Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2005, n. 39486
CASS
Sentenza 21 settembre 2005

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In tema di procedimento di riesame dell'ordinanza che ha disposto una misura coercitiva, non è violato l'obbligo di trasmissione degli atti posti a fondamento della richiesta di misura e di tutti gli elementi sopravvenuti a favore del sottoposto alle indagini, e pertanto non si determina la perdita di efficacia dell'ordinanza, nel caso in cui sia stato trasmesso al Gip, e quindi al tribunale del riesame, il solo verbale riassuntivo di interrogatorio reso da persona detenuta, sempre che l'originale sia stato redatto secondo le forme previste dall'art. 141 bis cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2005, n. 39486
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39486
    Data del deposito : 21 settembre 2005

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