Sentenza 28 maggio 1999
Massime • 1
Le false dichiarazioni rese da un privato nella domanda di condono non integrano il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica del privato in atto pubblico) atteso che la concessione edilizia in sanatoria, al pari della concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n.10, costituisce autorizzazione amministrativa e pertanto rientra nella fattispecie previste dagli artt. 477 e 480 cod. pen. (Nella specie la Corte ha ritenuto di non potere riqualificare il fatto ex art. 480 e 48 cod. pen., sotto il profilo dell'autore mediato, per carenza di contestazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/1999, n. 10524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10524 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe V. Pandolfo Presidente del 28/5/99
Dott. Alfonso Malinconi Consigliere SENTENZA
Dott. Lucio Toth Consigliere N. 1194
Dott. Mario Rotella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Paolo Bruno Consigliere N. 7149/99
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA PR AN n. 14/8/1939 Camaiore avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze del 19/11/1998;
udita la relazione del cons. Dott. Alfonso Malinconico;
udito il P.G. Dott. Vincenzo Verderosa che ha chiesto annullarsi s.r. la sentenza quanto al capo B); rigettarsi nel resto il ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
DA PR AN fu imputata: A) della contravv. di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/1885 per l'esecuzione di opere edilizie senza la concessione del sindaco;
B) del reato di cui agli art.. 483, 61 n. 2 c.p. per false attestazioni nella domanda di condono edilizio. Il
tutto fino al mese di dicembre 1994.
Il pretore ne affermò la responsabilità e la sentenza fu confermata in appello.
I giudici di merito, tra l'altro, ritennero provato che un'antica rudimentale struttura era stata trasformata in manufatto in muratura intorno agli anni "90 e che dopo il 31/12/1993 erano stati eseguiti altri lavori consistiti sicuramente nel rifacimento del tetto (precedentemente in eternit coperto da plastica) e nella costruzione di due avancorpi.
I motivi di ricorso, con i quali si contestano siffatte conclusioni con riferimento alla contravvenzione di cui a capo A), sono infondati. Essi sono sterilmente rivolti a scoprire una pretesa perplessità della sentenza impugnata laddove fa riferimento alla precedente copertura in eternit o in nylon, obliterandosi l'unico dato rilevante e cioè essere certo che la precedente precaria copertura del fabbricato fu sostituita dopo il 31/12/1993 con lavori ed opere che si protrassero fino al dicembre 1994 (anche per la costruzione abusiva dei due avancorpi).
È fondato il secondo motivo col quale viene prospettata la tesi secondo cui il reato di cui all'art. 483 c.p. è inesistente in quanto la falsa attestazione nella domanda di condono è irrilevante relativamente all'indicazione della data di ultimazione dei lavori. Le Sezioni Unite di questa corte hanno ritenuto che, ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, la concessione edilizia di cui all'art. 1 della L. n. 10/1977
rientra nelle fattispecie previste dagli artt. 477 e 480 c.p., trattandosi di autorizzazione amministrativa (S.U. 29/1/1997 massima 206661). In tale novero deve farsi rientrare ovviamente anche l'atto di concessione in sanatoria con la conseguenza che non essendo previsto dalla legge il reato di falsità ideologica del privato in autorizzazioni (o concessioni) amministrative non può neanche porsi il problema della riconduzione in tale fattispecie delle false dichiarazioni nella domanda di condono ne' l'altro, dell'eventuale riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 48 e 480 c.p., per carenza di contestazione.
La sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto al reato del capo B) perché il fatto non sussiste. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine al reato di cui all'art. 483 c.p. perché il fatto non sussiste;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 1999