CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21079 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: XXXXXXXXX, nato a [...], nato in [...] avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l’Avv. RE CE TI, in sostituzione dell’Avv. Salvatore Bottari, in difesa di XXXXX, il quale ha depositato delle note per la discussione orale alle quali si è riportato, insistendo per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. RE CE TI, in difesa di XXXXXXXXX, il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/11/2025, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 09/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato (che era stato richiesto nell’udienza preliminare): a) assolveva XXXXXXXXX e XXXXX dal reato di rapina pluriaggravata (dall’essere stata la violenza commessa da più persone riunite, dall’essere consistita la violenza nel porre la persona offesa in stato di incapacità di agire e dall’avere commesso il fatto in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen.) di una somma di denaro in concorso (anche con XXXXXXXXX, XX e Penale Sent. Sez. 2 Num. 21079 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2026 XXXX) ai danni di XXXXXXXXX;
b) confermava la condanna del XXXX e del XXXXX per il reato di rapina pluriaggravata (dall’essere stata la violenza commessa da più persone riunite, dall’essere consistita la violenza nel porre la persona offesa in stato di incapacità di agire e dall’avere commesso il fatto in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen.) di circa kg. 1,6 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di un orologio in concorso (anche con XXXXXXXXX, XX e XXXX) ai danni di XXXXXXXXX;
c) ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle tre indicate circostanze aggravanti della rapina, rideterminava in due anni di reclusione ed € 500,00 di multa la pena (così già ridotta per la scelta del rito abbreviato) irrogata al XXXX e al XXXXX per il reato di rapina pluriaggravata in concorso di cui sub b); d) revocava la sospensione condizionale della pena che era stata concessa al XXXX con la sentenza del 19/10/2022 della Corte d’appello di Milano (divenuta irrevocabile il 17/05/2023); e) revocava la sospensione condizionale della pena che era stata concessa al XXXXX con la sentenza del 07/06/2011 del Tribunale di Milano (divenuta irrevocabile il 17/10/2011) e con la sentenza del 30/03/2015 della Corte d’appello di Milano (divenuta irrevocabile il 14/06/2015).
2. Avverso l’indicata sentenza del 19/11/2025 della Corte d’appello di Torino, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori, XXXXXXXXX e XXXXX.
3. Il ricorso di XXXXXXXXX, a firma dell’avv. Filippo Maria Molinari e dell’avv. RE CE TI, è affidato a cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la «[v]iolazione di norma processuale nella valutazione delle dichiarazioni del signor XX». Il XXXX contesta l’affermazione della Corte d’appello di Torino secondo cui XXXXXXXXX «non può in alcun modo ritenersi coimputato dello stesso fatto-reato oggetto del presente procedimento, né imputato in un procedimento connesso» (sesto capoverso della pag. 5 della sentenza impugnata). Deduce in contrario che il XX sarebbe «indagato in un procedimento collegato/connesso», precisamente, nel procedimento per il reato di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente oggetto della rapina, per il quale procedimento è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari (di cui il ricorrente chiede l’acquisizione per estratto). Poiché il XX sarebbe pertanto «persona coinvolta in un procedimento penale collegato o fortemente connesso dal punto di vista probatorio», le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate «secondo le regole della chiamata di correo» e averlo invece ritenuto «persona offesa dal reato, oltre ad integrare una patente violazione del 2 codice di procedura», comporterebbe anche «una motivazione solo apparente rispetto all’affermazione della penale responsabilità», atteso che «la versione della persona offesa» costituirebbe l’«unico e concreto caposaldo probatorio, […] anche con riferimento alla possibilità di ritenere sussistenti le aggravanti contestate».
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «[i]nattendibilità della persona offesa». Il XXXX espone che: a) mentre il XX aveva denunciato la sottrazione di una somma di denaro, la Corte d’appello di Torino ha assolto gli imputati dal reato di rapina di tale somma;
b) mentre il XX non aveva denunciato la sottrazione di sostanza stupefacente e di un orologio, la Corte d’appello di Torino ha condannato gli imputati per il reato di rapina di tali due cose. Posto che, pertanto, la persona offesa «mente quando denuncia la sottrazione dei soldi ed è completamente reticente per quel che concerne sostanza stupefacente ed orologio», ne discenderebbe che «[t]re bugie non possono fare una condanna». Se si potrebbe, in ipotesi, ritenere spiegabile la reticenza in ordine alla sottrazione della sostanza stupefacente, non sarebbe «accettabile la omessa indicazione dell’orologio tra i beni provento del reato». Il XXXX contesta la giustificazione che di tali reticenze è stata data dalla Corte d’appello di Torino nell’ultimo capoverso della pag. 6 della sentenza impugnata, affermando che, con tale giustificazione, la Corte d’appello avrebbe «rid[otto] al maliziosamente non riferito una denuncia totalmente falsa». La stessa Corte d’appello, inoltre, non si sarebbe «interroga[ta] sul ruolo della compagna [rectius: moglie] del XX [XXXXXXXXX], che era stata invece valorizzata dal Giudice di primo grado» sulla considerazione che la XX «mentre assisteva alla deposizione del marito aveva confermato la sua versione» (pag. 2 della sentenza di primo grado). Il XXXX rappresenta che, se la XX ha «confermato la versione» del XX e tale versione «non è vera (non è vera per i soldi, è reticente per orologio e droga […])», ne discenderebbe che «XXXXXXXXX ha mentito tanto quanto il XX», peraltro «[s]enza la copertura di giustificazioni che la Corte di Appello ha voluto creare per il XX». La Corte d’appello di Torino non si sarebbe confrontata con tale elemento. Quanto all’elemento probatorio costituito dai riferimenti alla droga e all’orologio nelle conversazioni intercettate, esso sarebbe stato valorizzato «[s]enza alcuna contestualizzazione e senza alcuna critica». Le dichiarazioni della persona offesa e la «versione resa dalla moglie» sarebbero pertanto inattendibili e la Corte d’appello di Torino «in niente vi ha aderito, fondando l’affermazione della penale responsabilità sugli esiti delle intercettazioni». Secondo il XXXX, «[m]ettere a fondamento di una sentenza di condanna per rapina aggravata, la denuncia della persona offesa salvo poi non ritenerla credibile in punto di oggetto del reato» sarebbe «fuori da qualunque canone di corretta valutazione della attendibilità della stessa» persona offesa, con le conseguenti «violazione delle norme 3 procedurali in tema di valutazione delle dichiarazioni rese da persone coinvolte» e «vizio di motivazione su una prova decisiva».
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «[c]ondanna per rapina di sostanza stupefacente: violazione di norma penale. Reato impossibile. Omessa motivazione ed errata applicazione della legge penale». Il XXXX lamenta che la Corte d’appello di Torino non avrebbe «speso un rigo» in risposta alla questione, che il proprio difensore aveva sollevato «[n]el corso della discussione», circa la configurabilità del reato di rapina avente a oggetto sostanza stupefacente, cioè un «bene inre ipsa illecito». Col ritenere tale configurabilità, la Corte d’appello di Torino avrebbe comunque erroneamente applicato la legge penale, atteso che «il possesso tutelato dal diritto penale non può essere la relazione di fatto con un bene radicalmente illecito», con la conseguenza che, «[m]ancando un patrimonio aggredibile nel caso concreto, […], con riguardo alla rapina di sostanza stupefacente, si rientrerebbe nella ipotesi del reato impossibile».
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce: «[c]ondanna per rapina dell’orologio. Insussistenza della motivazione/omessa valutazione prova decisiva. Sentenza di assoluzione». Col confermare la condanna per la rapina dell’orologio, la Corte d’appello di Torino sarebbe «andata oltre la versione della persona offesa […], trovando riscontro negli esiti delle [intercettazioni] ambientali», le quali, tuttavia, sarebbero «scarsamente precise e poco contestualizzate». La spiegazione che è stata data dalla Corte d’appello di Torino secondo cui il XX non avrebbe denunciato la sottrazione dell’orologio perché «di valore, un Rolex, plausibile provento di delitto, di cui avrebbe dovuto altrimenti giustificare la provenienza agli inquirenti» (ultimo capoverso della pag. 6 della sentenza impugnata) costituirebbe un «[a]rgomento assolutamente ipotetico, assertivo e sostenuto dal nulla probatorio». La Corte d’appello avrebbe anche omesso di confrontarsi con «le dichiarazioni della moglie della persona offesa: la signora XX» e di considerare che «[n]emmeno lei fa riferimento all’orologio», con il conseguente «vizio di travisamento del fatto per mancata valutazione di una prova decisiva».
