CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2026, n. 19315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19315 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Case circondariali di Sassari, Nuoro e L’Aquila, in persona dei Direttori in carica, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Direttore in carica, Ministero della giustizia in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, avverso l'ordinanza del 13/10/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Nuoro. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott. Antonio Costantini, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha ordinato, in sede di ottemperanza, al Direttore della Casa Circondariale di L’Aquila, nominato commissario ad acta, di dare esecuzione, nei confronti di AL NA, all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 27 giugno 2023, con la quale era riconosciuta la possibilità per il detenuto di ottenere la consegna dei quotidiani L’Avvenire e il Riformista del giorno precedente;
all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 27 febbraio 2024, con cui era garantito al detenuto il diritto di effettuare, per motivi di giustizia, colloqui telefonici pomeridiani con il difensore di fiducia;
all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 12 dicembre 2023, che determinava in favore del detenuto un costo per le riproduzioni cartacee compreso tra i 5 e i 7 centesimi a copia, con restituzione della Penale Sent. Sez. 1 Num. 19315 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 26/02/2026 maggiore somma eventualmente corrisposta. Il suddetto Magistrato ha, invece, dichiarato inammissibile l’istanza di ottemperanza con riferimento all’ordinanza del Medesimo magistrato del 30 maggio 2023 in merito alla digitalizzazione degli atti. 2. Avverso detto provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione le Case Circondariali di Sassari, Nuoro e L’Aquila, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Direttore in carica e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, articolandolo in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, decadenza o inammissibilità con riferimento agli artt. 35-bis, comma 5, e 71 comma 3, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) per avere il Magistrato di sorveglianza di Nuoro disposto l’ottemperanza nei confronti di un Istituto penitenziario non rientrante nella propria giurisdizione territoriale. Si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il procedimento di ottemperanza presuppone, quale elemento imprescindibile, l’identità del magistrato di sorveglianza e dell’istituto penitenziario in cui il detenuto è ristretto, atteso che gli effetti della pronuncia sono limitati alle parti di quel procedimento e non possono essere estesi a situazioni determinatesi in altre sedi detentive.
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, altresì, violazione di legge in relazione all’art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., assumendo l’illegittimità dell’ordinanza censurata giacché ha disposto l’ottemperanza dell’Amministrazione penitenziaria a provvedimenti adottati con riferimento a una diversa realtà territoriale. Osservano che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il trasferimento del detenuto presso altro istituto penitenziario comporta il venir meno dell’efficacia del provvedimento originario, allorché le condizioni fattuali della nuova struttura per dimensioni, organizzazione, dotazioni materiali e condizioni di sicurezza, siano differenti rispetto a quelle considerate dal giudice che ha emesso l’ordine. Nel caso di specie, le ordinanze originarie del Magistrato di sorveglianza di Nuoro erano state adottate in relazione alle peculiari condizioni dell’Istituto penitenziario di Nuoro, con specifico riguardo agli accordi in essere con la cura vescovile locale per la fornitura dei quotidiani e ai costi di mercato praticati nella città di Nuoro per le riproduzioni cartacee. Tali presupposti fattuali non sarebbero automaticamente sovrapponibili alla diversa realtà organizzativa ed economica dell’Istituto penitenziario di L’Aquila, ove il detenuto è stato successivamente trasferito. Ne conseguirebbe, ad avviso dei ricorrenti, l’erroneità dell’ordine di ottemperanza, fondato su presupposti non più attuali né riferibili alla nuova sede detentiva. I ricorrenti insistono, pertanto, per l’annullamento senza rinvio e, in subordine, con 2 rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. Invero, in tema di ordinamento penitenziario, la competenza a decidere sulla richiesta di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. spetta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, non rilevando l'eventuale trasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario (Sez. 1, n. 17167 del 13/01/2022, [...], Rv. 282953).
