Sentenza 4 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 58763 REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Imposta di registro: atti giudiziari: lodo LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE arbitrale (usucapione) 0 1 6 37 / 0 3 SEZ composta dai Magistrat R.G. N. 4401/98 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Consigliere Cron. 3734 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 13.6.2002 Consigliere Dott. Paolo GIULIANI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 58763 sul ricorso iscritto al n. 4401 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; ricorrente -
contro
CU UR, elettivamente domiciliato in Roma alla via h.11 F.S. Nittil presso l'avv. Bruno BERTUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e CU AN, CU NN, SC NN;
8661
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 19 dicembre 1996, depositata col n. 48/50/96 il 29 gennaio 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 13 giugno 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Cerroni, delegato, per il controricorrente AR CU;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Premesso in fatto - che:- - l'Ufficio del Registro di Milano liquidò nei confronti di AN CC e di AN, AN ed AR CU l'imposta graduale di registro in ordine ad un lodo arbitrale depositato presso la Pretura di Milano col n. 7 il 1° marzo 1988 e reso esecutorio il 3 che aveva accertato fra le parti l'usucapione di successivo alcuni immobili;
- i ricorsi dei contribuenti - fondati sul carattere dichiarativo del lodo, cui l'Ufficio aveva invece attribuito efficacia costitutivaM furono, previa riunione, accolti dalla Commissione tributaria di primo grado, e quella Regionale ha, con la sentenza in epigrafe, disatteso il gravame dell'Ufficio, escludendo la natura negoziale del trasferimento, che le parti avrebbero dissimulato attraverso il procedimento arbitrale;
-con un mezzo di cassazione, l'Amministrazione ha dedotto la violazione dell'art. 20 t.u.r. (d.P.R. 131/1986) ed il connesso 2 vizio di motivazione, con riguardo alla natura irrituale dell'arbitrato; il contribuente AR CU ha resistito, con controricorso illustrato da memoria, opponendo l'inammissibilità della impugnazione avversaria - per la novità della questione proposta - e, comunque, la sua infondatezza nel merito;
-non essendo stato notificato il ricorso a AN CC (che, dalla relazione di notifica del 4 marzo 1998, risulta deceduto), con ordinanza del 15 febbraio 2001 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di lui ovvero degli eredi. Ritenuto - in diritto - che: - l'ordine d'integrazione del contraddittorio non è stato adempiuto: comunicata l'ordinanza il 1° marzo 2001 da cui ha preso a - decorrere il prefisso termine di 120 giorni -, l'Amministrazione ricorrente non ha depositato alcun atto al riguardo;
- da tale inosservanza discende l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. dell'art. 331 c.p.c.; -nelle ragioni della decisione si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2002. CASSAZIO Il Cons. estensore Il Presidente - Enrico Papa - Bruno Saccucci - жик Кечист AF IL CANCELLIERE CÍ DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 4 FEB 2003 Amaldo Casano Ausble G IL CANCELLIERE C OL