3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce: «[n]e bis in idem sostanziale con riferimento alla sostanza stupefacente. Violazione art. 649 c.p.p. Violazione di legge processuale». Espone che, oltre al presente procedimento per il reato di rapina, davanti «alla AG di Milano» pende il procedimento per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alla cessione della sostanza stupefacente rapinata al XX. I due reati dovrebbero però «essere letti in una cornice fattuale unica», atteso che egli «ha procurato al cessionario [XXXXXXXXX] la sostanza stupefacente del 4 XX segnalata dallo stesso cessionario XXX» (recte: XXXX). L’«azione» sarebbe pertanto «unica» e come tale sarebbe «stata pensata ed organizzata fin dall’inizio», con la conseguenza che del fatto si dovrebbe operare «una lettura sostanziale e complessiva». L’autorità giudiziaria di Torino e l’autorità giudiziaria di Milano lo starebbero perciò processando per il medesimo fatto, con la conseguente violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.
4. Il ricorso di XXXXX, a firma dell’avv. Salvatore Bottari, è affidato a cinque motivi.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale stabilita a pena di inammissibilità di cui all’art. 63 dello stesso codice. Rappresenta che il XX «è – pacificamente – detentore di sostanza stupefacente, condotta rilevante ai sensi dell’art. 73, D.P.R. n. 309/1990», sostanza che costituisce la cosa oggetto della rapina. Ciò rappresentato, il XXXXX deduce che, «ai fini della […] originaria individuabilità [del XX] quale soggetto da sottoporre a indagini», rileverebbe non tanto la circostanza che egli, nella propria denuncia, aveva omesso di riferire «la reale natura del bene sottratto», quanto «la conoscibilità oggettiva della sua posizione di possibile autore di un reato in materia di stupefacenti». Ne discenderebbe che, «contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni del [XX] non possono essere considerate attendibili, né tantomeno, per l’effetto, fondare […] un giudizio di penale responsabilità, allorquando le stesse non sono neppure utilizzabili».
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 192 dello stesso codice. Contesta che la Corte d’appello di Torino avrebbe ritenuto l’attendibilità delle dichiarazioni del XX «sulla scorta della – presunta – conferma conferita dalla compagna del medesimo». Infatti, se è vero che la Corte d’appello di Torino «non tratt[a] autonomamente il punto», essa ha però motivato per relationem alla sentenza di primo grado, nella quale l’attendibilità delle dichiarazioni del XX sarebbe stata ritenuta «sulla scorta della presunta conferma che avrebbe conferito la compagna alle stesse, in quanto presente alle dichiarazioni del medesimo». Il ricorrente deduce in proposito che «la presunta conferma della versione del XX da parte della compagna, mai sentita dagli inquirenti, Secondo [sic] la giurisprudenza, tali riferimenti costituisce [sic] mera dichiarazione de relato, priva di riscontro, e non può né assumere autonoma valenza probatoria, né rafforzare l’attendibilità del dichiarante», con la conseguenza che la Corte d’appello di Torino «avrebbe dovuto, pertanto, rinvenire ulteriori elementi per riscontrare le dichiarazioni della – presunta – 5 persona offesa.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale stabilita a pena di inammissibilità di cui all’art. 270 dello stesso codice. Deduce che i giudici del merito hanno utilizzato i risultati di intercettazioni che erano state disposte dal Tribunale di Milano con riferimento ad altri reati, ai quali la rapina sub iudice non risulta connessa, con la conseguenza che «vige il limite di operatività alla circolazione delle intercettazioni verso procedimenti “esterni” sancito dalla norma di cui all’art. 270 c.p.p.». Ne discenderebbe «l’inutilizzabilità delle intercettazioni quale riscontro alle dichiarazioni del XX» e, di conseguenza, data l’«assenza di ulteriori elementi», la necessità di «una pronuncia assolutoria».
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e all’art. 628 cod. pen. Secondo il XXXXX, nel caso di specie difetterebbe l’elemento costitutivo del reato di rapina della violenza o minaccia, la cui sussistenza la Corte d’appello di Torino avrebbe tratto da alcune intercettate affermazioni degli imputati. Il ricorrente contesta in proposito che: a) la Corte d’appello avrebbe errato «nel considerare le intercettazioni avvenute prima della presunta commissione del fatto, in quanto le dichiarazioni d’intenti […] non hanno alcun valore»; b) quanto alle intercettate affermazioni degli imputati successive alla consumazione del reato, esse sarebbe «sconfessate dai riscontri probatori immediati dagli operanti [sic]». Il XXXXX rappresenta in proposito che, se «fosse stato vero che il XX sarebbe stato legato in bagno (per di più con manette […]) e colpito ripetutamente con percosse al volto, sinanco con un manganello borchiato», non si spiegherebbe «– se non con la millanteria degli asseritamente presenti nei confronti degli altri – l’assenza del benché minimo segno esteriore» sul corpo della persona offesa. Dopo avere affermato che le conversazioni intercettate, soprattutto quando hanno il contenuto «di confidenze o narrazioni post factum», potrebbero essere utilizzate come prova solo a condizione che «non siano isolate, ambigue o manifestamente millantatorie», con «obbligo motivazionale particolarmente rigoroso», il ricorrente deduce che, alla stregua di ciò, «l’assenza di segni fisici sul XX» non potrebbe che «incidere sensibilmente sulla valutazione della prova». Quando l’uso della violenza risulta solo dalle conversazioni intercettate, il giudice sarebbe «chiamato a verificare che il contenuto della conversazione descriva in modo univoco e coerente la condotta violenta» e dovrebbe «spiegare perché tali dichiarazioni siano ritenute attendibili nonostante l’assenza di riscontri oggettivi», atteso che, in assenza di una puntuale motivazione al riguardo, si fonderebbe l’accertamento della violenza «su 6 mere affermazioni non verificate». Per tali ragioni, il ricorrente ribadisce la richiesta di riqualificare il fatto nel delitto di truffa, con la conseguente estinzione del reato per prescrizione.
4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 167 cod. pen. Nel revocare la sospensione condizionale della pena, la Corte d’appello di Torino non avrebbe «t[enuto] conto dell’intervenuta estinzione del reato, con riferimento ai due precedenti citati», ai sensi dell’art. 167 cod. pen., norma che la stessa Corte d’appello di Torino avrebbe, perciò, erroneamente applicato. Ciò in quanto la Corte d’appello «revoca la sospensione condizionale per una sentenza emessa il 7 giugno 2011, ben oltre il quinquennio rispetto ai fatti di cui alla Sentenza del 2019 (commessi il 6/7 agosto 2016), e di quella del marzo 2015 per fatti, anch’essi, più risalenti rispetto al quinquennio, con riferimento all’imputazione odiernamente sub iudice». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si deve preliminarmente rilevare la tardività delle note depositate in udienza dall’avv. RE CE TI, in difesa di XXXXX, in quanto depositate oltre i termini, che si devono ritenere perentori, di quindici giorni (per le memorie) e di cinque giorni (per le memorie di replica) prima dell’udienza che sono previsti, anche nel caso in cui si proceda con la cosiddetta trattazione orale, dall’art. 611 cod. proc. pen., con la conseguenza che le stesse note non possono essere prese in considerazione (Sez. 6, n. 3256 del 08/01/2026, [...], Rv. 289224-01).
2. In ordine logico, devono essere esaminati per primi i motivi del ricorso di XXXXX con i quali è stata denunciata l’inutilizzabilità di prove.
2.1. Il primo motivo del ricorso del XXXXX – con il quale il ricorrente deduce che, poiché a carico di XXXXXXXXX erano già emersi indizi di reità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, lo stesso XX avrebbe dovuto essere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini, con la conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni – non è fondato. La Corte di cassazione ha infatti chiarito – affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire –, che, in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla «violazione di un divieto probatorio», non tutte le prove assunte in «violazione dei divieti stabiliti dalla legge» ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, [...], Rv. 288547-01). In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso la deducibilità, nel giudizio abbreviato, della violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase di 7 indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato. Con l’indicata sentenza “Sparacino”, la Corte di cassazione ha in particolare condivisibilmente ritenuto che: a) la categoria delle inutilizzabilità derivanti dalla «violazione di un divieto probatorio» si deve ritenere relativa a quelle inutilizzabilità che sono determinate dalla «violazione di una regola di esclusione di tipo contenutistico» e, per ragioni sistematiche, a quelle inutilizzabilità determinate dalla violazione di regole che concernono, invece, il procedimento acquisitivo dell’elemento istruttorio e che siano anche espressive di un principio o di una disposizione costituzionale o sovranazionale;
b) le dichiarazioni rese a carico di terzi da una persona escussa in fase di indagini in qualità di persona informata sui fatti e che, invece, avrebbe dovuto essere sentita in veste di indagato, si devono ritenere assunte in violazione non di una regola di esclusione di tipo contenutistico ma di una regola che disciplina le modalità di assunzione dell’elemento istruttorio;
c) tale regola non si può ritenere espressione di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali, giacché essa non attiene direttamente neppure al diritto di difesa dell’indagato (o dell’imputato), atteso che questi resta del tutto estraneo all’atto di assunzione di informazioni dal terzo a opera della polizia giudiziaria. Da tali condivisi principi discende che, anche a ritenere che il XX dovesse essere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini, la scelta del XXXXX di chiedere che il processo fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato esclude comunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni che sono state rese a suo carico dal XX.
