Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15815 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 58 15/03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi si Dott. Sergio Presidente R.G.N. 12229/01 Cron. 32228LUPI Consigliere Dott. Fernando - Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Ud.17/06/03 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA MARRARI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 215, presso lo studio dell'avvocato LORENZO DI BACCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO POZZA, giusta delega in atti;
2003 3720
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 3283/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 02/05/00 R.G. N. 221/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato MARRARI;
udito l'Avvocato DI BACCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'estinzione del giudizio. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Torino del 9/12/97 OE Walter conveniva in giudizio l'Ente Poste Italiane per l'inquadramento nell'area Quadri di 2° livello dal 27/5/95 per avere esercitato le relative mansioni. Poste Italiane contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Torino, investito in grado di appello su ricorso delle Poste, con sentenza del 23/3 - 2/5/00, confermava la decisione, sul rilievo che il OE aveva espletato l'incarico di vice direttore dell'Ufficio di TO 19 di via Bruino classificato di rilevante entità, per cui era previsto in organico un posto di Q1 con mansioni di direttore e due posti di Q2 con mansioni di vice, che si alternavano su due turni giornalieri (8 – 14,30 e 14,30 - 20); altrettanto pacifico era che nel periodo novembre 1994 – marzo 1996 entrambi i posti di Q2 fossero vacanti. La tesi difensiva delle Poste, secondo cui i detti posti fossero stati ricoperti con assegnazione, avvicendata, delle funzioni superiori a diversi impiegati di area operativa era stata smentita dalle risultanze istruttorie: CO, che secondo l'assunto delle Poste sarebbe stato uno degli incaricati, aveva smentito la tesi, precisando che il OE era sempre il vice direttore, affiancato da lui e dalla NI;
le medesime circostanze erano state confermare dall'altro vice direttore La RL. Infondate erano tutte le censure mosse, in particolare, per quanto riguarda le differenti incombenze nei due turni mattutino e pomeridiano;
dalla prova espletata infatti emergeva la sostanziale identità dei compiti attribuiti ai due vice direttori nei due turni, con la differenza che quello addetto al turno pomeridiano era l'unico referente del personale, per ogni problema che potesse sorgere anche per la gestione della cassa, mancando il direttore. Contraddittorio quindi era il comportamento delle Poste che avevano riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori solo per alcuni giorni e non per altri, mentre le mansioni espletate dal dipendente erano sempre le stesse. L'appello quindi doveva essere rigettato e la sentenza confermata. + Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione Poste Italiane spa, fondato su un solo motivo. Resiste il OE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione dell'art. 2103 c.c., degli art. 38, 43 e 44 CCNL/1994, nonché omessa e insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC deduce la società ricorrente che il mutamento del rapporto di lavoro da pubblico in privato ha comportato per le Poste una profonda trasformazione per la riorganizzazione dei servizi su base imprenditoriale, con notevoli difficoltà, cui si è ovviato con il ricorso alle assegnazioni provvisorie per sopperire alle necessità degli uffici in attesa del passaggio dalla disciplina pubblicistica a quella privatistica, anche in relazione alle esigenze di distribuzione e riclassificazione del personale, con l'espletamento dei concorsi cui hanno partecipato sia il OE che il La RL, anche se il primo non si è classificatoo per mancanza dei requisiti necessari. La Suprema Corte (sent. n. 1023/95) ha ritenuto la piena legittimità delle ripetute assegnazioni, per brevi periodi, dei lavoratori alle mansioni superiori, in attesa dell'espletamento dei concorsi per la copertura del posto vacante. Nel caso di specie, le prove poste a base della decisione non sono attendibili, perché i testi sono in vario modo coinvolti nella vicenda, tanto che il La RL aveva iniziato analogo processo per il riconoscimento della qualifica superiore. Il Tribunale ha disatteso le prove documentali ed impropriamente valorizzato la figura del "vicario" che è tratta dal precedente ordinamento pubblicistico, ritenendo, con ragionamento illogico, che lo stesso abbia svolto le sue mansioni anche di mattina, in presenza del direttore, unico e diretto 2 responsabile della struttura. Dalle prove è emerso che il ricorrente si occupava di compiti amministrativo/contabili, la cui diretta responsabilità era del direttore che controfirmava il suo operato. Né ha chiarito il Tribunale la differenza esistente fra una preparazione professionale “specializzata”, di cui all'art. 44 del CCNL per i Quadri, da una "media", di cui all'art. 43 per gli appartenenti all'area operativa. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Con verbale di conciliazione in data 16 maggio 2002 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Torino le parti hanno transatto la lite, con il riconoscimento da parte di Poste Italiane Spa dell'inquadramento del OE nell'area Quadri di 2° livello e con definizione delle questioni economiche connesse, rinuncia agli atti, accettazione della stessa e compensazione delle spese. E' quindi meno venuto l'interesse della parte ad agire e va perciò dichiarata la inammissibilità del ricorso. Le spese vanno interamente compensate fra le parti.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese di lite. Roma 17 giugno 2003 ཀ ་ IL PRESIDENŢE CONSIGLIERE EST. Info MaelIN Factory смо IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 22 QTI.2003 IL CANCELLIERE Quere fanelle 3