Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
La sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali, convenzionali e processuali, dai quali derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, prevista per le zone alluvionate dall'art. 6 D.L. 24 novembre 1994 n. 646, modificato dalla legge 2 ottobre 1995 n. 415 e relativa ai termini scadenti tra il 4 novembre 1994 e il 31 dicembre 1995, fa riferimento esclusivamente alla materia civile e tributaria e non può in nessun caso essere applicata, per interpretazione estensiva o analogica, alla materia penale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che la sospensione dei termini operasse anche per la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2002, n. 25705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25705 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 09/05/2002
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 490
Dott. D'ERRICO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 41898/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR AN nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 29/05/2000 della Corte di Appello di Genova. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienze la relazione del Consigliere Dott. Alessandro Conzatti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dottor RA TO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
DA TO ricorre per l'annullamento della sentenza 29.05.00 della Corte d'Appello di Genova, confermativa della sentenza 27.06.95 del Pretore di Genova, appellata dall'imputato, che lo dichiarava responsabile del reato di cui all'art. 648 c.p. (accertato in Genova, il 23.06.88) e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione e L.
1.000.000 di multa, pena interamente condonata (DPR 394/90). Deduce il ricorrente:
1- la violazione dell'art. 555, comma 1 lett. e) e 3, c.p.p. (antiriforma) in relazione all'art. 6, 1 comma, legge 21.01.95 n. 22, con conseguente nullità ex art. 178, lett. c) c.p.p.
(art. 606, 1 comma, lett. b) c) c.p.p.);
2- l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p. in relazione all'art. 606, 1 comma, lett. b) e) c.p.p.; 3- l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. e dell'art. 53 legge 689/81 in relazione all'art. 606, 1 comma, lett. b) e) c.p.p..
In memoria, con motivi aggiunti (art. 611 c.p.p.), deduce l'intervenuto decorso del temine di prescrizione prolungata del reato, poiché non vi è in atti alcuna prova del giorno in cui il reato sarebbe stato commesso, e chiede che ne venga dichiarata l'estinzione per tale causa. Premesso che la data del verbale di sequestro, indicata nella contestazione, concerne il giorno dell'accertamento del reato, e che dalle sentenze di primo e secondo grado non è dato conoscere quando il DA ricevette il ciclomotore provento di furto -denunciato il 04.07.86 dal proprietario- e lo rivendette poi a Scandale Francesco, come contestato nel capo di imputazione, in forza del principio "in dubio pro reo", che trova applicazione anche in tema di cause estintive del reato, la prescrizione (15 anni) deve ritenersi maturata, secondo il ricorrente, alla data del 04.07.01.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente alla tesi difensiva del ricorrente, secondo il quale il termine per comparire doveva ritenersi sospeso fra il 4.11.94 e il 28.02.95 a causa degli eventi alluvionali del novembre 1994, il Collegio ritiene di aderire, quanto alla sospensione dei "termini processuali" prevista dalla normativa in materia, all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali e processuali, dai quali derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, prevista per le zone alluvionate dall'art. 6 d.l. 24.11.94 n. 646, modificato dalla l. 02.10.95 n. 415 e relativa ai termini scadenti tra il 4 novembre 1994 e il 31 dicembre 1995, fa riferimento esclusivamente alla materia civile e tributaria e non può in nessun caso essere applicata, per interpretazione estensiva o analogica, alla materia penale."(Cass 11919/97 rv 209995). Nè alcuna modificazione sul punto è contenuta nella legge di conversione (l. 21.01.95 n. 22). Il secondo motivo attiene al merito e si traduce in una censura in punto di fatto della sentenza impugnata, non consentita in sede di legittimità.
Premesso che appare generica l'affermazione del ricorrente secondo la quale lo AL aveva asserito che il DA gli aveva mostrato una carta che giustificava il possesso del ciclomotore, e che conseguentemente appare non decisiva la prova richiesta con l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento per accertare la natura del documento esibito dal DA stesso, ritiene il Collegio che la denuncia di apoditticità e contraddittorietà della sentenza impugnata in punto di colpevolezza, a causa del rigetto dell'istanza istruttoria, è manifestamente infondata.
In ordine al terzo motivo, quanto al diniego delle attenuanti generiche, osserva il Collegio che la sentenza appare correttamente motivata in base al ritenuto carattere ostativo dei precedenti penali, anche specifici, del ricorrente;
quanto alla mancata concessione di sanzioni sostitutive della pena detentiva inflitta, la motivazione di rigetto per mancanza dei presupposti soggettivi è implicita nell'accoglimento della richiesta subordinata di applicazione dell'indulto, atteso che il fatto venne accertato il 26.03.88.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è ostativa all'esame dell'eccezione di prescrizione del reato, non essendosi istaurato un corretto rapporto processuale di impugnazione in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e della somma, equitativamente liquidata, di E. 600, 00 alla cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 600, 00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004