2.2. Il secondo motivo del ricorso del XXXXX – con il quale il ricorrente deduce l’inosservanza dell’art. 270 cod. proc. pen. – non è fondato. Con la sentenza “Pisaniello”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo di tale comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. g), n. 01), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 (e anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, conv. con modif. dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137) – si applica solo nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31/08/2020 (Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, [...], Rv. 287005-01). Poiché le intercettazioni in questione risalgono al 2017, con la conseguenza che il procedimento nel quale esse sono state compiute è stato evidentemente iscritto anteriormente al 31/08/2020, ne discende che la disciplina che è qui applicabile ratione temporis è quella del comma 1 dell’art. 270 cod. proc. pen. nel testo originario di tale comma, anteriore alla menzionata sostituzione che è stata operata con il decreto-legge n. 161 del 2019, testo secondo cui: «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza». 8 La disposizione applicabile nel caso in esame prevedeva pertanto una deroga al generale divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni stesse sono state disposte, cioè la deroga – che invero ricalca quella prevista anche da entrambe le discipline successive, di cui al menzionato decreto-legge n. 161 del 2019 e di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (art. 1, comma 2-quater), conv. con modif. dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 –, che consente la circolazione extra-procedimentale dei suddetti risultati in relazione all’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Ne consegue quindi che, per la prova dei delitti che rientrano nel novero di tale deroga, i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili anche in procedimenti diversi da quello in cui esse sono state disposte se risultino, come pure stabiliva la norma, «indispensabili» per l’accertamento dei suddetti delitti. Così brevemente precisata la normativa applicabile, si deve in primo luogo rilevare che il delitto di rapina pluriaggravata che è stato contestato e poi ascritto al ricorrente rientra nell’indicata deroga, atteso che, poiché era punito, ratione temporis, con la pena della reclusione da sei a venti anni (quarto comma dell’art. 628 cod. pen.), esso è ricompreso tra i delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, atteso che tale misura, a norma dell’art. 380, comma 1, cod. proc. pen., è prevista per i delitti per i quali è stabilita la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Quanto all’indispensabilità dei risultati delle intercettazioni in questione, essa appare assolutamente evidente, atteso che, dalla lettura della sentenza impugnata, e come meglio si vedrà in seguito, il contenuto delle conversazioni intercettate ha fornito alla Corte d’appello di Torino elementi di prova che hanno costituito un indispensabile elemento dimostrativo, non altrimenti disponibile, per l’accertamento del reato di rapina della sostanza stupefacente e dell’orologio e per l’attribuzione di tale reato ai due imputati. Ne discende che, anche a ritenere che, come è sostenuto dal ricorrente, il presente procedimento non sia connesso ex art. 12 cod. proc. pen. a quello nel quale le intercettazioni furono autorizzate (giacché altrimenti, come è stato chiarito da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277395-01, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. non opererebbe), poiché la sentenza impugnata rende ragione dell’indispensabilità del risultato delle intercettazioni per l’accertamento del reato e poiché la cornice edittale di questo lo fa rientrare tra quelli per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, sussistevano comunque le condizioni che, secondo il disposto dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., legittimavano la deroga al divieto di utilizzazione dello stesso risultato nel presente procedimento.
3. Sempre seguendo un ordine logico, devono ora essere esaminati i motivi con i quali i ricorrenti hanno contestato la valutazione delle dichiarazioni del XX con riferimento alla sua asserita qualifica di indagato/imputato del reato «collegato/connesso» di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente oggetto della rapina (primo motivo 9 del ricorso di XXXXXXXXX) e, più specificamente, in relazione ai riscontri alle dichiarazioni dello stesso XX (secondo motivo del ricorso di XXXXX). Tali motivi non sono fondati. Quanto al primo motivo del ricorso di XXXXXXXXX, anche a sostenere che, diversamente da quanto è stato ritenuto dalla Corte d’appello di Torino, il XX dovesse essere considerato indagato/imputato in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 cod. proc. pen. o, più plausibilmente, di un reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (e, ancor più specificamente, di un reato in rapporto di “connessione probatoria”), si deve osservare che la valutazione delle dichiarazioni dello stesso XX che è stata compiuta dalla Corte d’appello di Torino è stata nella sostanza del tutto sovrapponibile a quella che è richiesta dai commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., atteso che la stessa Corte d’appello, oltre a verificare la credibilità del XX, escludendo la sussistenza di indici di un suo eventuale intento calunnioso, e l’attendibilità del suo racconto della rapina subita – salvo che, motivatamente, come meglio si vedrà, con riguardo alle cose che gli erano state sottratte –, ha altresì diffusamente indicato ed esaminato gli, in vero, formidabili riscontri estrinseci individualizzanti costituiti dal contenuto delle intercettate conversazioni tra gli imputati, dal quale risultava, in modo inequivoco, la condotta che era stata tenuta dagli stessi in termini coincidenti (salvo che per la sottrazione del denaro) con quelli indicati nell’imputazione e con il, così pienamente confermato (salvo che con riguardo alle cose sottratte), racconto del XX. Si tratta di riscontri, come si è detto, formidabili, tanto da costituire, in realtà, una vera e propria prova “autosufficiente”, con la quale i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi compiutamente, come risulta anche dall’affermazione del XXXX secondo cui «la versione della persona offesa» costituirebbe «l’unico e concreto caposaldo probatorio, […] anche con riferimento alla possibilità di ritenere sussistenti le aggravanti contestate», la quale, all’evidenza, trascura del tutto il formidabile «caposaldo probatorio» costituito dal contenuto delle menzionate conversazioni intercettate. Quanto al secondo motivo del ricorso del XXXXX, si deve osservare che, anche escludendo ogni rilievo alla «conferma» del racconto del XX da parte della moglie XXXXXXXXX, non essendo la stessa stata assunta a sommarie informazioni (pag. 2 della sentenza di primo grado), lo stesso racconto risulta comunque pienamente e risolutivamente confermato, come si è detto, dalla prova costituita dal contenuto delle intercettate conversazioni tra i coimputati.
4. Devono essere ora esaminati i motivi con i quali i ricorrenti hanno contestato l’affermazione della loro responsabilità per il reato di rapina pluriaggravata in concorso della sostanza stupefacente e di un orologio, cioè il secondo e il quarto motivo del ricorso di XXXXXXXXX e il quarto motivo del ricorso di XXXXX, motivi che, non essendo fondati su ragioni personali, possono essere esaminati congiuntamente. 10 Essi sono manifestamente infondati. La Corte d’appello di Torino ha affermato la responsabilità del XXXX e del XXXXX per il reato di rapina pluriaggravata in concorso loro attribuito sulla scorta dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) le dichiarazioni della persona offesa XXXXXXXXX, il quale aveva riferito della rapina che aveva materialmente subito da parte dei due ricorrenti (oltre che di XXXX, terzo esecutore materiale) e, in particolare, della violenza che gli imputati avevano commesso nei suoi confronti, la quale era consistita nel colpirlo al volto e nell’ammanettarlo; b) il contenuto delle intercettate conversazioni tra i coimputati, dal quale risultava, in modo, come si è detto, inequivoco, la condotta che era stata tenuta dagli stessi in termini coincidenti (salvo che per la sottrazione del denaro) con quelli indicati nell’imputazione e, specificamente: b.1) la violenza che era stata da essi commessa, che era consistita nel colpire il XX al volto e nell’ammanettarlo (XXXXX LD: «lo prendevo a schiaffi»; XXXXXX: «l’abbiamo ammanettato»; XXXXX LD: «hai visto che schiaffone gli ho dato»); b.2) le cose che essi gli avevano sottratto, che erano costituite, specificamente, dalla droga («gangia», cioè mariujana, per circa kg. 1,6) e dall’orologio (Maiolo: «ma ho anche l’orologio»; XXXXX LD: «minchia quanto è bello»; XXXX: «se l’orologio è buono recuperiamo»); c) la parziale confessione che era stata resa dal XXXXX LD. Si tratta di una motivazione che risulta del tutto esente da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae a censure in sede di legittimità, in particolare, a quelle che sono state prospettate dai ricorrenti, con riguardo alla cui manifesta infondatezza si osserva comunque che: a) la sottrazione della droga e dell’orologio risulta, come si è visto, in modo inequivoco, dal contenuto delle intercettate conversazioni tra i coimputati, rispetto al cui apprezzamento i ricorrenti non hanno evidenziato alcun profilo di manifesta illogicità o di irragionevolezza della motivazione con cui lo stesso contenuto è stato recepito;
b) l’accertata falsità della denuncia del XX della sottrazione del denaro non impedisce di valorizzare le ulteriori parti del suo racconto, nella parte in cui esso è ampiamente supportato dal contenuto delle conversazioni intercettate (Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284836-01, Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, [...], Rv. 256753-01, entrambe in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo); c) le giustificazioni della Corte d’appello di Torino secondo cui il XX aveva taciuto la sottrazione della droga perché, se avesse denunciato tale fatto, si sarebbe esposto sia a un procedimento penale sia a un eventuale aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale si trovava sottoposto, e aveva taciuto la sottrazione dell’orologio in quanto ne avrebbe dovuto indicare la provenienza agli inquirenti, appaiono del tutto prive di illogicità e, anzi, del tutto logiche;
d) l’utilizzo della violenza, consistita, in particolare, nel colpire al volto e nell’ammanettare il XX, quale strumento della sottrazione-impossessamento della sostanza stupefacente e dell’orologio è stato del tutto logicamente argomentato dalla Corte d’appello di Torino sulla base degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni del 11 XX e dal contenuto delle intercettate conversazioni tra gli imputati (che all’utilizzo, da parte loro, delle suddette modalità violente hanno fatto espresso riferimento), la giustificazione dell’assenza di tracce di tale violenza sul corpo del XX si deve ritenere essere stata non illogicamente fondata dalla stessa Corte d’appello sulle considerazioni che la persona offesa aveva riferito di avere subito un solo colpo e di essere stata ammanettata per poco tempo, per di più con delle manette che erano state acquistate in un sexy shop, e la tesi del XXXXX secondo cui i riferimenti che erano stati fatti dagli imputati all’uso della violenza sarebbero da attribuire a mera millanteria non appare suffragata da alcun elemento. Da quanto si è detto risulta l’assenza di qualsivoglia contraddizione o illogicità, tanto meno manifesta, come pure di qualsivoglia violazione di legge, nella motivazione con la quale la Corte d’appello di Torino ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della rapina della sostanza stupefacente e dell’orologio e delle tre contestate circostanze aggravanti di tale reato (circostanze che la Corte d’appello ha peraltro ritenuto sub-valenti rispetto alle circostanze attenuanti generiche), con la conseguente manifesta infondatezza anche della censura con la quale il XXXXX ha invocato la qualificazione del fatto come truffa.
