Sentenza 17 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2001, n. 5645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5645 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 5 9 O . 1 I / Z N 4 A A - / I 6 R B 2 R T . . S A L I R . L T G P . A E U D . R B B ее 6078,9 L I E A A R D T D T A I 1 S I 3 6455 6 4 5 E N 1 R T E S E . N I T E N REPUBBUBB C. R. G. N. 14179/98 S A A E M IN NOME DE ITA ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 23/11/2000 Vincenzo CARBONE - Presidente - Слои 12195 E N Mario CICALA - Consigliere - ZIO E SA IL S A Antonio MERONE V ->> C I I D C A Giuseppe FALCONE E PREM N U 9 IO S Antonino DI BLASI 8 TE P 7 R CO M 0 ha pronunciato la seguente A 6 C . SENTENZA Oggetto: reddito di N partecipazione. sul ricorso n. 14179/98 R.G. proposto da Utili extra - bilancio. Presunzione di distribuzione MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per ai soci. Trova applicazione. legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- Ricorrente -
contro
DI AM, vedova di RA AR, residente in [...], via Leopardi n.31 non costituita, - Intimata - per la cassazione della sentenza n. 70/59/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano Sez. 59^ in data 29-4/4-6/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 Novembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
1 5 7 9 1 udito per l'Amministrazione l'Avv. De Bellis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso notificato il 7-11-1989 l'Ufficio Imposte Dirette di Legnano rettificava il reddito del Signor RA AR per l'anno 1983 agli effetti IRPEF, elevandolo da L. 17.324.000 a L.44.000.000. Ciò alla stregua di tre elementi di valutazione: l'accertamento di un maggiore reddito della PE s.r.l. della quale il RA era socio;
finanziamenti erogati a detta società; ed il possesso di una imbarcazione. L'atto veniva impugnato dal contribuente con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Milano, che con sentenza n.320/25/97 lo accoglieva in parte, fissando il reddito complessivo in L.32.370.000. Tale decisione impugnata, sia dalla Signora AR MA, quale erede di RA AR, nelle more deceduto, sia, pure, dall'Ufficio, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata. Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 18-7-1998, chiede la cassazione del provvedimento che ha definito il giudizio di secondo grado per violazione o falsa applicazione dell'art. 41 lett. c), DPR 29-9-73 n.597. Insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360 n.3 e n.5 C.p.C.. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata per avere escluso che potesse desumersi dal maggior reddito accertato in capo alla partecipata s.r.l. "Calzaturificio E. PE & C.", la distribuzione, a favore del socio RA AR, di una quota di utili ragguagliata alle azioni possedute. La censura è fondata. Nel caso di società di capitali, pur non sussistendo, a differenza delle società di persone, una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci quale prevista per le società di persone dall'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, viene generalmente ammesso che l'appartenenza della società ad una ristretta cerchia di persone, possa costituire, sul piano degli indizi, prova dell'avvenuta distribuzione (Cass., Sez. V 8-3-2000 n. 2606). а Peraltro, la correttezza logica - giuridica di tale criterio d'imputazione к ai soci degli utili extracontabili di una società di capitali è stata ripetutamente с riconosciuta dalla giurisprudenza di questa corte nella considerazione della complicità che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale (Cass., Sez. V n. 2390 del 3-3-2000; n. 3254 del 20-3-2000). Complicità che, in presenza di altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, pone una presunzione di distribuzione occulta degli utili in favore dei soci, che può essere vinta solo con la prova positiva del diverso impiego degli stessi. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale, in contrasto con il citato orientamento, ha negato, in linea di principio e senza un'adeguata motivazione, l'applicabilità dell'istituto della presunzione agli utili extrabilancio della società di capitali, ancorchè a ristretta base azionaria, 3 ritenendo, peraltro, irrilevanti altri elementi indiziari, quali il finanziamento di L. 87.000.000 effettuato alla società dal RA ed il possesso di una imbarcazione. Tale opinamento non è condivisibile alla stregua dei richiamati principi, che si condividono e dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi. Il ricorso va, dunque, accolto e, per l'effetto, cassata l'impugnata decisione. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, dovrà: a) accertare e valutare le circostanze relative alla esistenza degli utili non contabilizzati di cui all'accertamento dell'Ufficio, alla ristretta base azionaria della società, all'organizzazione aziendale ed ogni altra nel caso sussistente e giuridicamente apprezzabile, quali indizi dell'avvenuta distribuzione ai soci di tali utili;
b) dare conto di tali accertamenti e valutazioni con adeguata motivazione;
c) decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma il 23 novembre 2000. Il Presidente Dott. Vincenzo Carbone Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonio Di IL CANCELLIERE C1 NZ a sta DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 17 APR 2001. IL CANCELLERE C1 NZo TI