Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 2
L'aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore avviato obbligatoriamente al lavoro perché invalido non implica il dovere dell'imprenditore di assegnare lo stesso a mansioni diverse, compatibili con le sue aggravate condizioni di salute, quando le stesse non siano rinvenibili all'interno dell'organizzazione aziendale esistente; ne consegue che è onere del lavoratore dimostrare la possibilità di essere adibito a diverse mansioni all'interno dell'azienda, che comportino il rispetto della sua qualifica.
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che nell'interpretare l'art. 23 del CCNL metalmeccanico privato, laddove stabilisce che le sanzioni disciplinari devono essere applicate nei sei giorni successivi al ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, va ritenuto l'intempestività delle sanzioni in concreto comminate, calcolando la decorrenza del termine da un momento in cui al datore di lavoro non erano pervenute tutte le giustificazioni fornite dal datore, e in particolare la cartella clinica, inviata solo successivamente alle prime giustificazioni scritte).
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- 1. Collocamento obbligatorioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2003, n. 4672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4672 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME S.p.A., in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Massimo Masetti, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di Leone 78, presso lo studio dell'Avv Ernesto Irace, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
NI AN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro 6, presso lo studio dell'Avv. Gianna Baldoni, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso,
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 5723 del Tribunale di Roma del 5.10.2000/13.2.2001 nella causa n. 6606 R. G. 1998, Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Marco Petrocelli per lo CI;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità e per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.11.1997 il Pretore del Lavoro di Roma così statuiva: a) dichiarava l'illegittimità delle sanzioni disciplinari adottate dalla ME S.p.A. nei confronti di AN CI in data 12.6.1996 con la condanna della società al pagamento della somma di L. 173.040, oltre accessori;
b) dichiarava l'illegittimità del recesso adottato dalla società in data 10.9.1996 con la condanna della stessa al pagamento delle retribuzioni maturate fino al 6.2.1997 nella misura di L.
1.870.995 mensili, con il versamento dei consequenziali contributi previdenziali;
c) dichiarava la legittimità del provvedimento di recesso adottato dalla società nei confronti del lavoratore in data 6.2.1997; d) respingeva le altre domande e la domanda riconvenzionale proposta dalla ME per la restituzione del TFR corrisposto..
Contro tale sentenza proponeva appello principale lo CI chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del secondo licenziamento del 6.2.1997 e della violazione dell'art. 2087 Cod. Civ., nonché della legge n. 482 del 1968 in relazione all'assegnazione al ricorrente, dal novembre 1995, di mansioni incompatibili con il suo stato di invalidità.
La ME da parte sua proponeva appello incidentale in ordine alla pronunciata illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate in data 12.6.1996 e alla conseguente illegittimità del provvedimento di recesso adottato per recidiva nei confronti del lavoratore. All'esito il Tribunale di Roma, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza depositata il 13.2.2001, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarava l'illegittimità del secondo licenziamento con l'ordine di reintegrazione del lavoratore ed il pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento;
rigettava le altre domande e l'appello incidentale. Il giudice di appello osservava che dagli atti risultava che lo CI- avviato obbligatoriamente perché invalido a seguito di postumi di infarto del miocardio- era stato assunto nella terza categoria del CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica privata;
che nella lettera di assunzione non erano state indicate le mansioni, ma dalla prova testimoniale era emerso che egli aveva svolto mansioni di "impiantista" occupandosi di lavori all'interno delle abitazioni, compatibili con il suo stato di salute. Il giudice di appello aggiungeva che dagli atti risultava che successivamente allo CI furono affidate mansioni diverse da quelle precedentemente svolte ed incompatibili con le sue condizioni di invalidità e non per un aggravamento delle stesse. Lo stesso giudice riteneva infondata la dedotta impossibilità di adibire lo CI a mansioni compatibili con il suo stato di salute senza modificare l'assetto organizzativo aziendale, in quanto all'interno delle squadre venivano svolte attività meno gravose il Tribunale rigettava per la sua genericità la domanda di accertamento della violazione dell'art. 2087 Cod. Civ., nonché l'appello incidentale concernente l'intempestività delle sanzioni, rilevando che il termine, previsto dalla norma collettiva ai fini della contestazione disciplinare, decorreva dalla data in cui il lavoratore aveva esposto le sue giustificazioni e non dalla data successiva di recapito della documentazione medica. Contro la sentenza di appello propone ricorso per Cassazione la ME S.p.A. con quattro motivi, illustrati con memoria.
Lo CI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 424, 441 C.P.C., dell'art. 41 della Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C , nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. La censura investe il provvedimento del giudice di appello, con il quale è stata disposta una consulenza tecnica di ufficio per accertare quale fosse l'organizzazione del lavoro all'interno dell'impresa datrice di lavoro in relazione all'attività assegnata all'invalido, ed i relativi quesiti. In particolare la società sostiene che con la consulenza è stato demandato all'ausiliare di accertare "la bontà e la giustezza" dell'organizzazione del lavoro all'interno dell'azienda in violazione del diritto di libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, garantito dall'art. 41 della Costituzione, ed inoltre che al consulente è stato delegato l'accertamento dei fatti per appurare le modalità dell'organizzazione aziendale. Sotto quest'ultimo profilo la ricorrente rileva che è stato dato incarico al consulente tecnico di ufficio di verificare, sulla base delle testimonianze raccolte - e quindi delle prove- quali fossero le mansioni che in concreto venivano svolte dalle squadre impiantistiche e quale gravosità tale lavoro comportasse. Proprio in ordine alla gravosità viene dedotta una ulteriore censura (contenuta nel medesimo motivo) diretta a contestare l'argomentazione contenuta nella sentenza, secondo cui all'invalido "era stato sottratto, a seguito del mutamento di fatto delle mansioni, quella quota di lavoro interno che rappresentava un momento di recupero e compatibilizzazione con le condizioni di invalidità".