5. Il terzo motivo del ricorso di XXXXXXXXX non è fondato. La configurabilità in diritto della rapina (o del furto) di sostanza stupefacente illecitamente detenuta dal rapinato (o dal derubato) è conforme al risalente e costante orientamento della Corte di cassazione. Già Sez. 2, n. 1504 del 08/11/1978, [...], Rv. 141089-01, aveva affermato che, nell’ipotesi di sottrazione e conseguenziale detenzione di sostanze stupefacenti non è configurabile un unico reato complesso, ma ricorrono (cumulo materiale) due distinte figure criminose, ossia il furto e la detenzione di sostanze stupefacenti. Successivamente, nel medesimo alveo, Sez. 1, n. 8855 del 23/01/1991, [...], Rv. 188116-01, ha affermato che, qualora la detenzione di sostanze stupefacenti, che può essere anche legittima, diventi a un certo punto illecita, ciò non comporta che esse diventino res nullius ai fini della configurabilità del delitto di rapina, atteso che, a tale fine, è sufficiente il requisito dell’alienità della cosa costituente oggetto dell’impossessamento della cosa mobile, mediante minaccia sottraendola al detentore. Di conseguenza, persiste l’aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 1), cod. pen., in relazione alla circostanza del nesso teologico ex art. 61, n. 2), cod. pen., in caso di omicidio volontario commesso al fine di impossessamento di droga illecitamente detenuta dalla vittima. Tale orientamento è stato in seguito implicitamente seguito da Sez. 1, n. 24112 del 26/05/2009, BI (non massimata) ed è stato più di recente ribadito da Sez. 6, n. 38060 del 04/04/2019, Ancora (non massimata sul punto), con la quale è stato affermato che lo stesso orientamento della Corte di cassazione «è conforme a quanto si ritiene in dottrina secondo la quale è pacifico che il reato di furto (e, quindi, anche quello di rapina) tutela il possesso e non la liceità di quest’ultimo» (punto 12 del Considerato in diritto). 12 A tale proposito, si deve osservare che, ancorché il tema della tutelabilità di quelle situazioni nelle quali tra un determinato soggetto e la cosa oggetto della condotta descritta dal legislatore intercorra una relazione illecita (possesso della cosa rubata da parte del ladro;
possesso dello stupefacente da parte dello spacciatore) agiti in realtà la dottrina quasi ab immemorabile, l’affermazione della sentenza “Ancora” secondo cui «il reato di furto (e, quindi, anche quello di rapina) tutela il possesso e non la liceità di quest’ultimo» ha trovato espressa conferma nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Le Sezioni unite, infatti, con la sentenza “Sciuscio” (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, [...], Rv. 255975-01), nel pronunciarsi sulla questione della legittimazione (o no) del responsabile dell’esercizio commerciale nel quale è avvenuta la sottrazione a proporre la querela per il furto, hanno avuto modo di chiarire che la nozione del cosiddetto “possesso penalistico”, che è autonoma rispetto alle categorie civilistiche, si connota come «una signoria di fatto che consente di fruire e disporre della cosa in modo indipendente, al di fuori della sfera di vigilanza e controllo di una persona che abbia su di essa un potere giuridico maggiore» (ultimo capoverso della pag. 15) e che tale nozione «attribuisce rilievo anche alla relazione possessoria non sorretta da base giuridica, clandestina o addirittura illecita, con la conseguenza che costituisce furto pure la sottrazione della refurtiva al ladro» (terzo capoverso della pag. 16). Poiché anche la rapina tutela il “possesso penalistico” e poiché l’indicata nozione di “possesso penalistico” appare riferibile anche alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ne discende la configurabilità in diritto della rapina (oltre che del furto) di tali sostanze illecitamente detenute. Tale esegesi appare corrispondere anche al canone della necessaria ragionevolezza delle soluzioni interpretative, non apparendo sensato negare tutela nei confronti del soggetto che versi in re illicita finendo col “giustificare” comportamenti corrispondenti alla fattispecie e palesemente connotati da disvalore sociale per il solo fatto che gli stessi vengono perpetrati in un contesto già connotato dal medesimo disvalore.
6. Il quinto motivo del ricorso di XXXXXXXXX non è fondato. Ciò in quanto non è ravvisabile alcun giudicato e, più in generale, alcuna preclusione discendente dal ne bis in idem rispetto alla celebrazione del presente processo per il fatto di rapina, atteso che, per tale fatto, non pende alcun altro procedimento penale. Sarà, eventualmente, l’autorità giudiziaria di Milano a valutare se il fatto della successiva cessione della sostanza stupefacente a XXXXXXXXX, per il quale, secondo quanto è affermato dal ricorrente, la suddetta autorità giudiziaria di Milano sta procedendo, integri o no anche la fattispecie di reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 7. Il quinto motivo del ricorso di XXXXX non è fondato. Nel caso in esame, la revoca della sospensione condizionale della pena che era stata concessa al XXXXX con la sentenza del 07/06/2011 del Tribunale di Milano 13 (divenuta irrevocabile il 17/10/2011) e con la sentenza del 30/03/2015 della Corte d’appello di Milano (divenuta irrevocabile il 14/06/2015) è stata disposta dalla Corte d’appello di Torino a norma dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., per avere il XXXXX commesso, durante i termini di sospensione di cui all’art. 163, primo comma, cod. pen. (che, nella specie, trattandosi di delitti, erano di cinque anni), delitti per cui era stata inflitta una pena detentiva. Con riguardo a tale ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, la Corte di cassazione ha da tempo chiarito come si tratti di una revoca di diritto, o obbligatoria, la cui pronuncia riveste carattere meramente dichiarativo, cioè ricognitivo di una caducazione del beneficio che è già avvenuta ope legis (al passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato), nel momento in cui si è verificata la condizione e, quindi, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, [...], Rv. 210798-01), tanto che la stessa revoca può essere disposta, come è avvenuto nel caso in esame, dalla corte d’appello anche in presenza di appello del solo imputato, senza che ciò costituisca violazione del divieto di reformatio in peius (Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, [...], Rv. 239996-01; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, [...], Rv. 231256-01). Si deve poi precisare che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena: a) il termine di cui all’art. 163, primo comma, cod. pen., decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, [...], Rv. 283404-01; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, [...], Rv. 267095-01); b) il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, [...], Rv. 286388- 01). La Corte d’appello di Torino ha rispettato tali principi, atteso che ha correttamente verificato che il XXXXX: 1) aveva commesso i fatti delittuosi di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 08/02/2019 il 06/08/2016 e il 07/08/2016, cioè nel quinquennio decorrente dal 17/10/2011, data di irrevocabilità della sentenza del 07/06/2011 del Tribunale di Milano;
2) aveva commesso il fatto delittuoso sub iudice il 15/09/2017, cioè nel quinquennio decorrente dal 14/06/2015, data di irrevocabilità della sentenza del 20/03/2015 della Corte d’appello di Milano.
8. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/04/2026 14 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 15
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l’Avv. RE CE TI, in sostituzione dell’Avv. Salvatore Bottari, in difesa di XXXXX, il quale ha depositato delle note per la discussione orale alle quali si è riportato, insistendo per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. RE CE TI, in difesa di XXXXXXXXX, il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/11/2025, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 09/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato (che era stato richiesto nell’udienza preliminare): a) assolveva XXXXXXXXX e XXXXX dal reato di rapina pluriaggravata (dall’essere stata la violenza commessa da più persone riunite, dall’essere consistita la violenza nel porre la persona offesa in stato di incapacità di agire e dall’avere commesso il fatto in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen.) di una somma di denaro in concorso (anche con XXXXXXXXX, XX e Penale Sent. Sez. 2 Num. 21079 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2026 XXXX) ai danni di XXXXXXXXX;
b) confermava la condanna del XXXX e del XXXXX per il reato di rapina pluriaggravata (dall’essere stata la violenza commessa da più persone riunite, dall’essere consistita la violenza nel porre la persona offesa in stato di incapacità di agire e dall’avere commesso il fatto in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen.) di circa kg. 1,6 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di un orologio in concorso (anche con XXXXXXXXX, XX e XXXX) ai danni di XXXXXXXXX;
c) ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle tre indicate circostanze aggravanti della rapina, rideterminava in due anni di reclusione ed € 500,00 di multa la pena (così già ridotta per la scelta del rito abbreviato) irrogata al XXXX e al XXXXX per il reato di rapina pluriaggravata in concorso di cui sub b); d) revocava la sospensione condizionale della pena che era stata concessa al XXXX con la sentenza del 19/10/2022 della Corte d’appello di Milano (divenuta irrevocabile il 17/05/2023); e) revocava la sospensione condizionale della pena che era stata concessa al XXXXX con la sentenza del 07/06/2011 del Tribunale di Milano (divenuta irrevocabile il 17/10/2011) e con la sentenza del 30/03/2015 della Corte d’appello di Milano (divenuta irrevocabile il 14/06/2015).
2. Avverso l’indicata sentenza del 19/11/2025 della Corte d’appello di Torino, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori, XXXXXXXXX e XXXXX.
3. Il ricorso di XXXXXXXXX, a firma dell’avv. Filippo Maria Molinari e dell’avv. RE CE TI, è affidato a cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la «[v]iolazione di norma processuale nella valutazione delle dichiarazioni del signor XX». Il XXXX contesta l’affermazione della Corte d’appello di Torino secondo cui XXXXXXXXX «non può in alcun modo ritenersi coimputato dello stesso fatto-reato oggetto del presente procedimento, né imputato in un procedimento connesso» (sesto capoverso della pag. 5 della sentenza impugnata). Deduce in contrario che il XX sarebbe «indagato in un procedimento collegato/connesso», precisamente, nel procedimento per il reato di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente oggetto della rapina, per il quale procedimento è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari (di cui il ricorrente chiede l’acquisizione per estratto). Poiché il XX sarebbe pertanto «persona coinvolta in un procedimento penale collegato o fortemente connesso dal punto di vista probatorio», le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate «secondo le regole della chiamata di correo» e averlo invece ritenuto «persona offesa dal reato, oltre ad integrare una patente violazione del 2 codice di procedura», comporterebbe anche «una motivazione solo apparente rispetto all’affermazione della penale responsabilità», atteso che «la versione della persona offesa» costituirebbe l’«unico e concreto caposaldo probatorio, […] anche con riferimento alla possibilità di ritenere sussistenti le aggravanti contestate».
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «[i]nattendibilità della persona offesa». Il XXXX espone che: a) mentre il XX aveva denunciato la sottrazione di una somma di denaro, la Corte d’appello di Torino ha assolto gli imputati dal reato di rapina di tale somma;
b) mentre il XX non aveva denunciato la sottrazione di sostanza stupefacente e di un orologio, la Corte d’appello di Torino ha condannato gli imputati per il reato di rapina di tali due cose. Posto che, pertanto, la persona offesa «mente quando denuncia la sottrazione dei soldi ed è completamente reticente per quel che concerne sostanza stupefacente ed orologio», ne discenderebbe che «[t]re bugie non possono fare una condanna». Se si potrebbe, in ipotesi, ritenere spiegabile la reticenza in ordine alla sottrazione della sostanza stupefacente, non sarebbe «accettabile la omessa indicazione dell’orologio tra i beni provento del reato». Il XXXX contesta la giustificazione che di tali reticenze è stata data dalla Corte d’appello di Torino nell’ultimo capoverso della pag. 6 della sentenza impugnata, affermando che, con tale giustificazione, la Corte d’appello avrebbe «rid[otto] al maliziosamente non riferito una denuncia totalmente falsa». La stessa Corte d’appello, inoltre, non si sarebbe «interroga[ta] sul ruolo della compagna [rectius: moglie] del XX [XXXXXXXXX], che era stata invece valorizzata dal Giudice di primo grado» sulla considerazione che la XX «mentre assisteva alla deposizione del marito aveva confermato la sua versione» (pag. 2 della sentenza di primo grado). Il XXXX rappresenta che, se la XX ha «confermato la versione» del XX e tale versione «non è vera (non è vera per i soldi, è reticente per orologio e droga […])», ne discenderebbe che «XXXXXXXXX ha mentito tanto quanto il XX», peraltro «[s]enza la copertura di giustificazioni che la Corte di Appello ha voluto creare per il XX». La Corte d’appello di Torino non si sarebbe confrontata con tale elemento. Quanto all’elemento probatorio costituito dai riferimenti alla droga e all’orologio nelle conversazioni intercettate, esso sarebbe stato valorizzato «[s]enza alcuna contestualizzazione e senza alcuna critica». Le dichiarazioni della persona offesa e la «versione resa dalla moglie» sarebbero pertanto inattendibili e la Corte d’appello di Torino «in niente vi ha aderito, fondando l’affermazione della penale responsabilità sugli esiti delle intercettazioni». Secondo il XXXX, «[m]ettere a fondamento di una sentenza di condanna per rapina aggravata, la denuncia della persona offesa salvo poi non ritenerla credibile in punto di oggetto del reato» sarebbe «fuori da qualunque canone di corretta valutazione della attendibilità della stessa» persona offesa, con le conseguenti «violazione delle norme 3 procedurali in tema di valutazione delle dichiarazioni rese da persone coinvolte» e «vizio di motivazione su una prova decisiva».
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «[c]ondanna per rapina di sostanza stupefacente: violazione di norma penale. Reato impossibile. Omessa motivazione ed errata applicazione della legge penale». Il XXXX lamenta che la Corte d’appello di Torino non avrebbe «speso un rigo» in risposta alla questione, che il proprio difensore aveva sollevato «[n]el corso della discussione», circa la configurabilità del reato di rapina avente a oggetto sostanza stupefacente, cioè un «bene inre ipsa illecito». Col ritenere tale configurabilità, la Corte d’appello di Torino avrebbe comunque erroneamente applicato la legge penale, atteso che «il possesso tutelato dal diritto penale non può essere la relazione di fatto con un bene radicalmente illecito», con la conseguenza che, «[m]ancando un patrimonio aggredibile nel caso concreto, […], con riguardo alla rapina di sostanza stupefacente, si rientrerebbe nella ipotesi del reato impossibile».
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce: «[c]ondanna per rapina dell’orologio. Insussistenza della motivazione/omessa valutazione prova decisiva. Sentenza di assoluzione». Col confermare la condanna per la rapina dell’orologio, la Corte d’appello di Torino sarebbe «andata oltre la versione della persona offesa […], trovando riscontro negli esiti delle [intercettazioni] ambientali», le quali, tuttavia, sarebbero «scarsamente precise e poco contestualizzate». La spiegazione che è stata data dalla Corte d’appello di Torino secondo cui il XX non avrebbe denunciato la sottrazione dell’orologio perché «di valore, un Rolex, plausibile provento di delitto, di cui avrebbe dovuto altrimenti giustificare la provenienza agli inquirenti» (ultimo capoverso della pag. 6 della sentenza impugnata) costituirebbe un «[a]rgomento assolutamente ipotetico, assertivo e sostenuto dal nulla probatorio». La Corte d’appello avrebbe anche omesso di confrontarsi con «le dichiarazioni della moglie della persona offesa: la signora XX» e di considerare che «[n]emmeno lei fa riferimento all’orologio», con il conseguente «vizio di travisamento del fatto per mancata valutazione di una prova decisiva».
