Sentenza 28 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di prescrizione della pena, poiché, quando viene riconosciuta la continuazione fra un reato da giudicare e uno già giudicato, è la seconda sentenza a determinare complessivamente il trattamento sanzionatorio, con perdita di autonomia della precedente statuizione, deve ritenersi che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui la seconda sentenza è divenuta definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2000, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 28/01/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 636
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 34614/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN SE n. il 12.05.1 551
avverso ordinanza del 23.10.1998 G.I.P. TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. AURELIO GALASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa il 23.10.1998 in sede di opposizione ex art.667, comma 4, c.p.p., il GIP del Tribunale di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda, proposta da AN SE, intesa ad ottenere la declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione, della pena a lui inflitta con sentenza 7.10.1985 della Corte di Assise di Appello di Milano. Osservava il giudice predetto che, essendo stato il fatto, di cui alla sentenza suindicata, ritenuto legato dalla continuazione con altro fatto, oggetto di una successiva sentenza di condanna, emessa l'8.7.1991 dal GIP del Tribunale di Milano, divenuta esecutiva il 2.10.1991, il termine prescrizionale decorreva da quest'ultima data e non più da quello del passaggio in giudicato della prima sentenza, divenuta irrevocabile l'8.10.1986.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Landi, lamentando violazione ed erronea interpretazione della legge. Sostiene il ricorrente che la rideterminazione della pena, operata in sede di applicazione della continuazione, non avrebbe potuto comportare, come sostenuto dal giudice a quo, lo spostamento della decorrenza del termine prescrizionale della pena inflitta con la prima delle due sentenze, che invece doveva rimanere fissata alla data del passaggio in giudicato della suddetta pronuncia. Per altro, si osserva, il riconoscimento della continuazione non avrebbe potuto risolversi in un danno per l'interessato e, in applicazione del principio del favor rei, si sarebbe dovuto procedere alla scomposizione del vincolo, esattamente come si ritiene debba avvenire in caso di applicabilità dell'indulto.
Ciò posto, osserva, la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero, come più volte statuito da questa Corte, "in tema di prescrizione della pena, poiché, quando viene riconosciuta ed applicata la continuazione fra un reato da giudicare ed uno già giudicato, è la seconda sentenza a determinare complessivamente il trattamento sanzionatorio, con perdita di autonomia della precedente statuizione, deve ritenersi che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui la seconda sentenza è divenuta definitiva". (v. Cass., Sez. II, sent. n. 886 del 21-02-1998, Dalle Cerbonem;
e, negli stessi sensi, in tema di prescrizione del reato, Cass., Sez. I, sent. n. 2809 del 4.3.1998, Sivestro). Le diverse considerazioni svolte dal ricorrente non hanno pregio, in quanto il riconoscimento della continuazione e la nuova determinazione della pena si pongono come eventi che vanno ad incidere direttamente sul giudicato relativo alla determinazione della pena anche in ordine al reato giudicato per primo, che viene inevitabilmente a perdere la sua autonomia per fondersi, in virtù della ritenuta unità del disegno criminoso, con quello giudicato successivamente. In altri termini, la legge impone al giudice, che riconosce ed applica la continuazione, una totale dei fatti giudicati, nell'ambito di una qualificazione parzialmente nuova, per il loro inquadramento in un disegno più vasto, e gli conferisce il potere-dovere di procedere ad una rideterminazione completa delle pene: sia di quella base, che degli aumenti relativi ai reati satellite. In tal modo egli, per quanto riguarda la determinazione della sanzione, non è legato al precedente giudicato concernente la quantificazione della pena, che viene fissata mediante un nuovo giudizio.
Ecco perché, in caso di applicazione della continuazione, il dies a quo del termine prescrizionale della pena non può che coincidere con il passaggio in giudicato del provvedimento con cui il vincolo della continuazione viene riconosciuto (la seconda sentenza nel caso in cui ciò si verifichi nel giudizio di cognizione, il decreto del giudice dell'esecuzione quando il regime della continuazione venga applicato in sede esecutiva).
Per altro, per effetto della continuazione, può addirittura verificarsi il mutamento della specie di pena applicabile per i reati satelliti (V. Cass., Sez. Un., sent. n. 15 del 03-02-1998, Varnelli), il che può determinare anche il cambiamento del termine per la maturazione della prescrizione, che è quello previsto per la specie di pena inflitta per ciascun reato.
Nè, a sostegno della tesi del ricorrente, può valere il riferimento alla norma di cui al sesto comma dell'art. 172 c.p., che prevede che, in caso di concorso di reati, si ha riguardo, ai fini della estinzione della pena, a ciascuno di essi. Infatti una cosa è la durata del periodo prescrizionale, che è commisurata su quella applicata per ciascun reato, e altra cosa è invece la decorrenza del periodo prescrizione, che parte "dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile", ossia, per quanto sopra detto, da quando la pena sia stata definitivamente fissata.
Non possono poi ritenersi applicabili i principi enucleati da questa Corte in tema di applicazione del condono ai reati legati dalla continuazione.
Trattasi, invero, di situazioni del tutto differenti e non comparabili. Nel caso del condono, si tratta di applicare un beneficio, a seguito di un provvedimento di clemenza, che riguarda le pene inflitte per ogni reato, mentre, nel caso della prescrizione, non si tratta di applicare un "beneficio", come erroneamente ritenuto dal ricorrente, ma di riconoscere una causa estintiva della pena per effetto del semplice decorso del tempo. Inoltre il condono, nel concorso di più reati, si applica una sola volta dopo cumulate le pene (v.art.174, comma 2, C.P.), mentre la prescrizione opera su ciascuna pena (art. 172, comma 6, C.P.). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso, in conformità al parere espresso dal P.G., va respinto, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2000