CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33850 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA EP, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 9 febbraio 2022 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCE- SCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. VALERIO VIANELLO ACCORRETTI, che ha insistito per l'ac- coglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. EP AT propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 35304/2022, di questa Corte di cassazione, deducendo l'esistenza di tre diversi errori di fatto, consistiti: Penale Sent. Sez. 5 Num. 33850 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 24/05/2023 - nell'aver (erroneamente) ritenuto che nei confronti dell'imputato non sa- rebbe stata né contestata, né ritenuta in sentenza la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen., ma unicamente la condotta partecipativa;
- nell'aver pretermesso la valutazione del sesto motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 2 cod. pen. nella determinazione del parametro sanzionatorio da applicare in relazione al delitto associativo contestato al capo A), che, in assenza di prova in ordine al perdurare della condotta associativa oltre il 2014, sarebbe dovuto essere quello in vigore prima della riforma introdotta con la legge n. 69 del 2015; - nell'aver pretermesso la valutazione anche del settimo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 59 cod. pen. in relazione all'appli- cazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. peri., esclusa dal primo giudice nei confronti di tutti i coimputati, ma non del Camma- rata, nonostante la natura oggettiva dell'aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, nei termini in cui è formulato, non è deducibile in questa sede, in quanto, pur postulando formalmente un errore di fatto, in realtà prospetta solo un asserito vizio delibativo della decisione. L'errore di fatto, per il quale il legislatore ha introdotto lo strumento proces- suale previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., deve infatti consistere in un errore percettivo, causato da una svista nella lettura degli atti interni al giudizio, deter- minante nel processo formativo della volontà, che, appunto, risulta viziato dall'ine- satta percezione delle risultanze processuali (cfr., in particolare, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002). Cosicché, sono fuori del perimetro normativo tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se do- vuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021). Ebbene, per come si è detto, il ricorrente lamenta che questa Corte avrebbe erroneamente ritenuto che nei confronti dell'imputato non sarebbe stata né con- testata, né ritenuta in sentenza la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416-bis del codice penale. In questi termini, la censura deduce non già un'errata 2 percezione della realtà processuale, ma solo un erroneo vaglio delibativo in ordine alla qualificazione del fatto contestato, circostanza, per come si è detto, estranea al perimetro normativo dello strumento processuale utilizzato. E ciò rende la cen- sura indeducibile. 2. Ad identiche conclusioni, seppur per ragioni differenti, deve giungersi anche con riferimento al secondo motivo di censura. Il ricorrente, per come si è detto, denuncia che questa Corte, nella sentenza impugnata, avrebbe pretermesso la valutazione del sesto motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 2 cod. pen. in relazione al parametro sanzionatorio applicato dai giudici di merito per il delitto associativo che, in as- senza di prova in ordine al perdurare della condotta associativa oltre il 2014, sa- rebbe dovuto essere quello in vigore prima della riforma introdotta con la legge n. 69 del 2015. La censura, anche in questo caso, non è consentita, sotto plurimi profili. In primo luogo per manifesta infondatezza. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una speci- fica deduzione prospettata con il gravame non è censurabile quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096). E, in concreto, per quanto il motivo non venga esplicitamente menzionato, la questione della perdurante intraneità del AT viene affrontata, a pag. 43, nella parte in cui viene specificato che "la sentenza di appello ha esaminato il dato relativo alla carcerazione, protrattasi sino al settembre 2009 e ripresa nel febbraio 2014 ... osservando che plurimi erano gli indicatori del fatto che l'imputato avesse mantenuto il reato associativo già in epoca antecedente la captazione inter alios, infine, è stata valorizzata come ulteriore elemento a riscontro del dato, provato aliunde, relativo alla perdurante intraneità di EP AT, classe 1977, nella famiglia mafiosa di Rieti". In secondo luogo, per carenza d'interesse. La censura sollevata con il motivo asseritamente pretermesso, infatti, era essa stessa inammissibile per manifesta genericità, atteso che, alla luce dell'aumento in continuazione irrogato in termini coerenti anche con la previgente disciplina, non emergono, né vengono eviden- ziati, concreti elementi dai quali desumere che sia stata applicata la disciplina de- teriore. E l'impugnazione della sentenza che abbia omesso di valutare un motivo inammissibile è essa stessa inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non sortirebbe alcun esito favorevole nella successiva fase re- scissoria, all'esito della quale si dovrebbe comunque rilevare l'inammissibilità della doglianza (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157). 3 3. E tanto fonda, in ultimo, anche le ragioni dell'inammissibilità del terzo mo- tivo di censura, afferente, per come si è detto, all'omessa valutazione del settimo motivo dell'originario ricorso. Dalla sintesi dei motivi di censura contenuta nella sentenza di appello (non altrimenti verificabile in questa sede non avendo prodotto il ricorrente copia dell'atto di appello: cfr. Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Rv. 277796) emerge che il motivo non fu proposto dinanzi alla Corte territoriale. E tanto rendeva la relativa censura indeducibile nel successivo giudizio di legittimità, avendo la deci- sione assunta in primo grado, su tali punti, acquistato efficacia di cosa giudicata (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 274346). E, per come si è detto, l'impugnazione della sentenza che abbia omesso di valutare un motivo inammis- sibile è essa stessa inammissibile. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il C nsig ere estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCE- SCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. VALERIO VIANELLO ACCORRETTI, che ha insistito per l'ac- coglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. EP AT propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 35304/2022, di questa Corte di cassazione, deducendo l'esistenza di tre diversi errori di fatto, consistiti: Penale Sent. Sez. 5 Num. 33850 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 24/05/2023 - nell'aver (erroneamente) ritenuto che nei confronti dell'imputato non sa- rebbe stata né contestata, né ritenuta in sentenza la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen., ma unicamente la condotta partecipativa;
