Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
In caso di omessa espressa indicazione, da parte dell'attore, della somma richiesta con la domanda di risarcimento dei danni, la possibilità di contestare la presunzione prevista dal comma primo dell'art. 14 cod. proc. civ. non può limitarsi alla formulazione da parte del convenuto di obiezioni generiche o immotivate, ma occorre una specifica impugnativa diretta a dimostrare che il valore del "petitum" non rientra nella competenza del giudice adito.
Commentario • 1
- 1. L'ascensore condominiale è rumoroso? Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 può essere utilizAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 7 novembre 2013
L'ascensore condominiale è rumoroso? Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 può essere utilizzato come parametro per valutare la rumorosità. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 ottobre - 6 novembre 2013, n. 25019 Presidente Triola – Relatore Carrato Svolgimento del processo Con atto di citazione, notificato il 24 aprile 1999, la sig.ra B.O. , condomina del Condominio di (omissis) , conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Ancona, lo stesso Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, perché fossero dichiarate illegittime le immissioni acustiche provenienti dall'ascensore condominiale e perché, conseguentemente, ne fosse ordinata la cessazione con condanna del medesimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5679 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
NC SQ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BAVARIA ASSICURAZIONI SPA, corrente in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIORDANO TOMMASO SPINELLI, che la difende, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
SA TI TI SNC, TI IU;
- intimati -
avverso la sentenza n. 15491/98 del Tribunale di ROMA, emessa il 28/07/98 e depositata il 04/09/98 (R.G. 30298/97);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Roma, con le conseguenze di legge.
Premesso in fatto che:
- con ricorso notificato il 15 ottobre 1998 ed il 22 gennaio 2000 ZO LE ha chiesto regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Roma, depositata il 4 settembre 1998 e comunicata il 16 settembre successivo, con la quale tale giudice - nel giudizio promosso da esso ricorrente nei confronti della AV Assicurazioni PA, della SA TA TT snc e di TT SE per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale - aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, accogliendo l'eccezione di incompetenza dedotta dalla AV "atteso che dall'esame della documentazione prodotta emerge (va), in modo incontrovertibile, che il valore della domanda avanzata e (ra) ricompreso nella sfera della competenza del Giudice di Pace di Roma";
Si osserva in diritto quanto segue.
Nell'atto introduttivo del giudizio avanti il Tribunale di Roma l'istante ZO ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni, così specificati: a) danno biologico, b) danno non patrimoniale, c) danno da invalidità permanente, non superiore alla somma di L. 9.900.000, d) danno da lucro cessane. Orbene, la S.C. ha statuito che "qualora la domanda di pagamento di somma di denaro sia proposta a titolo di risarcimento del danno e vengano indicate distinte componenti di questo, una delle quali indeterminata, deve ritenersi che la somma richiesta, ancorché parzialmente indicata, sia stata contenuta dall'attore, tanto nel limite minimo quanto in quello massimo, nella competenza per valore del giudice adito", mentre "la deposizione dell'art. 14, secondo comma, c.p.c. - la quale in ipotesi di contestazione proposta dal convenuto circa il valore della domanda, come dichiarato o presunto ai sensi del primo comma dello stesso art. 14 - opera esclusivamente nei casi di controversie aventi ad oggetto cose mobili diverso dal denaro" (
Peraltro, ove si voglia ammettere, in caso di omessa espressa indicazione da parte dell'istante dell'ammontare del risarcimento richiesto, la possibilità per il convenuto di contestare la presunzione prevista dal primo comma dell'art. 14 c.p.c., "ai fini di una valida contestazione della presunzione ... non è sufficiente, da parte del convenuto, la formulazione di obiezioni generiche o immotivate, ma occorre una specifica impugnativa diretta a dimostrare che il valore del petitum non rientra nella competenza del giudice adito, perché in questo caso manca quella simmetria delle contrapposte valutazioni che ne consente la delibazione, ai soli fini della competenza da parte del giudice" (
Si deve quindi accogliere il ricorso (con conseguente condanna del controricorrente alle spese, come indicato nel dispositivo e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Roma;
condanna le controricorrenti AV PA e SA in solido al pagamento delle spese del giudizio di regolamento di competenza che liquida in L. 227.600=, e dei relativi onorari che liquida in complessive L. 1.200.000.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001