3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce: «[n]e bis in idem sostanziale con riferimento alla sostanza stupefacente. Violazione art. 649 c.p.p. Violazione di legge processuale». Espone che, oltre al presente procedimento per il reato di rapina, davanti «alla AG di Milano» pende il procedimento per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alla cessione della sostanza stupefacente rapinata al XX. I due reati dovrebbero però «essere letti in una cornice fattuale unica», atteso che egli «ha procurato al cessionario [XXXXXXXXX] la sostanza stupefacente del 4 XX segnalata dallo stesso cessionario XXX» (recte: XXXX). L’«azione» sarebbe pertanto «unica» e come tale sarebbe «stata pensata ed organizzata fin dall’inizio», con la conseguenza che del fatto si dovrebbe operare «una lettura sostanziale e complessiva». L’autorità giudiziaria di Torino e l’autorità giudiziaria di Milano lo starebbero perciò processando per il medesimo fatto, con la conseguente violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.
4. Il ricorso di XXXXX, a firma dell’avv. Salvatore Bottari, è affidato a cinque motivi.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale stabilita a pena di inammissibilità di cui all’art. 63 dello stesso codice. Rappresenta che il XX «è – pacificamente – detentore di sostanza stupefacente, condotta rilevante ai sensi dell’art. 73, D.P.R. n. 309/1990», sostanza che costituisce la cosa oggetto della rapina. Ciò rappresentato, il XXXXX deduce che, «ai fini della […] originaria individuabilità [del XX] quale soggetto da sottoporre a indagini», rileverebbe non tanto la circostanza che egli, nella propria denuncia, aveva omesso di riferire «la reale natura del bene sottratto», quanto «la conoscibilità oggettiva della sua posizione di possibile autore di un reato in materia di stupefacenti». Ne discenderebbe che, «contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni del [XX] non possono essere considerate attendibili, né tantomeno, per l’effetto, fondare […] un giudizio di penale responsabilità, allorquando le stesse non sono neppure utilizzabili».
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 192 dello stesso codice. Contesta che la Corte d’appello di Torino avrebbe ritenuto l’attendibilità delle dichiarazioni del XX «sulla scorta della – presunta – conferma conferita dalla compagna del medesimo». Infatti, se è vero che la Corte d’appello di Torino «non tratt[a] autonomamente il punto», essa ha però motivato per relationem alla sentenza di primo grado, nella quale l’attendibilità delle dichiarazioni del XX sarebbe stata ritenuta «sulla scorta della presunta conferma che avrebbe conferito la compagna alle stesse, in quanto presente alle dichiarazioni del medesimo». Il ricorrente deduce in proposito che «la presunta conferma della versione del XX da parte della compagna, mai sentita dagli inquirenti, Secondo [sic] la giurisprudenza, tali riferimenti costituisce [sic] mera dichiarazione de relato, priva di riscontro, e non può né assumere autonoma valenza probatoria, né rafforzare l’attendibilità del dichiarante», con la conseguenza che la Corte d’appello di Torino «avrebbe dovuto, pertanto, rinvenire ulteriori elementi per riscontrare le dichiarazioni della – presunta – 5 persona offesa.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale stabilita a pena di inammissibilità di cui all’art. 270 dello stesso codice. Deduce che i giudici del merito hanno utilizzato i risultati di intercettazioni che erano state disposte dal Tribunale di Milano con riferimento ad altri reati, ai quali la rapina sub iudice non risulta connessa, con la conseguenza che «vige il limite di operatività alla circolazione delle intercettazioni verso procedimenti “esterni” sancito dalla norma di cui all’art. 270 c.p.p.». Ne discenderebbe «l’inutilizzabilità delle intercettazioni quale riscontro alle dichiarazioni del XX» e, di conseguenza, data l’«assenza di ulteriori elementi», la necessità di «una pronuncia assolutoria».
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e all’art. 628 cod. pen. Secondo il XXXXX, nel caso di specie difetterebbe l’elemento costitutivo del reato di rapina della violenza o minaccia, la cui sussistenza la Corte d’appello di Torino avrebbe tratto da alcune intercettate affermazioni degli imputati. Il ricorrente contesta in proposito che: a) la Corte d’appello avrebbe errato «nel considerare le intercettazioni avvenute prima della presunta commissione del fatto, in quanto le dichiarazioni d’intenti […] non hanno alcun valore»; b) quanto alle intercettate affermazioni degli imputati successive alla consumazione del reato, esse sarebbe «sconfessate dai riscontri probatori immediati dagli operanti [sic]». Il XXXXX rappresenta in proposito che, se «fosse stato vero che il XX sarebbe stato legato in bagno (per di più con manette […]) e colpito ripetutamente con percosse al volto, sinanco con un manganello borchiato», non si spiegherebbe «– se non con la millanteria degli asseritamente presenti nei confronti degli altri – l’assenza del benché minimo segno esteriore» sul corpo della persona offesa. Dopo avere affermato che le conversazioni intercettate, soprattutto quando hanno il contenuto «di confidenze o narrazioni post factum», potrebbero essere utilizzate come prova solo a condizione che «non siano isolate, ambigue o manifestamente millantatorie», con «obbligo motivazionale particolarmente rigoroso», il ricorrente deduce che, alla stregua di ciò, «l’assenza di segni fisici sul XX» non potrebbe che «incidere sensibilmente sulla valutazione della prova». Quando l’uso della violenza risulta solo dalle conversazioni intercettate, il giudice sarebbe «chiamato a verificare che il contenuto della conversazione descriva in modo univoco e coerente la condotta violenta» e dovrebbe «spiegare perché tali dichiarazioni siano ritenute attendibili nonostante l’assenza di riscontri oggettivi», atteso che, in assenza di una puntuale motivazione al riguardo, si fonderebbe l’accertamento della violenza «su 6 mere affermazioni non verificate». Per tali ragioni, il ricorrente ribadisce la richiesta di riqualificare il fatto nel delitto di truffa, con la conseguente estinzione del reato per prescrizione.
4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 167 cod. pen. Nel revocare la sospensione condizionale della pena, la Corte d’appello di Torino non avrebbe «t[enuto] conto dell’intervenuta estinzione del reato, con riferimento ai due precedenti citati», ai sensi dell’art. 167 cod. pen., norma che la stessa Corte d’appello di Torino avrebbe, perciò, erroneamente applicato. Ciò in quanto la Corte d’appello «revoca la sospensione condizionale per una sentenza emessa il 7 giugno 2011, ben oltre il quinquennio rispetto ai fatti di cui alla Sentenza del 2019 (commessi il 6/7 agosto 2016), e di quella del marzo 2015 per fatti, anch’essi, più risalenti rispetto al quinquennio, con riferimento all’imputazione odiernamente sub iudice». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si deve preliminarmente rilevare la tardività delle note depositate in udienza dall’avv. RE CE TI, in difesa di XXXXX, in quanto depositate oltre i termini, che si devono ritenere perentori, di quindici giorni (per le memorie) e di cinque giorni (per le memorie di replica) prima dell’udienza che sono previsti, anche nel caso in cui si proceda con la cosiddetta trattazione orale, dall’art. 611 cod. proc. pen., con la conseguenza che le stesse note non possono essere prese in considerazione (Sez. 6, n. 3256 del 08/01/2026, [...], Rv. 289224-01).
2. In ordine logico, devono essere esaminati per primi i motivi del ricorso di XXXXX con i quali è stata denunciata l’inutilizzabilità di prove.
2.1. Il primo motivo del ricorso del XXXXX – con il quale il ricorrente deduce che, poiché a carico di XXXXXXXXX erano già emersi indizi di reità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, lo stesso XX avrebbe dovuto essere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini, con la conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni – non è fondato. La Corte di cassazione ha infatti chiarito – affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire –, che, in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla «violazione di un divieto probatorio», non tutte le prove assunte in «violazione dei divieti stabiliti dalla legge» ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, [...], Rv. 288547-01). In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso la deducibilità, nel giudizio abbreviato, della violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase di 7 indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato. Con l’indicata sentenza “Sparacino”, la Corte di cassazione ha in particolare condivisibilmente ritenuto che: a) la categoria delle inutilizzabilità derivanti dalla «violazione di un divieto probatorio» si deve ritenere relativa a quelle inutilizzabilità che sono determinate dalla «violazione di una regola di esclusione di tipo contenutistico» e, per ragioni sistematiche, a quelle inutilizzabilità determinate dalla violazione di regole che concernono, invece, il procedimento acquisitivo dell’elemento istruttorio e che siano anche espressive di un principio o di una disposizione costituzionale o sovranazionale;
b) le dichiarazioni rese a carico di terzi da una persona escussa in fase di indagini in qualità di persona informata sui fatti e che, invece, avrebbe dovuto essere sentita in veste di indagato, si devono ritenere assunte in violazione non di una regola di esclusione di tipo contenutistico ma di una regola che disciplina le modalità di assunzione dell’elemento istruttorio;
c) tale regola non si può ritenere espressione di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali, giacché essa non attiene direttamente neppure al diritto di difesa dell’indagato (o dell’imputato), atteso che questi resta del tutto estraneo all’atto di assunzione di informazioni dal terzo a opera della polizia giudiziaria. Da tali condivisi principi discende che, anche a ritenere che il XX dovesse essere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini, la scelta del XXXXX di chiedere che il processo fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato esclude comunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni che sono state rese a suo carico dal XX.
