Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 1
Poiché il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento presuppone, in aggiunta ad uno stato di invalidità totale, l'ulteriore condizione della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, deve escludersi che detta prestazione sia analoga a quella corrisposta (nella specie, dallo Stato francese) a causa della mera inabilità lavorativa totale e permanente conseguente ad un infortunio sul lavoro, pur se cagionata dalla stessa patologia in relazione alla quale viene richiesta l'indennità di accompagnamento, e che quindi sussista tra le due prestazioni un rapporto di incompatibilità, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 21 novembre 1988, n. 508.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AS LV;
- intimato -
avverso la sentenza n. 451/98 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 09/12/98 R.G.N. 1526/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Oristano, LV PI chiedeva, nei confronti del Ministero dell'Interno, che, in base alla normativa a favore degli invalidi civili, fosse dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, già inutilmente richiesta in sede amministrativa con domanda del 18 aprile 1988. Il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, riconosceva tale diritto, con decorrenza dal 1^ febbraio 1994.
Il Ministero dell'Interno proponeva appello, rilevando che il PI era risultato affetto solo dagli esiti di un infortunio sul lavoro occorsogli nel 1965 e per il quale egli godeva da tale epoca di una rendita corrisposta dallo Stato francese.
Il Tribunale di Cagliari confermava la sentenza di primo grado. In punto di fatto rilevava che l'infortunio sul lavoro del 1965 aveva determinato un trauma midollare da cui era derivata una paresi degli arti inferiori, con difficoltà della deambulazione, oltre che ritenzione vescicale e incontinenza sfinterica;
e che, tuttavia, solo a seguito di un progressivo aggravamento del quadro patologico il PI aveva completamente perso, nel corso del 1994, la preesistente possibilità di una deambulazione autonoma, seppure con doppio appoggio, con l'instaurazione un quadro di paraplegia, o totale perdita della funzionalità degli arti inferiori.
In linea di diritto, ricordato che il PI fruiva di rendita per infortunio di L. 850.000 mensili, corrisposta dallo Stato francese a fronte del riconoscimento di un'inabilità del cento per cento, escludeva che tale circostanza ostasse al riconoscimento del diritto all'assegno di accompagnamento, di cui sussistevano i requisiti sanitari, rilevando che, a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge 21 novembre 1988 n. 508, non sussisteva incompatibilità
tra la prestazione riconosciuta dallo Stato francese e l'indennità oggetto del giudizio, di cui erano diversi i presupposti normativi. Il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo.
Il PI non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce, oltre che difetti di motivazione, violazione dell'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18; degli artt. 1 e 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118; dell'art. 1 della legge 21 novembre 1988 n. 508; dell'art. 12 del Regolamento comunitario (CEE)
del Consiglio n. 1408/71 del 14 giugno 1971.
Osserva che dalle citate disposizioni delle legge n. 18/1980 e n. 118/1971 è enucleabile il carattere residuale della nozione di invalidità civile, per cui la medesima minorazione non può al tempo stesso essere valutata come dipendente da causa di lavoro e come minorazione civile e dar luogo, così, all'erogazione, per le medesime affezioni, delle provvidenze facenti capo a soggetti erogatori diversi. Quanto poi alla previsione di incompatibilità dell'indennità di accompagnamento con "analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio", di cui all'art. 1 della legge n. 508/1988, il ricorrente sostiene che, ai fini di detta incompatibilità, non è richiesta l'identità dei presupposti normativi, essendo sufficiente che le diverse prestazioni siano corrisposte a fini assistenziali:
un'indennità per totale inabilità lavorativa dipendente da un infortunio sul lavoro deve quindi ritenersi "analoga" all'indennità di accompagnamento. Nè nella specie l'incompatibilità poteva ritenersi esclusa dalla circostanza che la rendita da inabilità lavorativa era corrisposta da uno Stato estero, dato il principio, dettato dall'art. 12 del Regolamento comunitario n. 1408/71, della rilevanza anche delle prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro, in relazione alle disposizioni delle legislazioni nazionali ostative del cumulo di prestazioni di sicurezza sociale.
Il ricorso è infondato.
Le prestazioni assistenziali per invalidità civile rappresentano una forma di tutela di tipo universalistico, nel senso che mirano a venire incontro alle esigenze dei cittadini menomati e bisognosi, privi di altre forme di tutela, e, in particolare. di prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale collegata alla prestazione di attività lavorativa.
In questo quadro, l'art. 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, nel delineare una riforma della disciplina a favore dei mutilati e invalidi civili, prevede, in termini del tutto generici, l'esclusione dal novero dei mutilati ed invalidi civili degli invalidi per causa di guerra, di lavoro, di servizio (oltre che dei ciechi e dei sordomuti, "per i quali provvedono altre leggi"). Questa disposizione, che, interpretata in maniera del tutto letterale, potrebbe collocare in una posizione deteriore i soggetti che presentano situazioni di invalidità derivanti da causa di guerra, di servizio o di lavoro, in contraddizione con le finalità universalistiche delle norme a favore degli invalidi civili, ha in sostanza un mero carattere programmatico, ed ha trovato attuazione nella normativa specifica in materia di incompatibilità tra le prestazioni di invalidità civile e quelle concesse per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Quanto alle prestazioni pensionistiche di invalidità civile provvede l'art. 3 l. 29 dicembre 1990 n. 407, modificato dalla legge 30 dicembre 1991 n. 412, che attribuisce all'interessato la facoltà
di optare per il trattamento più favorevole (sulla questione, cfr. Cass. 30 luglio 2001 n. 10381). Quanto all'indennità di accompagnamento provvede l'art. 1 della legge 21 novembre 1988 n. 508, i cui commi 3 e 4 dispongono, rispettivamente, che "l'indennità
di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio" e che "resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole". Deve dunque verificarsi solamente se il ricorrente sia in godimento di una "analoga" prestazione, in conseguenza dell'invalidità da lui contratta per causa di lavoro, tenendo presente che il divieto di cumulo deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità, come nel caso della rendita corrisposta per l'inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro, ancorché siano le stesse le patologie giustificanti il diritto alle due prestazioni considerate (Cass. 8 maggio 2001 n. 6400). La circostanza che una prestazione analoga a quella di accompagnamento sia eventualmente corrisposta dallo competente autorità francese non escluderebbe, invece, la rilevanza della prestazione stessa, trovando applicazione la norma comunitaria sul divieto di cumulo delle prestazioni, secondo cui "le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro" (art. 12 del regolamento CE n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971).
Tuttavia la situazione di incompatibilità tra le due prestazioni non è ravvisabile nella specie.
Come è noto, il diritto all'indennità di accompagnamento deriva non già dalla semplice esistenza di uno stato di invalidità totale, ma dal concorso con detto stato di una condizione del tutto specifica, definita dal comma 2, lett. b) dell'art. 1 cit., in termini di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
È evidente quindi che non può considerarsi analoga all'indennità di accompagnamento, oggetto del presente giudizio, l'indennità corrisposta al PI dallo Stato francese, la quale, come è stato accertato dal giudice di merito, con pronuncia non impugnata sul punto, è stata riconosciuta in considerazione della mera totale inabilità lavorativa (come peraltro trova riscontro nella circostanza che solo a distanza di molti anni è subentrata la deteriore condizione rilevante ai fini della indennità di accompagnamento).
Le doglianze articolate dal Ministero dell'Interno devono dunque ritenersi infondate.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del PI.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001