Sentenza 11 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. non può avere ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall'Amministrazione l'ottemperanza ad un provvedimento che, pur reso dal medesimo Giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioni territorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la decisione dei Giudici di merito di inammissibilità della domanda con cui il detenuto - sottoposto a perquisizione con denudamento in occasione dei colloqui con il difensore, come da regolamento della casa circondariale di attuale detenzione - aveva chiesto l'ottemperanza ad un provvedimento del medesimo Giudice di sorveglianza prescrivente la disapplicazione di un'analoga previsione del regolamento della casa circondariale di precedente detenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2017, n. 26071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26071 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2017 |
Testo completo
2 6071-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/12/2017 Presidente - MARIASTEFANIA DI TOMASSI Sent. n. sez. 4080/2017 Rel. Consigliere - VINCENZO SIANI - REGISTRO GENERALE DOMENICO FIORDALISI N.21607/2017 FRANCESCO CENTOFANTI N. 5 STEFANO APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO EP nato il [...] a [...] avverso il decreto del 02/05/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEO sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG DOTT. FRAN CESO SALZANO, HA CHIESTO I ALGETTO DEL RIORDO_ на RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, reso in data maggio 2017, Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata, con atti del 24 febbraio 2017 e del 31 marzo 2017, da PP IN, detenuto nella Casa circondariale di Tolmezzo e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., di ottemperanza all'ordinanza emessa da quel Magistrato di sorveglianza in data 25 settembre 2014 rispetto alle determinazioni assunte da parte della Polizia penitenziaria ed alla Direzione della suddetta Casa circondariale. Il detenuto aveva lamentato che il 23 febbraio 2017 la Polizia penitenziaria l'aveva sottoposto a perquisizione con denudamento mentre tornava dalla saletta delle videoconferenze, nonostante egli non avesse dato segni di pericolosità e fosse rimasto in un ambiente bonificato e collegato con l'aula di Tribunale, senza peraltro che il personale della Casa circondariale avesse redatto il verbale previsto per la perquisizione straordinaria. Secondo il IN, l'ottemperanza all'ordinanza del 2014 era dovuta in quanto quel provvedimento, in accoglimento di un suo reclamo, aveva stabilito che fosse disapplicata una disposizione, l'art. 37 del regolamento interno della Casa circondariale di Cuneo, nella parte in cui prevedeva che venisse sempre effettuata la perquisizione con denudamento del detenuto sottoposto al regime differenziato prima dell'entrata della sala colloqui per conferire con il difensore, anziché stabilire che ciò dovesse avvenire soltanto quando la perquisizione fosse motivata da specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna. Il Magistrato di sorveglianza adito ha considerato inammissibile tale prospettazione, siccome riguardava una situazione attualmente afferente alla Casa circondariale di Tolmezzo.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso il IN adducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge, in riferimento all'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., in ordine al procedimento di ottemperanza e dell'individuazione dell'autorità tenuta ad ottemperare. L'ordinanza del 25 settembre 2014 era stata emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo a seguito di annullamento pronunziato dalla Corte di cassazione del precedente provvedimento relativo alla modalità del denudamento del detenuto nel corso delle perquisizioni effettuate in occasione dei colloqui con il difensore: tale ordinanza, ex art. 35-bis Ord. pen., aveva forza cogente, con carattere vincolante per l'Amministrazione, sicché essa era idonea a tutelare il detenuto rispetto agli atti lesivi ulteriormente compiuti con il 2 medesimo comportamento (perquisizione con denudamento) messo in essere nei suoi confronti. Il fatto che egli il 24 luglio 2015 fosse stato poi trasferito dal carcere di Cuneo a quello di Tolmezzo non rilevava, poiché determinante era il rilievo che aveva dovuto assoggettarsi all'identico ordine di servizio che prevedeva il denudamento in occasione dell'incontro con il suo avvocato, senza la necessità che l'Amministrazione adducesse quelle particolari ragioni che erano state stabilite dall'ordinanza del 2014: pertanto, a seguito della mancata ottemperanza, egli si vedeva costretto a subire ulteriori lesioni alla propria dignità, a cagione della prassi anacronistica e repressiva del denudamento nel corso della perquisizione.