CASS
Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
letttisentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità. udito il difensore Si da per letta la relazione del Consigliere relatore in accordo con i difensori presenti che nulla eccepiscono. L'avvocato SABATINO FRANCESCO in difesa di RE PP dopo dibattimento insiste nei motivi di ricorso. L'avvocato ROTUNDO SERGIO in difesa di RE PP dopo dibattimento insiste nei motivi di ricorso per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3526 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 10 maggio 2022 che aveva applicato a carico dell'odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a fattispecie di associazione delinquere di stampo mafioso. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, RE Filippo, con gli Avv. CE NO e SE DO. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta una sostanziale omessa valutazione della doglianza inerente alla mancanza del requisito previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera C) cod proc pen. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli articoli 274 e 275, commi 1 bis e 3 cod proc pen e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, mancherebbe la prova di alcun attuale collegamento tra il sodalizio in imputazione e il ricorrente e difetterebbe l'indicazione dei presupposti per ritenere attuali le esigenze cautelari. Rilevante sarebbe anche l'intervenuta assoluzione per i reati scopo contestati ai capi U5 e U5.1. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi, per come articolati, risultano generici non essendo presente alcuna specificazione né sui profili di sussistenza dei vizi lamentati né sul contenuto della motivazione del provvedimento impugnato. Peraltro, quanto alla lamentata violazione dell'articolo 292 comma 2 C) del cod proc pen, deve rilevarsi che, quanto agli indizi a carico, risulta essere stata effettuata una corretta relatio alla sentenza di condanna riportata, nello stesso procedimento, anche per il delitto di cui all'articolo 416 bis cod pen, segnatamente per la "partecipazione alla locale di 'ndrangheta radicata nel territorio di Vibo NT (capo A) e, nello specifico, quale accolito della 'ndrina Ranisi". Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata richiama l'operatività della presunzione di cui all'articolo 275 comma 3 cod proc pen evidenziando la mancanza di elementi per poter ritenere sussistente alcuna dissociazione anche in considerazione della presenza di elementi in atti (in particolare i controlli sul territorio espletati sino ai mesi di novembre - dicembre 2019, periodo prossimo all'originaria esecuzione della misura cautelare) attestanti la permanenza di incontri e frequentazioni con soggetti coinvolti nella vicenda. La stessa ordinanza impugnata segnala la presenza, sin dal provvedimento genetico, di una valutazione della personalità dell'imputato anche alla stregua dei precedenti penali oltre che della gravità delle condotte per cui è intervenuta condanna. Quanto, infine, alla possibilità di superare la presunzione di cui 2 all'articolo 275 comma 3 cod proc pen, deve rilevarsi presente sul punto adeguata motivazione che esclude la sussistenza di elementi in tal senso e, per altro verso, la mancanza nel ricorso di elementi concreti idonei a superare tale motivazione 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022 Il Consigli re estensore Il Pr ente
letttisentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità. udito il difensore Si da per letta la relazione del Consigliere relatore in accordo con i difensori presenti che nulla eccepiscono. L'avvocato SABATINO FRANCESCO in difesa di RE PP dopo dibattimento insiste nei motivi di ricorso. L'avvocato ROTUNDO SERGIO in difesa di RE PP dopo dibattimento insiste nei motivi di ricorso per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3526 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 10 maggio 2022 che aveva applicato a carico dell'odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a fattispecie di associazione delinquere di stampo mafioso. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, RE Filippo, con gli Avv. CE NO e SE DO. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta una sostanziale omessa valutazione della doglianza inerente alla mancanza del requisito previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera C) cod proc pen. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli articoli 274 e 275, commi 1 bis e 3 cod proc pen e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, mancherebbe la prova di alcun attuale collegamento tra il sodalizio in imputazione e il ricorrente e difetterebbe l'indicazione dei presupposti per ritenere attuali le esigenze cautelari. Rilevante sarebbe anche l'intervenuta assoluzione per i reati scopo contestati ai capi U5 e U5.1. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi, per come articolati, risultano generici non essendo presente alcuna specificazione né sui profili di sussistenza dei vizi lamentati né sul contenuto della motivazione del provvedimento impugnato. Peraltro, quanto alla lamentata violazione dell'articolo 292 comma 2 C) del cod proc pen, deve rilevarsi che, quanto agli indizi a carico, risulta essere stata effettuata una corretta relatio alla sentenza di condanna riportata, nello stesso procedimento, anche per il delitto di cui all'articolo 416 bis cod pen, segnatamente per la "partecipazione alla locale di 'ndrangheta radicata nel territorio di Vibo NT (capo A) e, nello specifico, quale accolito della 'ndrina Ranisi". Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata richiama l'operatività della presunzione di cui all'articolo 275 comma 3 cod proc pen evidenziando la mancanza di elementi per poter ritenere sussistente alcuna dissociazione anche in considerazione della presenza di elementi in atti (in particolare i controlli sul territorio espletati sino ai mesi di novembre - dicembre 2019, periodo prossimo all'originaria esecuzione della misura cautelare) attestanti la permanenza di incontri e frequentazioni con soggetti coinvolti nella vicenda. La stessa ordinanza impugnata segnala la presenza, sin dal provvedimento genetico, di una valutazione della personalità dell'imputato anche alla stregua dei precedenti penali oltre che della gravità delle condotte per cui è intervenuta condanna. Quanto, infine, alla possibilità di superare la presunzione di cui 2 all'articolo 275 comma 3 cod proc pen, deve rilevarsi presente sul punto adeguata motivazione che esclude la sussistenza di elementi in tal senso e, per altro verso, la mancanza nel ricorso di elementi concreti idonei a superare tale motivazione 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022 Il Consigli re estensore Il Pr ente