1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. E’ indubbio che il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. non può avere ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall'Amministrazione l'ottemperanza ad un provvedimento che, pur reso dal medesimo Giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioni territorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili (Sez. 1, n. 26071 del 11/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 273120: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la decisione dei Giudici di merito di inammissibilità della domanda con cui il detenuto - sottoposto a perquisizione con denudamento in occasione dei colloqui con il difensore, come da regolamento della casa circondariale di attuale detenzione - aveva chiesto l'ottemperanza ad un provvedimento del medesimo Giudice di sorveglianza prescrivente la disapplicazione di un'analoga previsione del regolamento della casa circondariale di precedente detenzione). Il procedimento di ottemperanza disciplinato dall’art. 35-bis, comma 5, o.p. è funzionalmente collegato al provvedimento emesso all’esito del reclamo giurisdizionale e mira a garantirne l’effettività. Risulta irrilevante la circostanza che il detenuto sia stato trasferito, posto che il trasferimento non ha certo inciso sull’attualità dell’interesse alla decisione, e che le ordinanze in questione non avevano ad oggetto situazioni specifiche, riferite esclusivamente all’Istituto di provenienza e per ciò stesso non replicabili, ma riconoscevano, a tutela del diritto all’informazione, la consegna al detenuto dei quotidiani del giorno precedente (tra cui “L’Avvenire” e “Il Riformista”), la possibilità di effettuare colloqui telefonici pomeridiani con il difensore per motivi di giustizia, nonché la determinazione di un costo congruo per le riproduzioni cartacee. Le modalità organizzative interne o le eventuali differenze nei costi locali non possono tradursi in un sostanziale svuotamento del contenuto precettivo del provvedimento giurisdizionale. Diversamente, il mero trasferimento del detenuto diverrebbe strumento idoneo a eludere l’effettività della tutela riconosciuta. L’Amministrazione avrebbe, comunque, dovuto allegare e dimostrare un’oggettiva e concreta impossibilità di dare esecuzione alle statuizioni prescritte nelle ordinanze originarie e non limitarsi a dedurre una generica diversità organizzativa o territoriale dell’Istituto di 3 nuova assegnazione, che non può certo paralizzare l’efficacia vincolante del provvedimento giurisdizionale. Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott. Antonio Costantini, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha ordinato, in sede di ottemperanza, al Direttore della Casa Circondariale di L’Aquila, nominato commissario ad acta, di dare esecuzione, nei confronti di AL NA, all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 27 giugno 2023, con la quale era riconosciuta la possibilità per il detenuto di ottenere la consegna dei quotidiani L’Avvenire e il Riformista del giorno precedente;
all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 27 febbraio 2024, con cui era garantito al detenuto il diritto di effettuare, per motivi di giustizia, colloqui telefonici pomeridiani con il difensore di fiducia;
all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 12 dicembre 2023, che determinava in favore del detenuto un costo per le riproduzioni cartacee compreso tra i 5 e i 7 centesimi a copia, con restituzione della Penale Sent. Sez. 1 Num. 19315 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 26/02/2026 maggiore somma eventualmente corrisposta. Il suddetto Magistrato ha, invece, dichiarato inammissibile l’istanza di ottemperanza con riferimento all’ordinanza del Medesimo magistrato del 30 maggio 2023 in merito alla digitalizzazione degli atti. 2. Avverso detto provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione le Case Circondariali di Sassari, Nuoro e L’Aquila, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Direttore in carica e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, articolandolo in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, decadenza o inammissibilità con riferimento agli artt. 35-bis, comma 5, e 71 comma 3, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) per avere il Magistrato di sorveglianza di Nuoro disposto l’ottemperanza nei confronti di un Istituto penitenziario non rientrante nella propria giurisdizione territoriale. Si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il procedimento di ottemperanza presuppone, quale elemento imprescindibile, l’identità del magistrato di sorveglianza e dell’istituto penitenziario in cui il detenuto è ristretto, atteso che gli effetti della pronuncia sono limitati alle parti di quel procedimento e non possono essere estesi a situazioni determinatesi in altre sedi detentive.