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione. Il provvedimento impugnato non aveva affrontato il tema del carattere pretestuoso del denudamento nel corso della perquisizione, anche se il detenuto veniva a contatto con il suo difensore. Questo modo di procedere presupponeva che detenuto e difensore si scambiassero messaggi in ordine ad un qualche argomento: tale presupposto era però illogico, perché il detenuto, anche se assoggettato al regime ex art. 41-bis Ord. pen., aveva la possibilità, durante il colloquio, di consegnare documentazione direttamente nelle mani del difensore, senza che tali atti fossero sottoposti a censura. Pertanto non sussisteva alcun pericolo da prevenire con la perquisizione comprensiva del denudamento, la quale si rivelava una pratica superflua relativa a detenuti che, per il regime suddetto, erano sottoposti a costanti controlli, manuali e con il metal detector.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, segnalandone l'infondatezza, a fronte del provvedimento di inammissibilità adeguatamente motivato dal Magistrato di sorveglianza: se era vero che in sede di ottemperanza sussisteva la competenza funzionale in capo al magistrato di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento, era del pari vero che, nel caso di specie, il IN era stato trasferito dal carcere di Cuneo, nei confronti della cui direzione era stata diretta l'ordinanza del 25 settembre 2014, al carcere di Tolmezzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 La Corte ritiene che l'impugnazione non sia fondata e vada, pertanto, rigettata.
2. A ragione della determinazione di inammissibilità assunta il Magistrato di sorveglianza ha osservato che non sussisteva la possibilità per il detenuto di 3 chiedere e per il giudice di disporre l'ottemperanza del succitato provvedimento del 25 settembre 2014, emesso sì dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo, ma con riferimento a diverso istituto penitenziario, quello di Cuneo, ove all'epoca si trovava ristretto il IN, e dunque rivolto al personale ivi operante, mentre la situazione attualmente dedotta riguardava il personale della Casa circondariale di Tolmezzo: elemento imprescindibile per attivare l'ottemperanza era costituito dall'identità del magistrato di sorveglianza e dell'istituto penitenziario in cui il detenuto era ristretto, in quanto gli effetti della pronuncia emessa ex art. 35-bis Ord. pen. erano limitati alle parti di quel procedimento e non potevano essere estensibili alla situazione determinatasi per il detenuto in altra sede detentiva.
3. Il ragionamento svolto dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo per addivenire all'immediata rilevazione dell'inammissibilità dell'azione in ottemperanza ad una sua ordinanza esperita dal IN, ma con riferimento a situazione di fatto relativa (non più alla Casa circondariale di Cuneo, bensì) alla Casa circondariale di Tolmezzo, appare corretto e resiste, quindi, ad entrambe le doglianze proposte dal ricorrente che, data l'intima connessione che li avvince, vanno unitariamente esaminate.
3.1. Effettivamente il IN, in precedenza, vistosi rigettare dall'ordinanza del 24 luglio 2013 resa dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il reclamo avverso la decisione della Direzione dell'Istituto di sottoporlo a perquisizione personale mediante denudamento in occasione dei colloqui con il difensore, aveva proposto ricorso in sede di legittimità, a cui era seguito l'annullamento del suddetto provvedimento (da parte di Sez. 1, n. 20355 del 23/04/2014). Di poi, il suddetto Magistrato di sorveglianza, con l'ordinanza emessa in sede di rinvio in data 25 - 26 settembre 2014, aveva accolto il reclamo e disposto che fosse disapplicato l'art. 37 del regolamento vigente presso la Casa circondariale di Cuneo nella parte in cui prevedeva che fosse sempre effettuata la perquisizione con denudamento prima del colloquio con il difensore da parte del detenuto sottoposto a regime differenziato, anziché prevedere che tale modalità di perquisizione venisse adottata soltanto quando fosse motivata da specifiche e prevalenti esigenze interne, in riferimento alle particolari situazioni pure definite.