Viene infine osservato che la motivazione dell'impugnata decisione è illogica e contraddittoria, per avere affermato che dall'aprile 1996 mutarono le condizioni di lavoro dello CI con l'affidamento di mansioni in fatto diverse da quelle precedentemente svolte. Le doglianze esposte sono prive di pregio e vanno disattese. Con riguardo alle censure relative alla consulenza tecnica va osservato che la stessa si è mantenuta nei limiti propri delineati dai precetti normativi, avendo il giudice di merito demandato all'ausiliare l'accertamento dei fatti relativi alla concreta organizzazione del lavoro nell'impresa, con riguardo anche alla effettiva esistenza di posti di maggiore aggravio e di posti di minore aggravio rispetto alla posizione lavorativa dello CI. In questa situazione quindi non si è verificato alcun stravolgimento dei ruoli del giudice e del consulente, ne' si può ravvisare alcuna violazione del diritto dell'imprenditore di autodeterminazione circa il dimensionamento e la scelta del personale da impiegare nell'azienda.
Neppure coglie nel segno il rilievo, mosso dalla ricorrente, circa l'acritica adesione del giudice di appello alla consulenza tecnica, in quanto le conclusioni peritali sono state valutate anche in relazione alle altre risultanze istruttorie.
Non sono poi ammissibili le critiche della ricorrente riguardanti la valutazione del materiale istruttorio in ordine alle mansioni svolte dallo CI nel quadro organizzativo societario, quale risultava dalla consulenza tecnica di ufficio, risolvendosi in un diverso apprezzamento- non consentito in sede di legittimità- delle risultanze istruttorie rispetto a quello del giudice di merito. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968, degli artt. 1175 e 1375 Cod. Civ., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.. In particolare si imputa al Tribunale di non avere preso in considerazione il comportamento del lavoratore, il quale non aveva segnalato l'aggravamento delle sue condizioni di salute e non aveva richiesto di essere sottoposto a visita medica collegiale ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968. Il motivo è infondato, atteso che la richiamata norma non prevede un obbligo a carico del lavoratore, potendo la visita medica essere richiesta anche dal datore di lavoro.
Nel caso di specie va rilevato che la società datrice di lavoro conosceva le condizioni di invalidità dello CI e l'intervenuto aggravamento delle stesse, avendo richiesto accertamento sanitario. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, degli artt. 1218, 1256, 1453, 1464 Cod. Civ., nonché vizio della motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.. La censura si richiama al principio di diritto, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l'aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido non implica il dovere dell'imprenditore di assegnare allo stesso diverse mansioni, qualora le medesime non siano rinvenibili all'interno dell'azienda.
La doglianza è fondata.
Al riguardo occorre premettere che il lavoratore nel 1995 ha subito un secondo infarto con aggravamento delle sue condizioni di invalidità.
La società, preso atto di tale circostanza, deduce, richiamandosi anche alla consulenza tecnica di ufficio, di avere adibito dall'aprile 1996 lo CI a mansioni meno gravose e meno pesanti, come quelle di "sfascettatura", all'epoca disponibili e compatibili con le sue aggravate condizioni di invalidità. In questa situazione sarebbe stato onere del lavoratore indicare e provare che avrebbe potuto svolgere, avuto riguardo alla qualifica assegnatagli, mansioni diverse esistenti all'interno dell'organizzazione aziendale.
L'impugnata sentenza non fa alcun cenno agli evidenziati punti, sicché la stessa è palesemente viziata sotto il profilo della mancanza di motivazione ex art. 360 n. 5 C.P.C. Le considerazioni svolte fanno ritenere assorbito l'ulteriore profilo della censura riguardante l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1464 Cod. Civ. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 1362, 1344, 2965 Cod. Civ., in relazione agli artt. 23, 24, 25 del CCNL metalmeccanico privato, nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). La ME sostiene che il Tribunale ha errato nell'applicazione della disciplina contrattuale affermando l'intempestività delle sanzioni disciplinari, in quanto l'art. 23 del CCNL stabilisce che tali sanzioni debbano essere adottate entro sei giorni successivi al ricevimento delle giustificazioni del lavoratore. La ricorrente osserva che tale termine, contrariamente all'assunto del Tribunale, è stato rispettato, giacché le sanzioni vennero irrogate il 12 giugno 1996, essendo pervenuta soltanto in data 6 giugno 1996 ad essa società la cartella clinica relativa allo CI;
aggiunge che prima di quest'ultima data non avrebbe potuto obiettivamente valutare la sufficienza delle giustificazioni del lavoratore.
La censura è fondata.
Sul punto può condividersi l'assunto di parte ricorrente, in quanto il prescritto termine di sei giorni non avrebbe potuto decorrere prima che il datore di lavoro fosse venuto a conoscenza di tutte le giustificazioni fornite dal lavoratore, ivi comprese quelle che si riferivano alla documentazione medica. In questo senso può richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, qualora il lavoratore abbia manifestato specifiche riservi di produzioni documentali o motivazioni difensive, il datore di lavoro non può procedere all'immediata irrogazione della sanzione (Cass. S.U. sentenza n. 3965 del 26 aprile 1994 con riferimento al termine di cinque giorni di cui all'art.
7- quinto comma- della legge n. 300 del 1970), dovendo raccogliere e valutare tutti gli elementi che il lavoratore porta a sua discolpa.
In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ragione e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro giudice, che procederà a nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra svolti ed uniformandosi ai principi di diritto evidenziati. Allo stesso giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Perugia, è rimessa, ai sensi dell'art. 385 - terzo comma C.P.C., la pronuncia sul regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003