2.2. Il secondo motivo del ricorso del XXXXX – con il quale il ricorrente deduce l’inosservanza dell’art. 270 cod. proc. pen. – non è fondato. Con la sentenza “Pisaniello”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo di tale comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. g), n. 01), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 (e anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, conv. con modif. dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137) – si applica solo nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31/08/2020 (Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, [...], Rv. 287005-01). Poiché le intercettazioni in questione risalgono al 2017, con la conseguenza che il procedimento nel quale esse sono state compiute è stato evidentemente iscritto anteriormente al 31/08/2020, ne discende che la disciplina che è qui applicabile ratione temporis è quella del comma 1 dell’art. 270 cod. proc. pen. nel testo originario di tale comma, anteriore alla menzionata sostituzione che è stata operata con il decreto-legge n. 161 del 2019, testo secondo cui: «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza». 8 La disposizione applicabile nel caso in esame prevedeva pertanto una deroga al generale divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni stesse sono state disposte, cioè la deroga – che invero ricalca quella prevista anche da entrambe le discipline successive, di cui al menzionato decreto-legge n. 161 del 2019 e di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (art. 1, comma 2-quater), conv. con modif. dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 –, che consente la circolazione extra-procedimentale dei suddetti risultati in relazione all’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Ne consegue quindi che, per la prova dei delitti che rientrano nel novero di tale deroga, i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili anche in procedimenti diversi da quello in cui esse sono state disposte se risultino, come pure stabiliva la norma, «indispensabili» per l’accertamento dei suddetti delitti. Così brevemente precisata la normativa applicabile, si deve in primo luogo rilevare che il delitto di rapina pluriaggravata che è stato contestato e poi ascritto al ricorrente rientra nell’indicata deroga, atteso che, poiché era punito, ratione temporis, con la pena della reclusione da sei a venti anni (quarto comma dell’art. 628 cod. pen.), esso è ricompreso tra i delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, atteso che tale misura, a norma dell’art. 380, comma 1, cod. proc. pen., è prevista per i delitti per i quali è stabilita la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Quanto all’indispensabilità dei risultati delle intercettazioni in questione, essa appare assolutamente evidente, atteso che, dalla lettura della sentenza impugnata, e come meglio si vedrà in seguito, il contenuto delle conversazioni intercettate ha fornito alla Corte d’appello di Torino elementi di prova che hanno costituito un indispensabile elemento dimostrativo, non altrimenti disponibile, per l’accertamento del reato di rapina della sostanza stupefacente e dell’orologio e per l’attribuzione di tale reato ai due imputati. Ne discende che, anche a ritenere che, come è sostenuto dal ricorrente, il presente procedimento non sia connesso ex art. 12 cod. proc. pen. a quello nel quale le intercettazioni furono autorizzate (giacché altrimenti, come è stato chiarito da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277395-01, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. non opererebbe), poiché la sentenza impugnata rende ragione dell’indispensabilità del risultato delle intercettazioni per l’accertamento del reato e poiché la cornice edittale di questo lo fa rientrare tra quelli per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, sussistevano comunque le condizioni che, secondo il disposto dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., legittimavano la deroga al divieto di utilizzazione dello stesso risultato nel presente procedimento.
3. Sempre seguendo un ordine logico, devono ora essere esaminati i motivi con i quali i ricorrenti hanno contestato la valutazione delle dichiarazioni del XX con riferimento alla sua asserita qualifica di indagato/imputato del reato «collegato/connesso» di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente oggetto della rapina (primo motivo 9 del ricorso di XXXXXXXXX) e, più specificamente, in relazione ai riscontri alle dichiarazioni dello stesso XX (secondo motivo del ricorso di XXXXX). Tali motivi non sono fondati. Quanto al primo motivo del ricorso di XXXXXXXXX, anche a sostenere che, diversamente da quanto è stato ritenuto dalla Corte d’appello di Torino, il XX dovesse essere considerato indagato/imputato in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 cod. proc. pen. o, più plausibilmente, di un reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (e, ancor più specificamente, di un reato in rapporto di “connessione probatoria”), si deve osservare che la valutazione delle dichiarazioni dello stesso XX che è stata compiuta dalla Corte d’appello di Torino è stata nella sostanza del tutto sovrapponibile a quella che è richiesta dai commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., atteso che la stessa Corte d’appello, oltre a verificare la credibilità del XX, escludendo la sussistenza di indici di un suo eventuale intento calunnioso, e l’attendibilità del suo racconto della rapina subita – salvo che, motivatamente, come meglio si vedrà, con riguardo alle cose che gli erano state sottratte –, ha altresì diffusamente indicato ed esaminato gli, in vero, formidabili riscontri estrinseci individualizzanti costituiti dal contenuto delle intercettate conversazioni tra gli imputati, dal quale risultava, in modo inequivoco, la condotta che era stata tenuta dagli stessi in termini coincidenti (salvo che per la sottrazione del denaro) con quelli indicati nell’imputazione e con il, così pienamente confermato (salvo che con riguardo alle cose sottratte), racconto del XX. Si tratta di riscontri, come si è detto, formidabili, tanto da costituire, in realtà, una vera e propria prova “autosufficiente”, con la quale i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi compiutamente, come risulta anche dall’affermazione del XXXX secondo cui «la versione della persona offesa» costituirebbe «l’unico e concreto caposaldo probatorio, […] anche con riferimento alla possibilità di ritenere sussistenti le aggravanti contestate», la quale, all’evidenza, trascura del tutto il formidabile «caposaldo probatorio» costituito dal contenuto delle menzionate conversazioni intercettate. Quanto al secondo motivo del ricorso del XXXXX, si deve osservare che, anche escludendo ogni rilievo alla «conferma» del racconto del XX da parte della moglie XXXXXXXXX, non essendo la stessa stata assunta a sommarie informazioni (pag. 2 della sentenza di primo grado), lo stesso racconto risulta comunque pienamente e risolutivamente confermato, come si è detto, dalla prova costituita dal contenuto delle intercettate conversazioni tra i coimputati.
4. Devono essere ora esaminati i motivi con i quali i ricorrenti hanno contestato l’affermazione della loro responsabilità per il reato di rapina pluriaggravata in concorso della sostanza stupefacente e di un orologio, cioè il secondo e il quarto motivo del ricorso di XXXXXXXXX e il quarto motivo del ricorso di XXXXX, motivi che, non essendo fondati su ragioni personali, possono essere esaminati congiuntamente. 10 Essi sono manifestamente infondati. La Corte d’appello di Torino ha affermato la responsabilità del XXXX e del XXXXX per il reato di rapina pluriaggravata in concorso loro attribuito sulla scorta dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) le dichiarazioni della persona offesa XXXXXXXXX, il quale aveva riferito della rapina che aveva materialmente subito da parte dei due ricorrenti (oltre che di XXXX, terzo esecutore materiale) e, in particolare, della violenza che gli imputati avevano commesso nei suoi confronti, la quale era consistita nel colpirlo al volto e nell’ammanettarlo; b) il contenuto delle intercettate conversazioni tra i coimputati, dal quale risultava, in modo, come si è detto, inequivoco, la condotta che era stata tenuta dagli stessi in termini coincidenti (salvo che per la sottrazione del denaro) con quelli indicati nell’imputazione e, specificamente: b.1) la violenza che era stata da essi commessa, che era consistita nel colpire il XX al volto e nell’ammanettarlo (XXXXX LD: «lo prendevo a schiaffi»; XXXXXX: «l’abbiamo ammanettato»; XXXXX LD: «hai visto che schiaffone gli ho dato»); b.2) le cose che essi gli avevano sottratto, che erano costituite, specificamente, dalla droga («gangia», cioè mariujana, per circa kg. 1,6) e dall’orologio (Maiolo: «ma ho anche l’orologio»; XXXXX LD: «minchia quanto è bello»; XXXX: «se l’orologio è buono recuperiamo»); c) la parziale confessione che era stata resa dal XXXXX LD. Si tratta di una motivazione che risulta del tutto esente da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae a censure in sede di legittimità, in particolare, a quelle che sono state prospettate dai ricorrenti, con riguardo alla cui manifesta infondatezza si osserva comunque che: a) la sottrazione della droga e dell’orologio risulta, come si è visto, in modo inequivoco, dal contenuto delle intercettate conversazioni tra i coimputati, rispetto al cui apprezzamento i ricorrenti non hanno evidenziato alcun profilo di manifesta illogicità o di irragionevolezza della motivazione con cui lo stesso contenuto è stato recepito;
b) l’accertata falsità della denuncia del XX della sottrazione del denaro non impedisce di valorizzare le ulteriori parti del suo racconto, nella parte in cui esso è ampiamente supportato dal contenuto delle conversazioni intercettate (Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284836-01, Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, [...], Rv. 256753-01, entrambe in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo); c) le giustificazioni della Corte d’appello di Torino secondo cui il XX aveva taciuto la sottrazione della droga perché, se avesse denunciato tale fatto, si sarebbe esposto sia a un procedimento penale sia a un eventuale aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale si trovava sottoposto, e aveva taciuto la sottrazione dell’orologio in quanto ne avrebbe dovuto indicare la provenienza agli inquirenti, appaiono del tutto prive di illogicità e, anzi, del tutto logiche;
d) l’utilizzo della violenza, consistita, in particolare, nel colpire al volto e nell’ammanettare il XX, quale strumento della sottrazione-impossessamento della sostanza stupefacente e dell’orologio è stato del tutto logicamente argomentato dalla Corte d’appello di Torino sulla base degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni del 11 XX e dal contenuto delle intercettate conversazioni tra gli imputati (che all’utilizzo, da parte loro, delle suddette modalità violente hanno fatto espresso riferimento), la giustificazione dell’assenza di tracce di tale violenza sul corpo del XX si deve ritenere essere stata non illogicamente fondata dalla stessa Corte d’appello sulle considerazioni che la persona offesa aveva riferito di avere subito un solo colpo e di essere stata ammanettata per poco tempo, per di più con delle manette che erano state acquistate in un sexy shop, e la tesi del XXXXX secondo cui i riferimenti che erano stati fatti dagli imputati all’uso della violenza sarebbero da attribuire a mera millanteria non appare suffragata da alcun elemento. Da quanto si è detto risulta l’assenza di qualsivoglia contraddizione o illogicità, tanto meno manifesta, come pure di qualsivoglia violazione di legge, nella motivazione con la quale la Corte d’appello di Torino ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della rapina della sostanza stupefacente e dell’orologio e delle tre contestate circostanze aggravanti di tale reato (circostanze che la Corte d’appello ha peraltro ritenuto sub-valenti rispetto alle circostanze attenuanti generiche), con la conseguente manifesta infondatezza anche della censura con la quale il XXXXX ha invocato la qualificazione del fatto come truffa.