3.2. Ora il IN, assumendo che la medesima situazione si era verificata, dopo il suo trasferimento, nella Casa circondariale di Tolmezzo e sottendendo l'efficacia del precedente provvedimento del 25 - 26 settembre 2014 anche per plessi territoriali dell'Amministrazione penitenziaria diversi da quello destinatario del relativo iussum, ha agito per l'ottemperanza allo stesso, ex art. 35-bis, commi 5 e ss., Ord. pen. Sennonché l'ordinanza resa nel 2014 non può non avere efficacia circoscritta all'oggetto preso in esame, ossia all'art. 37 del regolamento interno del carcere di Cuneo, su quella situazione essendosi formata e definita la corrispondente regiudicanda. Che la questione poi sollevata dal IN con riferimento alla situazione determinatasi nella Casa circondariale di Tolmezzo tratti un argomento per larga parte sovrapponibile al primo non elide il rilievo della diversità dell'oggetto e della situazione territoriale dedotti con la nuova istanza: e rispetto ad essa ineludibile si rivela l'esigenza di proporre in primo luogo il reclamo giurisdizionale di natura cognitiva al competente Magistrato di sorveglianza ex art. 35-bis, comma 1, in relazione all'art. 69, Ord. pen. per prospettare le eventuali violazioni dei suoi diritto verificatesi nella nuova sede detentiva, in applicazione di un - diverso - regolamento interno, in thesi illegittimo.
3.3. Si è già avuto modo di affermare ed il principio è senz'altro da ribadirsi che il procedimento di ottemperanza regolato dall'art. 35-bis, commi 5 - e ss., Ord. pen. (facente parte delle innovazioni introdotte con il d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 12014, sull'abbrivio delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza convenzionale e costituzionale a conformare la disciplina l'esecuzione della pena la sollecitazione contenuta a canoni pienamente realizzativi di un contesto di effettiva tutela giurisdizionale: v. Corte Cost. n. 279 del 2013) presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 55040 del 23/05/2017, Attanasio, n. m.; Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996). Posta questa traccia relativa alla natura ed all'oggetto del procedimento di ottemperanza, va ora specificato, in riferimento all'attuale caso, che non può ritenersi ammissibile la generalizzata ottemperanza, con effetti di natura "obliqua", del provvedimento reso per situazioni territoriali e sostanziali oggettivamente distinte da quella delibata, come d'altronde conferma il rilievo che il giudice funzionalmente competente (ex art. 35-bis, comma 5, cit.) a disporre l'ottemperanza è quello che ha emesso il provvedimento ineseguito.
3.4. Nella vicenda qui esaminata a decidere sull'ottemperanza dell'ordinanza del 25 - 26 settembre 2014 era il Magistrato di sorveglianza di Cuneo: ma, per quanto si è precisato, avrebbe potuto ammissibilmente esaminare la situazione dedotta se si fosse trattato di verificare l'esecuzione di quella ordinanza da parte dell'autorità penitenziaria (la direzione della Casa circondariale di Cuneo) specificamente destinataria della corrispondente disposizione. 5 Pertanto il Magistrato di sorveglianza adito ha fondatamente rilevato l'inammissibilità dell'istanza.
3.5. Corollario coerente di tale approdo è che attesa la succitata - il competenza funzionale del magistrato che ha emesso il provvedimento detenuto nemmeno può agire in ottemperanza del provvedimento del 25 - 26 settembre 2014 innanzi al Magistrato di sorveglianza dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova l'istituto penitenziario dove si è verificata, in thesi, la nuova violazione dei suoi diritti. Questa considerazione si coniuga in modo coerente con lo speculare rilievo che la nuova violazione, per quanto presenti caratteri similari alla precedente, attiene a contesto sostanziale e territoriale diverso e, pertanto, deve essere necessariamente scrutinata, previa la proposizione del reclamo da parte dell'interessato, nella competente sede cognitiva, con l'emissione del conseguente provvedimento: soltanto l'eventuale inesecuzione di questo nuovo provvedimento sarebbe, poi, suscettibile di essere posta a base della (successiva) azione di ottemperanza (in tal senso, del resto, aveva deciso, con provvedimento del 27 marzo 2017, risultante in atti, il Magistrato di sorveglianza di Udine, competente in relazione alla Casa circondariale di Tolmezzo, che aveva dichiarato inammissibile innanzi a sé l'istanza di ottemperanza dell'ordinanza già resa dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo).
4. Deve, di conseguenza, pervenirsi al rigetto dell'impugnazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 dicembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente vin Siani MariaStefanía Di Tomassi иси اسان DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 GIU 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6