Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLI00665 / 0 1 IN NOME DEL PO LO MALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4313/98 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.
1.1312 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. - Consigliere Dott. Federico ROSELLI Ud.23/10/00 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI UFFICIO CO ha pronunciato la seguente Richiesta :O SENTENZA dal Sig. per diritti 0 sul ricorso proposto da: || 1.8 GEN. 2001 - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS IL CANCELLIENE persona del legale rappresentante pro tempore, CE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- ricorrente -
Rilasciata copia legale contro al Sig. per diritti L. ZI DE;
22 FEB 2001 IL CANCELLIERE intimata 2000 avverso la sentenza n. 67/97 del Tribunale di TERNI, 4411 -1- depositata il 01/03/97 R.G.N. 842/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'INPS proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Terni l'aveva condannato al pagamento, in favore di TI EL ,della pensione di reversibilità nella misura del 60% della pensione diretta integrata al minimo sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n.495 del 1993 e, quindi, alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito, con interessi e rivalutazione monetaria. L'appellata non si costituiva in giudizio e il Tribunale di Terni, con la sentenza di cui in epigrafe, rilevato che l'appello non era stato notificato alla controparte, dichiarava inammissibile il gravame. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'INPS con due motivi. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 291, 421, 434 e 435 c.p.c., lamenta l'Istituto ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe dovuto considerare il difetto della notifica del ricorso in appello, già tempestivamente depositato, come comportante una pronunzia di chiusura in rito del processo, spettando al giudice, che rilevi il vizio o la inesistenza della notifica, il compito di indicarli all'appellante, assegnando allo stesso un nuovo termine, perentorio, per rinnovare la notifica. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.22 della legge n.903 del 1965, come modificato dalla sentenza n.495/1993 della Corte costituzionale, nonché degli artt. 1, comma 3, d.l. n.166 del 1996 e successivi decreti;
dell'art. 1, commi da 181 a 184 legge n.662 del 1996; degli artt. 324, 325, 326 e 327 c.p.c., assumendo che il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile 3 l'appello ma, al contrario, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi - quale ius superveniens - dell'art.1, comma 183, della legge n.662 del 1996. Il primo motivo merita accoglimento sulla base della più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel rito del lavoro la proposizione dell'appello si con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleriaperfeziona - ex art. 435 c.p.c. - che impedisce la decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni vizio o inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione impone al giudice di assegnare alla parte un termine perentorio per rinnovare o effettuare detta notificazione (Cass. S.U. sent. 29 luglio 1996 n.6841 e 25 ottobre 1996 n.9331). Il secondo motivo va rigettato, atteso che, pur dovendosi prendere in considerazione il citato ius superveniens, resta imprescindibile l'esigenza che la pronunzia giudiziale - qualunque ne sia il contenuto - intervenga sulla base di una regolare costituzione del contraddittorio, condizione, questa, che è mancata nel caso di specie, come si è già visto esaminando il primo motivo. Per quanto precede, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appell di Perugia la quale si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato e provvedej anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la senten impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000 Shelle Il Presidente 2. Il Cons.estensore fall IL COLLABORATORE DI CE Depositata in Cancelleria oggi, 18 GEN. 2001 A 12 ABORATORE h M CE E R E T R O C