia che si associa al permesso di costruire, in tal guisa partecipando direttamente alla formazione della volontà amministrativa che l'adozione dell'atto formale conclusivo del procedimento successivamente esprime.
Nè, peraltro, l'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte ha mai dubitato della natura di pubblico ufficiale dell'assessore comunale o regionale, e della rilevanza prettamente pubblicistica delle funzioni dallo stesso svolte (in tal senso, di recente, si vedano, in via meramente esemplificativa, Sez. 6, n. 21508 del 14/04/2008, dep. 28/05/2008, Rv. 240071; Sez. 6, n. 11415 del 21/02/2003, dep. 11/03/2003, Rv. 224070; Sez. 6, n. 49547 del 03/10/2003, dep. 31/12/2003, Rv. 227888).
6. Del tutto generici ed aspecifici, inoltre, devono ritenersi i rilievi dal ricorrente prospettati a sostegno della seconda censura, che non è oggettivamente idonea a superare il preliminare vaglio dell'ammissibilità, ove si ponga mente alle puntuali ed argomentate sequenze motivazionali dell'impugnata pronuncia, il cui percorso argomentativo, nel confermare le analoghe valutazioni al riguardo già chiaramente espresse dal Giudice di prime cure, ha dato piena giustificazione del giudizio di responsabilità, osservando come il contesto della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda ed il complesso delle risultanze dibattimentali deponessero univocamente nel senso dell'evidente significato minatorio della frase pronunciata dall'imputato in occasione di un colloquio intercorso con il IN durante lo svolgimento dell'iter amministrativo inerente al rilascio del permesso di costruire concernente la ristrutturazione di un immobile oggetto di una richiesta presentata dall'imputato al Comune di Trescore Balneario. Del resto, che il contenuto dell'espressione pronunciata fosse proprio quello, mirando ad incidere, in definitiva, sull'autonomia delle scelte di un organo amministrativo collegiale quale la giunta comunale, è dimostrato dal fatto che il IN in effetti ne percepì come tale il significato, tanto da richiedere l'intervento dei Carabinieri per il timore che la situazione potesse degenerare.
7. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto de quo, ed ha evidenziato, al riguardo, gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione della difesa era in realtà priva di ogni aggancio probatorio e si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
8. Il ricorso è dunque inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare nella misura di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013