Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5449 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 70865 AI SENSI DEL D.P.R. 20/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA SEZIONE TRIBT05449 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.16559.0 Cron. 11372 Composta dai Ma PRESIDENTE Dott. GIOVANNI ACI Rep. Dott. MARIO CICALA CONSIGLIERE Ud.10.6.2002 CONSIGLIERE Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER OGGETTO: Irpef CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA contributo can DOLL GIUSEPPE TALCONE CONSIGLIERE di locazione ha pronuncia o la seguente CORTE SU MA DI CASSAZIONE SE NTENZA CAMI ONE CIVILE sui ricorso proposto ca: N. 40865 i di feso dagliBELLATO CARLO in: Li generalizzato, rappresentato Romane L, giuste procura in avv..i Gianfranco Gaffuri ed Euri calce a ricorso, elets. dom. in Roma presso EvV. Romanelli via Cosseria ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle inanze in perenna del Ministro pro tempore> rappresentato e difeso 'ox lege' dall'Avvocatura Gerera e presso Qui ufficio è domiciliato in Roma, via de: dello State, Portoghesi 12 2583 intimato, controricorrente avvers 15 senLenza Π. 29.04.99 in data 14.4.99 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, depositata in data 9.6.99; udita ia relazione della causa Evolta nella pubblica udienza del 10.6.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila, udito per la parte ricorrente 'av". Romanelli;
u ile le concia oni dol E.G. in persona del Sostituto Procuratora ha concluso Per il rigetto del dr.STEFANO SCHLERO' che General ' ricorso i SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Amministrazione Finanziaria dello Stato riprendeva a tassazione 1. re confronti di Bel ato CA 1 contribulo canone di locazione corrispostogli cal datore di Lavoro, Credito Italiano spa, nell'ann 1984. La Commissione bularia Provinciale, Gui il contribuente Presentava ricorso, confermava Jesi dell'Amministrazione. Proponev appello il LA e la Commissions Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, LA CA, deducenco due 2. Ea proposto ricorso per Cassazione 1'Amministrazione Finanziaria motivi. Resiste сог centrcricorso dello Stato Il ricorrente ha presentato memoria integrativa. MOTIV DELLA DECISIONE 3. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione A falso applicazione, A sensi del 'a L. 360 . 3 CPC, degli artt. 23, 64 ē 57 del D. P. R. D. 600.75; nonchè OTTEGA, insufficiente e contraddittoria motivazione circa Cn punto decisivo del a controversia, ä sensi dell'art. 360 11. 5 CPC Non esiste una obbligazione tributaria propria del soggetto, appartenendo la Leqitzimazione a contraddire esclusivamente al datore di javoIO. Il motivo è infondazo. Posto che la ritenuta effettuata dal datore 4. di avoro sugli emolumenti erogati al dipender.le è ā titolo ci potendo il lavoratore fruire di acconto c Пor à titolo definitivo dichiarazione dei redditi Ovvero maggiori detrazioni in sedo d: essere assoggettane a maggiore tassazione рет La esisterza di Ulteriori cespiti assabi rBני vclta the rizenga errate 1'applicazione della ritenuta, la legitimazione passiva in ordino a l' obbligazione tributaria appartiene תבת solo al sosli to di 01 anche al sostituito, su quale ricade in definitive imposta, 2 'obbligazione in argomento.
5. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrenze deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 m, 3 CPC, degli artt. 48 del J. P. R. 1+ 397.73 12 della Preleggi al Codice Civile;
nonchè *! insufficiente o contraddittoria motivazione circa un pucto onessa, decisivo della controversia, E Bens dell'art. 360 n. 5 CPC Egli pane in evidenza la natura risarcizoria del contributo canone di affito. In ipotesi, chiede la rideterminazione delle sanzioni.
6. I] motivo è infondato. Costituisce giurisprudenza costante di puro dopo qualche iniziale (cf . questa Corte, gia oscillazione Cass.
3.12.99 n. 13406), che il contributo canone di Affit'c corrisposto da u Istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione di trasferimento ad altra sede, nella normativa anteriore al Decreto Legislativo Π. 314.97, costituisce componente del reddito assabile e pertanto deve easerc assogget Lato por 'intero ammontare ad Irpe: Cass. 18.2.2000 0. 1842. Nello stesso scПsо r a differenza delle indennità Cass. 8.3.200 г. 26 secondo cui di trasferta, Lo indennità di trasferimento e le indennità similari wu.ais il rimborsc di parte de l più consistenle сапсле di locazione che il diperderte debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggic sone componenti del reddito tassabile ai Irpef per l'intero ammontare, se ricadono in periodi di imposta anteriori al 1998. 7. Quanto alle sanzioni, st osserva che la sentenza di appollo è stata pronunciata i data 14.4.99, quando la normativa di cui al Decreto Legislativo n. 472.97 era entrata in vigore. La questione doveva essere posta in quel a sede ed eventualmente riproposta in sede di legittimità. Nen essendosi ciò verificato, Ca questione inerente a la -ideterminazione de. le sarzioni risulta preclusa in quanto nuova.
8. Giusti motive, in relazione all'opinabilità della materia dcl conte::dere, aile cscillazicni della giurisprudenzǝ ed 1 comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese Così decisa in Roma, in camera di consiglio, addi 10.6.2002. 1 FRESIDENTE11/ NI AC DOT CANCELLIERE C IL CONSIGLIERE ESTENSORF DR. VINCENZO DI BILAми DEPOSIT AN SRIA - 7 APR. 2003 Oggi. I CANCELL E Quan