Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
In tema di prestazioni per inabilità lavorativa, la norma di cui all'art. 3, comma primo della legge n. 407 del 1990 (nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 412 del 1991), che, sancendo l'incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal ministero dell'interno - con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali - e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10381 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - " -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - " -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. " -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende.
- ricorrente -
contro
NI NT, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini, n. 27, presso l'avv. Antonio Pellegrini, che, unitamente all'avv. Paolo Borri, lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n. 532 in data 23 dicembre 1997 (R.G. n. 389/1997);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.5.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per tardività, in subordine per il rigetto.
Svolgimento del processo
Il Ministero dell'interno domanda per un unico motivo la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del Pretore di Arezzo che, in accoglimento della domanda di NT NI, aveva condannato il Ministero alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi degli art. 13 L. 118/1971 e 9 D.lgs. 509/1988, con decorrenza 1.1.1996.
L'amministrazione aveva impugnato la sentenza di primo grado perché il NI era titolare di rendita Inail, sicché, ai sensi dell'art. 3 L. 407/1990, come modificato dall'art. 12 L. 412/1991, sussisteva incompatibilità con la prestazione assistenziale richiesta. Il Tribunale ha ritenuto l'argomentazione non fondata perché, nel sancire l'incompatibilità tra le due prestazioni, la legge attribuisce all'interessato la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole, il che implica la possibilità di ottenere l'accertamento della titolarità di entrambi i diritti, fermo restando l'esercizio della scelta nella fase della concreta erogazione.
Resiste NT NI con controricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente, la Corte rileva che il ricorso non può essere ritenuto tardivo in relazione al termine breve di impugnazione determinato dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.). Invero, l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata in data 13 gennaio 1998 (in contrasto con la dichiarazione del ricorrente, secondo cui la sentenza non è stata notificata) è semplicemente affermata dal controricorrente, il quale non ha provveduto a depositare l'atto.
L'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, perché la sancita incompatibilità tra le due prestazioni può essere risolta soltanto con l'esercizio concreto della scelta per l'una o per l'altra, e solo per la prestazione scelta può ottenersi accertamento giudiziale e condanna, altrimenti dovrebbe in ogni caso essere eseguita la sentenza che rechi condanna all'erogazione di una prestazione, ancorché non vi sia stata opzione.
La Corte giudica il ricorso infondato.
Dispone l'art. 3, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 407, nel testo modificato dall'art. 12 della L. 30 dicembre 1991, n. 412: Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.
La correttezza della decisione del Tribunale discende dal rilievo che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza e assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole. Ciò vuol dire che, per potere esercitare la detta opzione, il presupposto è proprio la titolarità dei due diversi diritti, che può di conseguenza essere accertata in giudizio senza che possa operare la preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi.
L'incompatibilità, dunque, non è tra diritti ma solo tra prestazioni, che il beneficiario non può cumulare. Del resto, non sarebbe rispettosa del precetto di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. una lettura della norma il cui esito sarebbe, impedendo l'accertamento della titolarità del diritto, la soppressione in concreto del diritto di scegliere il trattamento economico più favorevole.
Vi è evidente analogia con quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Corte in tema di diritto alla pensione di inabilità a carico dell'Inps: il diritto sorge con la sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo, mentre la prestazione di attività lavorativa rileva solo se successiva alla concessione della pensione, comportando in tal caso la non erogabilità in concreto della pensione (Cass. 14760/1999). Il ricorrente va condannato al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in L. 10.000=, e degli onorari in L. 3.000.000.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001