Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2002, n. 25705
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali, convenzionali e processuali, dai quali derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, prevista per le zone alluvionate dall'art. 6 D.L. 24 novembre 1994 n. 646, modificato dalla legge 2 ottobre 1995 n. 415 e relativa ai termini scadenti tra il 4 novembre 1994 e il 31 dicembre 1995, fa riferimento esclusivamente alla materia civile e tributaria e non può in nessun caso essere applicata, per interpretazione estensiva o analogica, alla materia penale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che la sospensione dei termini operasse anche per la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2002, n. 25705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25705
    Data del deposito : 9 maggio 2002

    Testo completo