Sentenza 21 settembre 2005
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame dell'ordinanza che ha disposto una misura coercitiva, non è violato l'obbligo di trasmissione degli atti posti a fondamento della richiesta di misura e di tutti gli elementi sopravvenuti a favore del sottoposto alle indagini, e pertanto non si determina la perdita di efficacia dell'ordinanza, nel caso in cui sia stato trasmesso al Gip, e quindi al tribunale del riesame, il solo verbale riassuntivo di interrogatorio reso da persona detenuta, sempre che l'originale sia stato redatto secondo le forme previste dall'art. 141 bis cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2005, n. 39486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39486 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 21/09/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1290
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 22209/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO AL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania - Sezione per il Riesame - in data 24 marzo 18 aprile 2005;
udita la relazione del Consigliere Dr. Podo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. CIANI Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RILEVATO
Con ordinanza del Tribunale di Catania - Sezione per il Riesame -in data 24 marzo 18 aprile 2005, è stata confermata quella resa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 28 febbraio precedente, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di FA AL (nato il 25.8,1968) indagato in ordine al delitto previsto dall'art. 416 bis, primo, terzo, quarto e sesto comma c.p., per avere fatto parte del sodalizio mafioso "Santapaola Ercolano", espressione dell'associazione "cosa nostra".
L'interessato ha proposto ricorso contro il provvedimento ed eccepito erronea interpretazione ed applicazione di legge, contestando le soluzioni interpretative adottate dal giudice del Riesame per respingere le eccezioni della difesa, concernenti:
1) l'inefficacia della disposta misura cautelare, a norma dell'art. 309, comma 5 c.p.p., per omessa trasmissione al Tribunale
distrettuale: a) dei "controlli su strada", operati dalla Polizia Giudiziaria, per accertare le frequentazioni dell'indagato (ritenute nell'ordinanza emerse dalla comunicazione della notizia di reato redatta dai Carabinieri ed acquisita in atti); b) della trascrizione integrale di un interrogatorio, reso il 2 giugno 2002 dal chiamante in correità La AN LF (di cui risultava trasmesso il solo verbale riassuntivo);
2) l'inutilizzabilità "patologica" delle dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia ed in particolare da La AN, per omesso inserimento, nel fascicolo contenente la notizia di reato, dei verbali illustrativi del contenuto della collaborazione: ciò aveva impedito infatti il controllo dell'osservanza, o meno, dei termini previsti dall'art. 16 qua ter della Legge n. 82/1991, modificato dall'art. 14 della Legge n. 45/2901, oltre che delle formalità indicate nella citata disposizione;
3) analoga inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti SI AL, EL IN e ZA TI, rese prima dell'entrata in vigore della Legge n. 45/2001, perché la rinnovazione degli interrogatori di ciascuno si era risolta illegittimamente in una mera conferma delle notizie a suo tempo riferite;
4) l'insufficienza del quadro indiziario, poiché era stata ritenuta raggiunta la cosiddetta "convergenza del molteplice", nonostante rilevanti contraddizioni tra gli autori delle chiamate in correità, sia sull'individuazione del gruppo mafioso specifico di appartenenza del ricorrente (Cibali, o Monte Pò) sia sull'entità dello stipendio che egli avrebbe ricevuto dall'organizzazione illecita (500.000 lire, o un milione di lire);
5) l'insussistenza di esigenze cautelari, per omessa indicazione degli elementi di pericolosità dell'indagato.
RITENUTO
Le disposizioni degli artt. 309, comma 5 e 291, comma 1 c.p.p. impongono al Pubblico Ministero di trasmettere al Tribunale del Riesame gli elementi sui quali è fondata la richiesta di misura cautelare (mitre quelli in favore dell'imputato e le deduzioni e memorie difensive): Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisate come gli atti da far pervenire al Tribunale coincidano con quelli sottoposti al Giudice per le indagini preliminari (SS. UU. Cass. 20.11.1996, Riv. 206955).
