Sentenza 20 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12229 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
- ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI 222 9 /03 REPUBBLICA ITALIA ART. 23 L. 24-11-1981, N. NOME DEL PO LO ITA MAN modifiche al sistema penale LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23141/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron. 26111 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep. Ud. 17/03/2003 Dott. Aniello NAPPI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LL LU, EP GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato CAMILLO GRILLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO CODEN, giusta procura а margine del ricorso;
ricorrenti
contro
PROVINCIA DI PORDENONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'Avvocato ANDREA MANZI che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato VITTORINA 2003 663 giusta procura speciale per Notaio Guido 1 Bevilacqua in Pordenone, rep. n. 19340 del 20.02.03 dep. 25.02.2003; controricorrente avverso la sentenza n. 828/00 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 12/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2003 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GRILLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato COGLITORE, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pordenone ha respinto l'opposizione proposta da CA LL e IO EP avverso l'ingiunzione loro notificata dalla locale amministrazione provinciale per il paga- mento della somma di £. 12.000.000 quale sanzione ammi- nistrativa irrogata per l'illecito trasporto di rifiuti senza annotazione dell'ora di inizio del viaggio e con indicazione di una destinazione diversa da quella rea- le, in violazione dell'art. 15 d. lgs. n. 22 del 1997. 2 Ritenne il giudice del merito che la provvisorietà del dirottamento non rendeva scusabile l'illecito rela- tivo all'indicazione inesatta della destinazione del carico, che la misura della sanzione era stata determi- nata correttamente, che non era configurabile il meno grave illecito previsto dall'art. 52 dello stesso d. lgs. n. 22 del 1997, relativo alla irregolare tenuta di altri registri, previsti dagli art. 11 e 12, non di quelli previsti dall'art. 15 del d. lgs. Ricorrono ora per cassazione CA LL e Gio- vanni EP, che propongono due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Pro- vincia di Pordenone. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono viola- zione degli art. 11 e 16 legge n. 689 del 1981 e vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che il tribunale, chiamato a valutare la congruità della sanzione in relazione alla scusabilità dell'erronea in- dicazione della destinazione e alla scarsa rilevanza della omessa annotazione dell'ora di partenza del cari- CO, aveva impropriamente richiamato l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, relativo al pagamento della san- zione in misura ridotta, anziché apprezzare in concreto la gravità dei fatti. ww. w Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "ove la legge indichi un minimo e un massimo della pena pecuniaria, è rimesso al potere discrezionale del giu- dice determinare l'entità entro questi limiti, allo scopo di commisurarla alla concreta gravità del fatto illecito, globalmente desunto dai suoi elementi ogget- tivi e soggettivi;
in particolare il giudice non è te- nuto a specificare i criteri seguiti nel commisurare la sanzione né la statuizione adottata al riguardo è cen- surabile in sede di legittimità ove siano stati rispet- tati i limiti suddetti e dal complesso della motivazio- ne risulti che quella valutazione sia stata compiuta, e ove l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, è da ri- tenere corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 legge 689 del 1981, che prevede il paga- mento in misura ridotta pari alla terza parte del mas- simo edittale o se più favorevole al doppio del minimo“ (Cass., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054, n. 520350). In particolare si ritiene che "il giudice può fare ri- ferimento - in mancanza di elementi tali da determinare un giudizio particolarmente favorevole per il trasgres- - al dall'art.criterio adottato 16 legge cit. sore (che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla - - terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale), che può essere legit- timamente utilizzato ove l'infrazione non abbia carat- terizzazioni specifiche che possano indurre ad apprez- zarla con maggior o minor rigore" (Cass., sez. I, 1 marzo 1990, n. 1546, n. 465593, Cass., sez. I, 21 lu- glio 1993, n. 8143, n. 483241, Cass., sez. I, 1 giugno 1995, n. 6155, n. 492621). Nel caso in esame il pretore, esclusa la scusabili- tà dell'errore commesso da chi professionalmente eser- citava il trasporto di rifiuti, ha ritenuto congrua la sanzione determinata nella misura prevista dall'art. 16 citato. E questo schema argomentativo corrisponde evi- dentemente a quella prescritto dalla giurisprudenza di legittimità.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vio- lazione dell'art. 52 d. lgs. n. 22 del 1997, lamentando che sia stata erroneamente esclusa la configurabilità dell'illecito meno grave previsto per il caso in cui le annotazioni incomplete inesatte contengano comunque tutti gli elementi per ricostruire le informazioni ri- chieste dalla legge, posto che nel modulo era stata in- dicata la data del trasporto. Il motivo è infondato. S ---------▬▬ I ricorrenti, invero, fanno riferimento al testo originario dell'art. 52 d. lgs. n. 22 del 1997, che ef- fettivamente prevedeva una sanzione meno grave anche per le irregolarità informali relative ai formulari di cui all'art. 15. Ma quel testo è stato poi sostituito dall'art. 7 del d. lgs. 8 novembre 1997, n. 389, che limita la sanzione meno grave ai casi di incompletezza delle informazioni e dei registri previsti dagli art. 11 e 12, ove "i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formula- ri di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute". E il caso di cui si discute risale certamente a epoca successiva al- la modifica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese in favore della amministrazione liquidandole in complessivi Euro 870, diresistente, cui Euro 800 per onorari, oltre spese generali e acces- sori come per legge. Roma, lì 17/03/2003. Il Consigliere est ore Il Presidente Rosario De Musis Aniello Nappi 6 8/0 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 20 AGO. 2003 il IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Domenico Masalay