Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10627 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0.2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DI CASSAZIONE LA CORTE SUPREM0 SE E LAVORO Composta dagli Ill mi Sigg ri Magistrati: R.G.N.4152/00 Cron. 28231 Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 21.5.02 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IN e RT NO, elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone, 28, presso l'avv. Raffaele Izzo, rappresentati e difesi, giusta delega in calce, dall'avv. Francesco Mutarelli;
- ricorrenti -
contro
EGIDIO GALBANI S.P.A., in persona del procuratore dott. Carlo Farina, Monie Zebio 30 elettivamente domiciliata in Roma alla via del Tritone, 91 "presso l'avv. Giammaria Camici, che, unitamente all'avv. Federico Camozzi, lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
- controricorrente -
6 728 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.2046 del 26.2.1999, reg. gen. n. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Federico Camozzi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Pamieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26.2.1999 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto da NE ZO e RT AN nei confronti della Galbani s.p.a, avverso sentenza del Pretore della medesima città, respingeva l'appello confermando l'accoglimento della domanda della società diretta ad accertare la legittimità del licenziamento del NE e del RT e la reiezione delle domande riconvenzionali di costoro dirette alla reintegrazione ed al risarcimento del danno per la illegittimità del recesso. Premetteva in motivazione la ricostruzione dei fatti, analoghi per i due lavoratori, i quali, essendo venditori dotati di un furgone che trasportava prodotti della datrice di lavoro, stavano uscendo dal deposito per svolgere la loro attività alla richiesta di un superiore gerarchico di effettuare lo scarico della merce per controllare la corrispondenza di essa alla bolla d'accompagnamento, si erano rifiutati di farlo e si erano allontanati con il veicolo contro il divieto espresso dal predetto superiore. -2- Rilevava che con il loro comportamento i lavoratori, non solo si erano sottratti al controllo ma lo avevano reso impossibile. Quanto alla prova dei fatti osservava che si basava sulle deposizioni dei testi LA e AU e sulle parziali ammissioni degli appellanti. Riteneva per contro poco attendibile la divergente deposizione del teste Pinto. Concludeva valutando la reiterata insubordinazione dei lavoratori come contraria a principi di legalità e correttezza, tale da importare la rottura del vincolo fiduciario e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, dei rapporti secondo la previsione dell'art.2119 c.c.. Osservava, infine, che era infondata la tesi che il datore di lavoro, nel licenziare disciplinarmente i dipendenti, dovesse esporre nuovamente i motivi del licenziamento, già contenuti nella contestazione dell'addebito e richiamati nella comunicazione del recesso, e le ragioni per le quali respingeva le giustificazioni dei dipendenti. Propongono ricorso per cassazione affidato a sei motivi il NE ed il RT, resiste con controricorso la società. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti censurano, in rel. all'art. 100 e ai nn.3 e 4 dell'art.360 c.p.c., la sentenza impugnata perché al momento della preposizione della domanda, pochi giorni dopo i licenziamenti, la società non aveva interesse ad -3- accertare la legittimità degli stessi in quanto non vi era stata contestazione dei medesimi. La censura è infondata. L'interesse ad agire è condizione dell'azione e può sopravvenire nel corso del giudizio. L'interesse all'accertamento della legittimità del licenziamento è sopravvenuto con la costituzione dei convenuti, che hanno chiesto in via riconvenzionale la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti, la reintegrazione nei posti di lavoro ed il risarcimento del danno. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt.2 della legge n. n.604 del 1966 per non avere tempestivamente comunicato le ragioni del licenziamento. La censura è infondata in quanto con la contestazione disciplinare e con il richiamo ad essa nel licenziamento sono state chiaramente precisate con l'atto di recesso le ragioni del licenziamento, sicchè non può prospettarsi l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dei motivi di cui al citato art. 2, che presuppone la mancata comunicazione scritta di detti motivi. Con il terzo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.2119 c.c., i ricorrenti lamentano che sia stata ritenuta la reiterazione in relazione ad un comportamento unitario attesa la connessione tra i due comportamenti, deducono che la sentenza non ha chiarito la fattispecie astratta della norma civilistica applicata e non ha tenuto conto del comportamento provocatorio e vessatorio del AU e della mancanza di precedenti disciplinari. - 4- Le censure sono infondate. La reiterazione dei comportamenti di insubordinazione, rifiuto del controllo del carico dei veicoli che trasportavano all'esterno merce dell'impresa ed allontanamento con i veicoli aziendali malgrado il contrario ordine del superiore aziendale costituiscono distinti comportamenti, come ammette anche il ricorrente, e la connessione di essi non esclude la reiterazione. Accertata in fatto la reiterata insubordinazione e che essa era diretta ad evitare il controllo dei beni asportati, il giudizio di violazione gravissima di principi di legalità e di correttezza non appare illogico o viziato giuridicamente, sicché non sono censurabili le valutazioni conseguenti di rottura definitiva del rapporto fiduciario e di impossibilità di prosecuzione anche provvisoria del rapporto che costituiscono i presupposti di fatto che legittimano il licenziamento disciplinato dall'art.2119 c.c.. Infondato è anche il rilievo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del comportamento vessatoride provocatorio del AU in quanto, invece, ne ha escluso la prova, ed i ricorrenti non indicano gli acquisiti elementi probatori a sostegno del loro assunto che vizierebbero l'accertamento del Tribunale. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano che nel ricorso introduttivo la società deduca a fondamento del licenziamento anche altri motivi (furto e falso) non oggetto della contestazione disciplinare e denunziano perciò la violazione dell'art. 7 della legge n.300 del 1970 e del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare. -5- La censura è infondata perché il principio della immodificabilità della contestazione non è stato violato in sede di recesso, in quanto il licenziamento è stato motivato solo in relazione alla contestazione, né nel giudizio perché il Tribunale ha fondato la sua valutazione unicamente sui motivi contestati e non anche su quelli aggiunti nel ricorso introduttivo. Con il quinto motivo si denuncia la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale in quanto i comportamenti contestati non sarebbero sanzionati con il licenziamento dal contratto collettivo. Con il sesto motivo si censurano una serie di accertamenti di fatto del Tribunale in quanto sarebbero in contrasto con le deposizioni di un teste, con le ammissioni del LA e con le valutazioni del Pretore. I due motivi sono inammissibili perché, in violazione del principic di autosufficienza del ricorso per cassazione, cfr. Cass. nn. 2838, 4684, 4754, 11386 del 1999 e n.2802 del 2000, i ricorrenti omettono ( oltre che di indicare le specifiche violazioni delle norme di ermeneutica contrattuale) di trascrivere le clausole contrattuali, che assumono erroneamente interpretate, le deposizioni dei testi, le dichiarazioni del legale rappresentante della parte ed i passi della sentenza di primo grado delle quali il Tribunale non avrebbe tenuto conto, sicchè è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure. Il ricorso va pertanto, rigettato. -6- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 40, 88 - oltre € 2000,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 21.5.2002 Stafin Cicizetti Il Consigliere Il Presidente FeuTemande fuf ILCA. De - -7-