Ne consegue che la misura cautelare non perde efficacia, se il P.M. abbia omesso di inviare al Tribunale distrettuale dei verbali che neppure è noto se siano stati, o meno, redatti ed il cui contenuto è stato valutato comunque dal GIP in base ad attestazioni comprese nella comunicazione della notizia di reato.
Neppure si verifica la perdita di efficacia della misura nel caso in cui sia staio trasmesso al GIP e, coerentemente, al Tribunale del Riesame il solo verbale riassuntivo di interrogatorio reso da persomi evenuta, purché l'originale sia stato redatto secondo le fame previste dall'art. 141 bis c.p.p. (come nella specie) (cfr. Cass. 31.1.2000, Riv. 215994; Cass. 22.12.2000, Riv. 218187).
Infondato deve ritenersi pertanto il primo dei motivi di ricorso. Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine al secondo motivo. La data precisa della manifestazione della volontà di collaborare di La AN risulta infatti dal verbale di interrogatorio acquisito, secondo quanto precisato nell'ordinanza oggetto di ricorso: non ricorre, quindi, alcuna violazione sostanziale dei diritti della difesa, a causa dell'omesso inserimento, nel fascicolo della notizia di reato, del verbale illustrativo dei contenuti di una collaborazione, iniziata dopo l'entrata in vigore della Legge n. 45/2001 (mentre, per quanto riguarda le collaborazioni anteriori, è
costante l'interpretazione restrittiva dell'art. 25 della Legge in parola, adottata dalla Corte di Cassazione, che ha statuito come nessun verbale illustrativo sia richiesto, nell'ipotesi di concreta ed effettiva collaborazione, attuata prima della menzionata legge:
Cass. 1.3.2002, Riv. 221909; Cass. 4.6.2003, Riv. 226658, già richiamata nell'ordinanza del Tribunale).
Può prescindersi, pertanto, nel caso di specie, dall'approfondire il problema dell'ostensibilità obbligatoria, o facoltativa - del verbale in parola, da parte del P.M., in momenti valutativi anteriori a quello espressamente previsto dal citato art. 16 quater (presentazione del fascicolo al Giudice dell'udienza preliminare). Nel provvedimento impugnato sono state già esposte inoltre corrette ragioni della ritenuta utilizzabilità di un interrogatorio di La AN, reso oltre i 180 giorni dall'inizio della collaborazione, contenendo esso solo precisazioni ed integrazioni di episodi già riferiti nei termini di legge (Cass. 3.12.2002, Riv. 223480, pure richiamata dal Tribunale).
Deve essere infine condivisa l'interpretazione relativa alla validità ed efficacia delle rinnovazioni di interrogatori, resi prima dell'entrata in vigore dell'art. 26 della legge n. 63/2001, anche se risoltesi in conferme sintetiche di quanto già dichiarato in precedenza (Cass. 4.12.2002, Riv. 223310): ne consegue l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.
Gli ulteriori motivi dell'impugnazione sono inammissibili nella presente sede di legittimità.
Le dedotte discrasie tra le molteplici chiamate in correità del ricorrente ad opera di collaboranti ritenuti attendibili, per il percorso collaborativo di ciascuno, specificamente illustrato dal GIP sono state sottoposte a vaglio critico approfondito nell'ordinanza impugnata e valutate o meramente apparenti, o sfornite di determinante incidenza probatoria, mediante ragionamenti logici ed adeguati, a fronte dei quali i diversi apprezzamenti della difesa costituiscono lettura alternativa delle emergenze indiziarie. Le esigenze cautelati giustificative della misura più grave risultano infine desunte sia dalla non vinta presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 c.p.p., sia da pericoli di reiterazione della condotta illecita tratti anche dai precedenti penali dell'indagato, che ha opposto a tedi elementi argomentazioni generiche. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter disp. Att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2005