Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3143
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Sentenza 5 marzo 2002

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Poiché il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento presuppone, in aggiunta ad uno stato di invalidità totale, l'ulteriore condizione della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, deve escludersi che detta prestazione sia analoga a quella corrisposta (nella specie, dallo Stato francese) a causa della mera inabilità lavorativa totale e permanente conseguente ad un infortunio sul lavoro, pur se cagionata dalla stessa patologia in relazione alla quale viene richiesta l'indennità di accompagnamento, e che quindi sussista tra le due prestazioni un rapporto di incompatibilità, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 21 novembre 1988, n. 508.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3143
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3143
    Data del deposito : 5 marzo 2002

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