Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2016, n. 27933
CASS
Sentenza 4 maggio 2016

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In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione opera come causa di non punibilità del reato solo allorquando essa avvenga nello stesso processo penale in cui il responsabile ha posto in essere la condotta di favoreggiamento, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza dell' autorità davanti alla quale è stata consumata la falsità e che essa l'abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali. (Fattispecie in cui la Corte, ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità avendo l'imputato effettuato la ritrattazione nel corso del giudizio abbreviato celebrato nei suoi confronti a seguito di separazione del processo ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen., e dunque sempre nell'ambito dell'unitario procedimento originario iscritto anche nei confronti degli autori del reato-presupposto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2016, n. 27933
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27933
Data del deposito : 4 maggio 2016

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