Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2003, n. 4672
CASS
Sentenza 27 marzo 2003

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L'aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore avviato obbligatoriamente al lavoro perché invalido non implica il dovere dell'imprenditore di assegnare lo stesso a mansioni diverse, compatibili con le sue aggravate condizioni di salute, quando le stesse non siano rinvenibili all'interno dell'organizzazione aziendale esistente; ne consegue che è onere del lavoratore dimostrare la possibilità di essere adibito a diverse mansioni all'interno dell'azienda, che comportino il rispetto della sua qualifica.

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che nell'interpretare l'art. 23 del CCNL metalmeccanico privato, laddove stabilisce che le sanzioni disciplinari devono essere applicate nei sei giorni successivi al ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, va ritenuto l'intempestività delle sanzioni in concreto comminate, calcolando la decorrenza del termine da un momento in cui al datore di lavoro non erano pervenute tutte le giustificazioni fornite dal datore, e in particolare la cartella clinica, inviata solo successivamente alle prime giustificazioni scritte).

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  • 1Collocamento obbligatorio
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2003, n. 4672
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4672
Data del deposito : 27 marzo 2003

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