5. Il terzo motivo del ricorso di XXXXXXXXX non è fondato. La configurabilità in diritto della rapina (o del furto) di sostanza stupefacente illecitamente detenuta dal rapinato (o dal derubato) è conforme al risalente e costante orientamento della Corte di cassazione. Già Sez. 2, n. 1504 del 08/11/1978, [...], Rv. 141089-01, aveva affermato che, nell’ipotesi di sottrazione e conseguenziale detenzione di sostanze stupefacenti non è configurabile un unico reato complesso, ma ricorrono (cumulo materiale) due distinte figure criminose, ossia il furto e la detenzione di sostanze stupefacenti. Successivamente, nel medesimo alveo, Sez. 1, n. 8855 del 23/01/1991, [...], Rv. 188116-01, ha affermato che, qualora la detenzione di sostanze stupefacenti, che può essere anche legittima, diventi a un certo punto illecita, ciò non comporta che esse diventino res nullius ai fini della configurabilità del delitto di rapina, atteso che, a tale fine, è sufficiente il requisito dell’alienità della cosa costituente oggetto dell’impossessamento della cosa mobile, mediante minaccia sottraendola al detentore. Di conseguenza, persiste l’aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 1), cod. pen., in relazione alla circostanza del nesso teologico ex art. 61, n. 2), cod. pen., in caso di omicidio volontario commesso al fine di impossessamento di droga illecitamente detenuta dalla vittima. Tale orientamento è stato in seguito implicitamente seguito da Sez. 1, n. 24112 del 26/05/2009, BI (non massimata) ed è stato più di recente ribadito da Sez. 6, n. 38060 del 04/04/2019, Ancora (non massimata sul punto), con la quale è stato affermato che lo stesso orientamento della Corte di cassazione «è conforme a quanto si ritiene in dottrina secondo la quale è pacifico che il reato di furto (e, quindi, anche quello di rapina) tutela il possesso e non la liceità di quest’ultimo» (punto 12 del Considerato in diritto). 12 A tale proposito, si deve osservare che, ancorché il tema della tutelabilità di quelle situazioni nelle quali tra un determinato soggetto e la cosa oggetto della condotta descritta dal legislatore intercorra una relazione illecita (possesso della cosa rubata da parte del ladro;
possesso dello stupefacente da parte dello spacciatore) agiti in realtà la dottrina quasi ab immemorabile, l’affermazione della sentenza “Ancora” secondo cui «il reato di furto (e, quindi, anche quello di rapina) tutela il possesso e non la liceità di quest’ultimo» ha trovato espressa conferma nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Le Sezioni unite, infatti, con la sentenza “Sciuscio” (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, [...], Rv. 255975-01), nel pronunciarsi sulla questione della legittimazione (o no) del responsabile dell’esercizio commerciale nel quale è avvenuta la sottrazione a proporre la querela per il furto, hanno avuto modo di chiarire che la nozione del cosiddetto “possesso penalistico”, che è autonoma rispetto alle categorie civilistiche, si connota come «una signoria di fatto che consente di fruire e disporre della cosa in modo indipendente, al di fuori della sfera di vigilanza e controllo di una persona che abbia su di essa un potere giuridico maggiore» (ultimo capoverso della pag. 15) e che tale nozione «attribuisce rilievo anche alla relazione possessoria non sorretta da base giuridica, clandestina o addirittura illecita, con la conseguenza che costituisce furto pure la sottrazione della refurtiva al ladro» (terzo capoverso della pag. 16). Poiché anche la rapina tutela il “possesso penalistico” e poiché l’indicata nozione di “possesso penalistico” appare riferibile anche alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ne discende la configurabilità in diritto della rapina (oltre che del furto) di tali sostanze illecitamente detenute. Tale esegesi appare corrispondere anche al canone della necessaria ragionevolezza delle soluzioni interpretative, non apparendo sensato negare tutela nei confronti del soggetto che versi in re illicita finendo col “giustificare” comportamenti corrispondenti alla fattispecie e palesemente connotati da disvalore sociale per il solo fatto che gli stessi vengono perpetrati in un contesto già connotato dal medesimo disvalore.
6. Il quinto motivo del ricorso di XXXXXXXXX non è fondato. Ciò in quanto non è ravvisabile alcun giudicato e, più in generale, alcuna preclusione discendente dal ne bis in idem rispetto alla celebrazione del presente processo per il fatto di rapina, atteso che, per tale fatto, non pende alcun altro procedimento penale. Sarà, eventualmente, l’autorità giudiziaria di Milano a valutare se il fatto della successiva cessione della sostanza stupefacente a XXXXXXXXX, per il quale, secondo quanto è affermato dal ricorrente, la suddetta autorità giudiziaria di Milano sta procedendo, integri o no anche la fattispecie di reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 7. Il quinto motivo del ricorso di XXXXX non è fondato. Nel caso in esame, la revoca della sospensione condizionale della pena che era stata concessa al XXXXX con la sentenza del 07/06/2011 del Tribunale di Milano 13 (divenuta irrevocabile il 17/10/2011) e con la sentenza del 30/03/2015 della Corte d’appello di Milano (divenuta irrevocabile il 14/06/2015) è stata disposta dalla Corte d’appello di Torino a norma dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., per avere il XXXXX commesso, durante i termini di sospensione di cui all’art. 163, primo comma, cod. pen. (che, nella specie, trattandosi di delitti, erano di cinque anni), delitti per cui era stata inflitta una pena detentiva. Con riguardo a tale ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, la Corte di cassazione ha da tempo chiarito come si tratti di una revoca di diritto, o obbligatoria, la cui pronuncia riveste carattere meramente dichiarativo, cioè ricognitivo di una caducazione del beneficio che è già avvenuta ope legis (al passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato), nel momento in cui si è verificata la condizione e, quindi, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, [...], Rv. 210798-01), tanto che la stessa revoca può essere disposta, come è avvenuto nel caso in esame, dalla corte d’appello anche in presenza di appello del solo imputato, senza che ciò costituisca violazione del divieto di reformatio in peius (Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, [...], Rv. 239996-01; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, [...], Rv. 231256-01). Si deve poi precisare che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena: a) il termine di cui all’art. 163, primo comma, cod. pen., decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, [...], Rv. 283404-01; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, [...], Rv. 267095-01); b) il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, [...], Rv. 286388- 01). La Corte d’appello di Torino ha rispettato tali principi, atteso che ha correttamente verificato che il XXXXX: 1) aveva commesso i fatti delittuosi di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 08/02/2019 il 06/08/2016 e il 07/08/2016, cioè nel quinquennio decorrente dal 17/10/2011, data di irrevocabilità della sentenza del 07/06/2011 del Tribunale di Milano;
2) aveva commesso il fatto delittuoso sub iudice il 15/09/2017, cioè nel quinquennio decorrente dal 14/06/2015, data di irrevocabilità della sentenza del 20/03/2015 della Corte d’appello di Milano.
8. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/04/2026 14 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 15