Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2002, n. 12058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12058 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
C.C. 65478 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POLOLO ITALIAN 58 / 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto d. l. v. 115c/67 Benefici SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 15087/99 Dott Enrico PAPA Presidente Dott Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Dott Paolo GIULIANI Consigliere Cron. 29668 Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 17/04/02 ConsigliereDott. Francesco TIRELLI C.C. ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da UFF REGISTRO RAVENNA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente 1573
contro
FORLIVESI PRIMO;
- intimato avverso la sentenza n. 73/98 della Commissione regionale di BOLOGNA, depositata il tributaria 28/05/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/04/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con atto pubblico del 23 maggio 1972, reg.to a Lucca al n.2155, AN AM HI alienò un lotto di terreno edificabile а IO TO GG, il quale, nell'atto, chiese l'applicazione dei benefici fiscali di cui alla legge n.408 del 1949, avendo in animo di costruirvi una casa di abitazione non di lus- so;
che, in data 23 maggio 1989, l'Ufficio del Regi- stro di Ravenna notificò a RI ES avviso di liquidazione delle maggiori imposte dovute, oltre ac- cessori, per intervenuta decadenza dal diritto di frui- re delle agevolazioni richieste ai sensi della legge 2 n. 408 del 1949 e succ. mod., in ragione del fatto che la denuncia di ultimazione dei lavori era stata effet- tuata oltre il termine perentorio annuale stabilito dall'art. 6 del d.
1. n. 1150 del 1967, conv., con mod., nella legge n.26 del 1968; - che, con ricorso alla Commissione tributaria di I° grado di Ravenna, il ES impugnò detto avviso, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare che il predetto termine non doveva considerarsi peren- torio e che, comunque, l'azione dell'Ufficio era pre- scritta;
che, in contraddittorio con l'ufficio il quale instò per la reiezione del ricorso la Commissione adita, con decisione n.66 del 22 febbraio 1995, accolse il ricorso, affermando la natura ordinatoria del pre- detto termine;
- che, a seguito di appello dell'Ufficio, cui resi- stette il contribuente, la Commissione tributaria re- gionale di Bologna, con sentenza n. 73/4/98 del 28 mag- gio 1998, respinse il gravame, affermando, tra l'altro, la natura non perentoria del termine annuale di cui all'art. 6 del d.l. n. 1150 del 1967; che avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
3 che RI ES, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva;
che la causa è stata assegnata alla trattazione camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 in cod. proc. civ.; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.6 del D.L. 11 dicembre 1967 n.1150, conv. in L. 7 febbraio 1968 n.26"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che il contribuente, per fruire delle agevo- lazioni riconosciute dalla legge n.408 del 1949, non esonerato dall'onere di presentare de- sarebbe affatto all'ufficio dell'avveramento delle condizioni nuncia entro il termine perentorio di un anno dall'ultimazione dei lavori;
e che, nella specie, sarebbe pacifico che tale denuncia non è stata tempestivamente presentata;
che il ricorso merita accoglimento;
che la ratio decidendi della sentenza impugnata pur collimando con il recente orientamento espresso da questa Corte (cfr. sent. n. 13218 del 2001), integral- mente condiviso dal Collegio, secondo cui la proroga al 31 dicembre 1985 del termine per la fruizione definiti- 4 Va delle agevolazioni de quibus, disposta dall'art.l comma 2 del d.l. n.790 del 1981 cit., ha portata non territorialmente limitata, bensì generale, ad onta del titolo dello stesso provvedimento legislativo - colli- de, sia pure parzialmente, con l'ulteriore orientamento di questa Corte (espresso nelle sentt. nn.8459, 11606 e 13218 del 2001), secondo cui, una volta scaduto il ter- mine del 31 dicembre 1985, di proroga delle agevolazio- ni stesse, il termine annuale, perentorio, per la pre- sentazione della denuncia di adempimento degli obblighi non decorre dalla data di ultimazione dei lavori, ma dallo stesso 31 dicembre 1985, e secondo cui dalla sca- denza di tale termine (31 dicembre 1986) inizia a de- correre, qualora per mancata presentazione di detta de- nuncia si sia verificata la decadenza del contribuente dal diritto al riconoscimento definitivo delle richie- ste agevolazioni, il termine triennale di prescrizione per il recupero, da parte dell'Amministrazione finan- ziaria, dei tributi nella misura ordinaria;
che la sentenza impugnata che si fonda parzial- mente ribaditisu principi opposti a quelli qui - deve essere annullata;
che la relativa causa deve essere rinviata ad al- tra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, la quale si uniformerà ai predetti 5 principi di diritto;
deciderà il merito della causa, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie, vale a dire accertando se ed in quale data sia stata presen- tata la denuncia di ultimazione dei lavori;
e provvede- rà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione tributaria regionale dell'Emilia Romagna. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- Sezione Tributaria, il 17 aprile 2002 la Il Presidente Il relatore ed estensore Enrico Papa alvatore Di Palma IL CANCELLERE OT How - 9 AGO. 2002 A 6