Sentenza 4 maggio 2016
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione opera come causa di non punibilità del reato solo allorquando essa avvenga nello stesso processo penale in cui il responsabile ha posto in essere la condotta di favoreggiamento, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza dell' autorità davanti alla quale è stata consumata la falsità e che essa l'abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali. (Fattispecie in cui la Corte, ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità avendo l'imputato effettuato la ritrattazione nel corso del giudizio abbreviato celebrato nei suoi confronti a seguito di separazione del processo ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen., e dunque sempre nell'ambito dell'unitario procedimento originario iscritto anche nei confronti degli autori del reato-presupposto).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2016, n. 27933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27933 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2016 |
Testo completo
27 9 33/ 1 6 Ш 33 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.788 Francesco Ippolito UP 04/05/2016 Emanuele Di Salvo R.G.N. 25528/2014Stefano Mogini Emilia Anna Giordano Alessandra Bassi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De CA DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2013 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio;
udito il difensore, avv. Monica Grosso in sostituzione dell'Avv. Leonardo Pace, per De CA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata in data 19 ottobre 2012 all'esito del giudizio abbreviato da parte del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, la Corte d'appello di Potenza ha condannato De CA DO per il reato di favoreggiamento personale, per avere reso alla polizia giudiziaria dichiarazioni reticenti in merito alla cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish in quantità non - determinata da parte di TE MI e AR RD nei confronti dello - stesso De CA e di altra persona.
1.1. Dopo avere richiamato per relationem la ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice quanto alla ritenuta sussistenza del reato-presupposto ed alla ritrattazione operata dal EL CA in sede di spontanee dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato, la Corte territoriale ha ribadito il principio affermato da questa Suprema Corte di cassazione - sancito in tema di falsa testimonianza e declinato in termini identici in relazione al reato di favoreggiamento personale -, secondo il quale la ritrattazione ai sensi dell'art. 376 cod. pen. non è efficace ad escludere la punibilità del reato se effettuata in un processo diverso da quello in cui si è consumato il reato-presupposto, a nulla rilevando che la medesima sia venuta a conoscenza dell'autorità giudiziaria competente per quest'ultimo e che l'abbia utilizzata assieme ad altri elementi processuali. Sulla scorta di tali premesse in diritto, il Collegio di merito ha pertanto inferito che, nel caso di specie, la causa di non punibilità non può trovare applicazione, essendo la ritrattazione intervenuta in un procedimento diverso da quello relativo al reato- presupposto.
1.2. In ultimo, la Corte territoriale ha posto in evidenza come, nella specie, non ricorrano i presupposti per applicare i principi affermati dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo e da questa Suprema Corte in merito alla necessità di sentire nuovamente i testimoni in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, atteso che il materiale processuale è costituito da prove documentali, segnatamente dagli esiti delle conversazioni telefoniche.
2. Ricorre avverso la sentenza DO De CA, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Leonardo Pace, e deduce i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 178, comma 1 lett. c), 179, comma 1, e 420-ter cod. proc. pen., per avere la Corte deliberato la decisione sebbene il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. DO Paciello, avesse ritualmente richiesto il differimento della causa ad altra udienza, essendo impossibilitato a partecipare per gravi motivi di salute, come da certificato medico allegato;
detta istanza non veniva tempestivamente delibata dal Collegio, in quanto - come dato atto dal Presidente della Corte d'appello - veniva ritrovata nel fascicolo processuale successivamente alla decisione;
2.2. violazione di legge penale con riferimento agli artt. 378 e 376 cod. pen., per avere il Giudice territoriale fatto erronea applicazione del principio affermato da questa Corte di legittimità in tema di ritrattazione, atteso che De CA ha ritrattato le precedenti dichiarazioni sempre e soltanto nell'ambito dell'originario procedimento penale (R.G. N.R. n. 3828/09 R.G. GIP n. 4513/12), là dove la separazione della posizione dell'imputato è dipesa soltanto dalla scelta di definire il procedimento con rito abbreviato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi di doglianza, dovendosi peraltro assegnare preminenza al secondo, in quanto tale da comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza in verifica e, dunque, assorbente rispetto al primo.
2. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per avere la Corte omesso di deliberare sulla richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia per motivi di salute. -2.1. Secondo quanto rilevato dal patrono del ricorrente e risulta confermato dall'incartamento processuale -, prima della celebrazione del giudizio abbreviato in appello, l'Avv. DO Paciello difensore di fiducia dell'imputato - - aveva ritualmente e tempestivamente depositato nella cancelleria della Corte d'appello una richiesta di rinvio dell'udienza fissata per il 20 dicembre 2013, allegando certificazione attestante il ricovero in ospedale il 12 dicembre 2013 e la perdurante degenza. All'udienza del 20 dicembre, il difensore di fiducia non era come preannunciato presente e veniva nominato un difensore d'ufficio, il quale nulla eccepiva quanto all'omessa valutazione dell'istanza di rinvio, peraltro -come dato atto dallo stesso non presente agli atti del fascicolo, atteso che Presidente della Corte d'appello il documento era andato perduto e veniva - ritrovato nel fascicolo soltanto il 13 febbraio 2014, dopo la decisione.
2.2. La doglianza coglie nel segno. Ritiene invero il Collegio di dover ribadire il principio di recente di affermato da questa Corte in un caso esattamente sovrapponibile a quello di specie, nel quale si è chiarito che, nel giudizio abbreviato di appello - soggetto al rito camerale ex artt. 493 - 599, comma 2, cod. proc. pen. - il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio del procedimento (Sez. 6, n. 10157 del 21/10/2015 · dep. 11/03/2016, Caramia, Rv. 266531). Nella motivazione della pronuncia, si è evidenziato che, se il difensore non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento è celebrato senza cha la mancata comparizione determini l'obbligo di provvedere ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., là dove, invece, se il difensore non compare ma rappresenta tempestivamente il proprio intendimento di comparire e documenti un legittimo impedimento a sostegno della richiesta di rinvio, il giudice è tenuto, in presenza di tutte le condizioni di legge, a disporre in tal senso. La decisione prende spunto dagli argomenti sviluppati nella decisione delle Sezioni Unite in tema di adesione del difensore all'astensione deliberata dagli organi di categoria (Sez. U. n. 15232 del 30/10/2014, Tibo, Rv. 263022) e 3 poggia su di un'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 127, comma 3, 443, comma 4, e 599 cod. proc. pen., con specifico riguardo alle norme di cui all'art. 24, comma 2, Cost. che sancisce l'inviolabilità, in ogni stato e grado del procedimento, del diritto di difesa ed all'art. 111, comma 2, Cost., che sancisce il diritto al contraddittorio (in ossequio alle indicazioni espresse dal Giudice delle leggi nelle sentenze n. 287 del 2011 e n. 192 del 2007). In particolare, si è condivisibilmente rilevato come "la formulazione dell'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui i difensori sono sentiti "se compaiono", non preclude certamente, ma anzi favorisce l'interpretazione secondo la quale la partecipazione all'udienza del difensore è facoltativa ma il difensore ha comunque il diritto di comparire. Pertanto, ove il difensore non compaia, senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento ha senz'altro corso, senza che la mancata comparizione del difensore determini l'obbligo di provvedere ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen né alcun'altra conseguenza processuale. Laddove invece il difensore rappresenti tempestivamente il proprio intendimento di comparire e documenti un legittimo impedimento, a sostegno della richiesta di rinvio, il giudice è tenuto, in presenza di tutte le condizioni di legge, a disporre in tal senso". - -3. Come anticipato, è fondato anche il secondo ed assorbente motivo con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione di legge penale con riferimento agli artt. 378 e 376 cod. pen.