- nell'aver pretermesso la valutazione del sesto motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 2 cod. pen. nella determinazione del parametro sanzionatorio da applicare in relazione al delitto associativo contestato al capo A), che, in assenza di prova in ordine al perdurare della condotta associativa oltre il 2014, sarebbe dovuto essere quello in vigore prima della riforma introdotta con la legge n. 69 del 2015; - nell'aver pretermesso la valutazione anche del settimo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 59 cod. pen. in relazione all'appli- cazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. peri., esclusa dal primo giudice nei confronti di tutti i coimputati, ma non del Camma- rata, nonostante la natura oggettiva dell'aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, nei termini in cui è formulato, non è deducibile in questa sede, in quanto, pur postulando formalmente un errore di fatto, in realtà prospetta solo un asserito vizio delibativo della decisione. L'errore di fatto, per il quale il legislatore ha introdotto lo strumento proces- suale previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., deve infatti consistere in un errore percettivo, causato da una svista nella lettura degli atti interni al giudizio, deter- minante nel processo formativo della volontà, che, appunto, risulta viziato dall'ine- satta percezione delle risultanze processuali (cfr., in particolare, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002). Cosicché, sono fuori del perimetro normativo tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se do- vuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021). Ebbene, per come si è detto, il ricorrente lamenta che questa Corte avrebbe erroneamente ritenuto che nei confronti dell'imputato non sarebbe stata né con- testata, né ritenuta in sentenza la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416-bis del codice penale. In questi termini, la censura deduce non già un'errata 2 percezione della realtà processuale, ma solo un erroneo vaglio delibativo in ordine alla qualificazione del fatto contestato, circostanza, per come si è detto, estranea al perimetro normativo dello strumento processuale utilizzato. E ciò rende la cen- sura indeducibile. 2. Ad identiche conclusioni, seppur per ragioni differenti, deve giungersi anche con riferimento al secondo motivo di censura. Il ricorrente, per come si è detto, denuncia che questa Corte, nella sentenza impugnata, avrebbe pretermesso la valutazione del sesto motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 2 cod. pen. in relazione al parametro sanzionatorio applicato dai giudici di merito per il delitto associativo che, in as- senza di prova in ordine al perdurare della condotta associativa oltre il 2014, sa- rebbe dovuto essere quello in vigore prima della riforma introdotta con la legge n. 69 del 2015. La censura, anche in questo caso, non è consentita, sotto plurimi profili. In primo luogo per manifesta infondatezza. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una speci- fica deduzione prospettata con il gravame non è censurabile quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096). E, in concreto, per quanto il motivo non venga esplicitamente menzionato, la questione della perdurante intraneità del AT viene affrontata, a pag. 43, nella parte in cui viene specificato che "la sentenza di appello ha esaminato il dato relativo alla carcerazione, protrattasi sino al settembre 2009 e ripresa nel febbraio 2014 ... osservando che plurimi erano gli indicatori del fatto che l'imputato avesse mantenuto il reato associativo già in epoca antecedente la captazione inter alios, infine, è stata valorizzata come ulteriore elemento a riscontro del dato, provato aliunde, relativo alla perdurante intraneità di EP AT, classe 1977, nella famiglia mafiosa di Rieti". In secondo luogo, per carenza d'interesse. La censura sollevata con il motivo asseritamente pretermesso, infatti, era essa stessa inammissibile per manifesta genericità, atteso che, alla luce dell'aumento in continuazione irrogato in termini coerenti anche con la previgente disciplina, non emergono, né vengono eviden- ziati, concreti elementi dai quali desumere che sia stata applicata la disciplina de- teriore. E l'impugnazione della sentenza che abbia omesso di valutare un motivo inammissibile è essa stessa inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non sortirebbe alcun esito favorevole nella successiva fase re- scissoria, all'esito della quale si dovrebbe comunque rilevare l'inammissibilità della doglianza (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157). 3 3. E tanto fonda, in ultimo, anche le ragioni dell'inammissibilità del terzo mo- tivo di censura, afferente, per come si è detto, all'omessa valutazione del settimo motivo dell'originario ricorso. Dalla sintesi dei motivi di censura contenuta nella sentenza di appello (non altrimenti verificabile in questa sede non avendo prodotto il ricorrente copia dell'atto di appello: cfr. Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Rv. 277796) emerge che il motivo non fu proposto dinanzi alla Corte territoriale. E tanto rendeva la relativa censura indeducibile nel successivo giudizio di legittimità, avendo la deci- sione assunta in primo grado, su tali punti, acquistato efficacia di cosa giudicata (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 274346). E, per come si è detto, l'impugnazione della sentenza che abbia omesso di valutare un motivo inammis- sibile è essa stessa inammissibile. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il C nsig ere estensore