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, altresì, violazione di legge in relazione all’art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., assumendo l’illegittimità dell’ordinanza censurata giacché ha disposto l’ottemperanza dell’Amministrazione penitenziaria a provvedimenti adottati con riferimento a una diversa realtà territoriale. Osservano che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il trasferimento del detenuto presso altro istituto penitenziario comporta il venir meno dell’efficacia del provvedimento originario, allorché le condizioni fattuali della nuova struttura per dimensioni, organizzazione, dotazioni materiali e condizioni di sicurezza, siano differenti rispetto a quelle considerate dal giudice che ha emesso l’ordine. Nel caso di specie, le ordinanze originarie del Magistrato di sorveglianza di Nuoro erano state adottate in relazione alle peculiari condizioni dell’Istituto penitenziario di Nuoro, con specifico riguardo agli accordi in essere con la cura vescovile locale per la fornitura dei quotidiani e ai costi di mercato praticati nella città di Nuoro per le riproduzioni cartacee. Tali presupposti fattuali non sarebbero automaticamente sovrapponibili alla diversa realtà organizzativa ed economica dell’Istituto penitenziario di L’Aquila, ove il detenuto è stato successivamente trasferito. Ne conseguirebbe, ad avviso dei ricorrenti, l’erroneità dell’ordine di ottemperanza, fondato su presupposti non più attuali né riferibili alla nuova sede detentiva. I ricorrenti insistono, pertanto, per l’annullamento senza rinvio e, in subordine, con 2 rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. Invero, in tema di ordinamento penitenziario, la competenza a decidere sulla richiesta di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. spetta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, non rilevando l'eventuale trasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario (Sez. 1, n. 17167 del 13/01/2022, [...], Rv. 282953).
1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. E’ indubbio che il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. non può avere ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall'Amministrazione l'ottemperanza ad un provvedimento che, pur reso dal medesimo Giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioni territorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili (Sez. 1, n. 26071 del 11/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 273120: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la decisione dei Giudici di merito di inammissibilità della domanda con cui il detenuto - sottoposto a perquisizione con denudamento in occasione dei colloqui con il difensore, come da regolamento della casa circondariale di attuale detenzione - aveva chiesto l'ottemperanza ad un provvedimento del medesimo Giudice di sorveglianza prescrivente la disapplicazione di un'analoga previsione del regolamento della casa circondariale di precedente detenzione). Il procedimento di ottemperanza disciplinato dall’art. 35-bis, comma 5, o.p. è funzionalmente collegato al provvedimento emesso all’esito del reclamo giurisdizionale e mira a garantirne l’effettività. Risulta irrilevante la circostanza che il detenuto sia stato trasferito, posto che il trasferimento non ha certo inciso sull’attualità dell’interesse alla decisione, e che le ordinanze in questione non avevano ad oggetto situazioni specifiche, riferite esclusivamente all’Istituto di provenienza e per ciò stesso non replicabili, ma riconoscevano, a tutela del diritto all’informazione, la consegna al detenuto dei quotidiani del giorno precedente (tra cui “L’Avvenire” e “Il Riformista”), la possibilità di effettuare colloqui telefonici pomeridiani con il difensore per motivi di giustizia, nonché la determinazione di un costo congruo per le riproduzioni cartacee. Le modalità organizzative interne o le eventuali differenze nei costi locali non possono tradursi in un sostanziale svuotamento del contenuto precettivo del provvedimento giurisdizionale. Diversamente, il mero trasferimento del detenuto diverrebbe strumento idoneo a eludere l’effettività della tutela riconosciuta. L’Amministrazione avrebbe, comunque, dovuto allegare e dimostrare un’oggettiva e concreta impossibilità di dare esecuzione alle statuizioni prescritte nelle ordinanze originarie e non limitarsi a dedurre una generica diversità organizzativa o territoriale dell’Istituto di 3 nuova assegnazione, che non può certo paralizzare l’efficacia vincolante del provvedimento giurisdizionale. Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4