3.1. Mette conto rilevare che l'art. 376, come novellato con legge 15 luglio 2009, n. 94, dispone che, nei casi previsti - fra gli altri dall'art. 378 cod. pen., - "il colpevole non è punibile, se nel procedimento penale nei quali ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento". La ratio della previsione è quella di incentivare le condotte di natura ripristinatoria o riparatoria da parte dell'agente, al fine di eliminare le conseguenze lesive o pericolose in danno del bene giuridico protetto dai delitti contro l'amministrazione della giustizia contemplati nella disposizione (segnatamente quelli di falsa testimonianza, false dichiarazioni al P.M., alla Corte penale internazionale o al difensore, falsa perizia nonché favoreggiamento personale). La norma premia, con l'esclusione della punibilità, il comportamento che possa favorire l'accertamento della realtà dei fatti, come si evince pianamente dalla circostanza che, ai fini della relativa integrazione, non è sufficiente che il colpevole ritratti di falso, ma è necessario che egli manifesti il vero, se a sua conoscenza. 4 3.2. In ossequio all'inequivoco dato testuale, la ritrattazione assume rilevanza solo allorquando essa sia resa nello stesso processo penale nel quale il teste ha prestato il suo ufficio o il responsabile abbia posto in essere la condotta di favoreggiamento, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza della autorità davanti alla quale è stata consumata la falsità e che essa l'abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali (Sez. 6, n. 15345 del 08/06/1990, Pirrottino, Rv. 185813). La ritrattazione deve inoltre intervenire entro la chiusura del dibattimento ed, in caso di giudizio abbreviato, prima della chiusura della discussione a mente dell'art. 442, comma 1, cod. proc. pen., ad essa corrispondente. La delimitazione processuale e temporale della causa di non punibilità (stesso processo e prima della chiusura del dibattimento) è volta ad indurre l'agente a riparare le conseguenze della propria condotta criminale prima possibile, allo scopo di scongiurare lo svolgimento di un'inutile attività processuale.
3.3. Fissati i capisaldi ermeneutici su cui fondare la soluzione del caso di specie, va rilevato che, per quanto dato conto dalla stessa Corte territoriale nell'icipit della motivazione, De CA ha ritrattato le dichiarazioni a favore di TE MI e AR RD, per un verso, in sede di dichiarazioni spontanee nel giudizio abbreviato, dunque prima della chiusura della discussione di tale giudizio;
per altro verso, nell'ambito dello stesso procedimento segnatamente di quello recante i numeri R.G. N.R. n. 3828/09 e R.G. GIP n. 4513/12 -, a carico del medesimo De CA e di MI e RD, id est dei responsabili del reato-presupposto (quali fornitori dello stupefacente all'imputato e ad un terzo) nonché soggetti favoriti dalle prime dichiarazioni del ricorrente. In altre parole, l'imputato ha ritrattato le dichiarazioni rese a discolpa dei fornitori dello stupefacente a lui ceduto in seno allo stesso originario procedimento, là dove quel medesimo unitario procedimento è stato separato nei confronti del De CA, ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen., ed ha pertanto assunto una diversa numerazione in relazione alla sola fase del giudizio, in considerazione della scelta processuale compiuta dal medesimo "a valle", dopo l'esercizio dell'azione penale, segnatamente dell'opzione ai sensi degli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. In altri termini, De CA ha reso le dichiarazioni spontanee integranti la ritrattazione nell'ambito del procedimento celebrato con il rito abbreviato che costituisce derivazione, costola, dell'unitario procedimento originario a carico degli autori del reato-presupposto, di cui difatti mantiene inalterati i numeri di registrazione assunti all'atto dell'iscrizione della notitia criminis (R.G. N.R. n. 3828/09) e della fase innanzi al Giudice delle indagini preliminari (R.G. G.I.P. n. 4513/12). 5 4. Conclusivamente, nel caso in oggetto ricorrono tutti i presupposti della causa di non punibilità di cui al combinato disposto degli artt. 376 e 378 cod. pen., sicchè la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso il 4 maggio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi for DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Piera, Esposito 60