Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
Il giudice competente a decidere sulla opposizione al decreto di liquidazione di competenze e onorari difensivi emesso dalla Corte di assise, è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170 d.P.R. n.115 del 2002, il Tribunale, del quale la Corte di assise, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n.449 del 1988, è una articolazione interna e permanente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2006, n. 20790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20790 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 02/03/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 336
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 11142/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Randazzo Giovanni;
avverso l'ordinanza della Corte di Assise di Messina in data 01.12.2004;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G. che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Il 1 dicembre 2004 il "giudice designato alla trattazione monocratica del procedimento" della Corte di Assise di Messina dichiarava "irricevibile l'opposizione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170", proposta dall'avv. Randazzo Giovanni avverso l'ordinanza di quella Corte di Assise del 12 - 14.10.2004, che aveva liquidato al predetto legale gli onorari e le competenze dovute per l'opera professionale svolta in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A tale statuizione il predetto giudice perveniva rilevando che l'opposizione era stata "proposta al Tribunale e non a questa Corte d'Assise (cui il procedimento è pervenuto per effetto di assegnazione disposta con provvedimento del sig. Presidente del Tribunale da reputarsi abnorme", e richiamava al riguardo principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte. In particolare (per come risulta dagli atti allegati dal ricorrente al gravame, in copia) il 17 novembre precedente, quel giudice aveva disposto la restituzione degli atti al Presidente del Tribunale ritenendo l'errore dell'opponente "nella individuazione del giudice da adire" e che a questo "non potesse e non possa ovviarsi con la assegnazione d'ufficio del ricorso a questa Corte d'Assise, ma che d'ufficio vada viceversa rilevata - ad opera del Tribunale cui il ricorrente si è nella specie erroneamente rivolto -
l'improponibilità della domanda"; il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 25 novembre successivo, aveva "conferma(to) l'assegnazione al Dott... quale giudice a latere supplente della 1A sezione della Corte di Assise ai sensi del decreto di questo Presidente n. 315/02, in considerazione della circostanza che la dott.ssa Calabrò, giudice titolare della 1A sezione della Corte è stata esonerata", essendo impegnata nello svolgimento di altre funzioni giurisdizionali.
2.0 Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'avv. Randazzo, denunciando vizi di violazione di legge. Richiamata anche una circolare del Ministero della Giustizia - Direzione generale della giustizia civile -, deduce:
- che era stato violato l'art. 568 c.p.p., comma 5, a termini del quale, se l'impugnazione è proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente;
- che, ancor prima, ritualmente l'opposizione era stata proposta al Presidente del Tribunale, tale organo essendo quello cui fa riferimento il combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e L. n. 794 del 1942, art. 29, e costituendo la Corte di Assise
"non organo... giurisdizionale autonomo, ma... ad ogni effetto di legge, una delle articolazioni, peraltro eventuali, del Tribunale";
- che lo stesso Tribunale di Messina, "e cioè l'ufficio giudiziario al quale l'odierno ricorrente ha indirizzato la propria opposizione...", aveva in precedenza reso altri provvedimenti decisori avverso decreti di liquidazione della Corte di Assise "nell'ambito dello stesso procedimento penale oggi in rilievo";
- che, se non fosse incorso il provvedimento impugnato nelle predette violazioni di legge, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta.
2.1 Il P.G. ha instato per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi addotti a suo sostegno;
il ricorrente, dal canto suo, ha prodotto "memoria ex art. 610 c.p.p.", con la quale allega che il Consiglio Superiore della
Magistratura, in data successiva alla presentazione del ricorso che occupa, investito dallo stesso giudice estensore del provvedimento impugnato sulla questione "se siano conformi a norma i decreti emessi dal Presidente del Tribunale... in materia di assegnazione dei ricorsi in opposizione ai provvedimenti pronunciati dalle sezioni di Corte d'Assise...", aveva ribadito "la correttezza del decreto presidenziale di assegnazione degli affari de quibus.."; soggiunge che "appare disagevole, anzi del tutto impossibile, comprendere il senso della dichiarata requisitoria di inammissibilità del ricorso, proposta dal sig. Procuratore Generale per manifesta infondatezza dei motivi del ricorrente".
3. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato, difatti, ha dichiarato "irricevibile" l'opposizione sull'esplicitato presupposto che - come s'è sopra già richiamato - l'opposizione medesima era stata "proposta al Tribunale e non a questa Corte d'Assise", sull'assunto - evocante un arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte - che la competenza in subiecta materia va individuata "in base al criterio funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato...". Se questa è dunque la ragione dirimente che ha indotto a ritenere tale "irricevibilità" della opposizione (il richiamo a "consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili" si palesa orientato a ben altra questione, quella del rapporto di competenza, rectius di giurisdizione, tra giudice civile e giudice penale), prima ancora di delibare la eventuale emendabilità dell'errore di indicazione nella investitura dello specifico ufficio giurisdizionale indicato dalla parte, deve rilevarsi che, trattandosi di opposizione avverso un decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Assise di Messina, del tutto correttamente il ricorso in opposizione è stato proposto al Tribunale, e per esso al suo presidente, della stessa città, e non della Corte di Assise.
Infatti, reca l'art. 170, richiamato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, che l'opposizione in questione va proposta "al presidente dell'ufficio giudiziario competente", "il processo è quello speciale previsto per gli, onorari di avvocato" (id est, dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, che a sua volta evoca il presidente del Tribunale o della Corte di Appello) e l'ufficio (giudiziario procede in composizione monocratica. La L. n. 217 del 1990, art. 12, stabiliva che l'opposizione andava proposta "davanti al Tribunale o alla Corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento", ed il nuovo testo normativo - ancorché nella più succinta espressione lessicale teste richiamata - non ha affatto derogato a tale disposizione, tenuto conto del carattere essenzialmente compilativo, e non derogatorio, del nuovo D.P.R. n. 1151990 rispetto alle precedenti disposizioni. Ed al riguardo ha già rilevato questa Suprema Corte (proprio nella decisione richiamata nel provvedimento impugnato, Sez. Un., n. 25/1990, conflitto di giurisdizione in proc. Di Dona) che quel rapporto "postula non già un legame meramente territoriale tra il decidente in prime cure e il giudice del gravame..., bensì di natura organica e funzionale", sicché tale legame non afferisce a quei rapporti con "alcuni organi connotati da spiccata indipendenza o addirittura da specialità in senso stretto", quali il magistrato ed il Tribunale di sorveglianza, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale militare, la Corte militare d'appello", con la necessaria conseguenza che il riesame dei decreti adottati in prime cure da questi giudici va necessariamente attribuito alla competenza degli stessi tribunali - di sorveglianza, per i minorenni e militari - o della stessa Corte militare d'appello. Ma la Corte di Assise non è affatto connotata, rispetto al Tribunale, da "spiccata indipendenza o addirittura da specialità in senso stretto", costituendo, invece, essa, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 449 del 1988, solo una articolazione, interna e permanente, del Tribunale o della Corte di appello (Cass., Sez. 1^, n. 1109/1997, conflitto di competenza in proc. GR e altri); ne consegue che il giudice competente a decidere sulla opposizione al decreto di liquidazione di competenze ed onorari difensivi emesso dalla Corte di Assise, è, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, il Tribunale (per quel che nella specie rileva), del quale la Corte di Assise è, appunto, una articolazione interna e permanente.
4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Messina.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006