Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
AULA "03 63 3/01 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Dott. Giuseppe Presidente IANNIRUBERTO Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.11217/98 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron. 7580 Consigliere Cron. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto UD.30.01.2001 da I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Prof. Ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, con i quali elett.te n. presso17, domicilia in Roma, via della Frezza, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso, contro 504 1 SY ROM S.P.A. in persona del suo legale rapp.te p.t., sig. DO SS, rapp.to e difeso dagli avv.ti Prof. Paolo Fanfani e Piero Amenta, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Monte Zebio, n. 37, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente e
contro
AL NA SI rapp.to e difeso dagli avv.ti Prof. Paolo in proprio, Fanfani e Piero Amenta, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Monte Zebio, n. 37, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n. 00093/98 del 18.03/01.04.1998, R.G. n. 545/97, notificata il 21 aprile 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. FA RE, per delega dell'avv. Antonino Sgroi, per l'Inps, e l'avv. Piero Amenta, per SS DO;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto 2 h del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1271/97 del 10/18 novembre 1997 il Pretore di Firenze, in accoglimento della opposizione proposta da DO SS, in proprio e quale legale rappresentante della OM 90 s.p.a. (in appresso OM), l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'InpsavversO Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) n. 1261/96 per violazione delle norme lavoratori posti in mobilità sull'assunzione di dall'azienda MA s.r.l., cessata dall'attività, e da quest'ultima già assunti, con i benefici economici di cui all'art. 8, comma quattro, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e riassunti dalla OM, azienda del medesimo gruppo della MA, con i medesimi benefici, ancorché in data anteriore alla legge n. 451 del 1994, annullava l'ordinanza-ingiunzione opposta. Il Tribunale di Firenze rigettava l'appello principale dell'Inps e quello incidentale della OM s.p.a e di SS DO;
spese del grado a carico dell'Istituto appellante. Osservava il Tribunale: la posizione economica preminente della Minnesota Mining and Manufacturing Co. (più nota come 3M) che traspariva dal contratto di fornitura tra questa e la OM s.p.a, non escludeva h 3 l'autonomia giuridica di quest'ultima, così come della MA, legata alla prima da contratto di fornitura e produzione di materiali commissionati con macchinari dati in comodato dalla 3M ma con locali, attrezzature, capitali e manodopera propri;
né fra le dette due società italiane erano stati dedotti elementi di commistione idonei al superamento dello schema societario;
la pretesa operazione in frode agli obiettivi delle facilitazioni economiche di cui alla legge n. 223 del 1991, perpetrata, a parere successione delle operazioni di dell'Inps, con la cessazione di attività della MA, già assuntrice di lavoratori con i benefici di cui agli artt. 8, comma nono, e 25 della legge n. 223/91, e di riassunzione con gli stessi benefici ad opera della OM, non sussisteva;
in realtà, la cessazione di attività della MA doveva considerarsi effettiva, in quanto connessa al recesso della committente 3M, tant'è che neanche l'Inps aveva avuto dubbi sul riconoscimento dei detti contributi mensili di cui alla legge n. 223 del 1991; a sua volta, l'intervento della OM era determinato solo dalla impossibilità della MA di accettare le condizioni della 3M (acquisto dei macchinari della committente), che, invece, la OM era in condizioni di rispettare;
le relative trattative si svilupparono su iniziativa della committente 3M e proseguirono, neanche in Italia, con 4 4 procedure complesse, e tanto era sufficiente per escludere una concertazione tra le due società italiane in frode alla legge;
le altre argomentazioni dell'Inps tendevano all'applicazione (indiretta) della legge n. 451 del 1994 (art. 2), ancorché se ne affermava la inapplicabilità ratione temporis. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps con unico motivo di censura. Si sono costituiti con unico controricorso SS DO, in proprio, e la OM 90 s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la OM e il SS DO denunziano violazione della Direttiva CEE n. 77/187, e degli artt. 2112 c. c. e 8, commi 4 e 4 bis, quest'ultimo introdotto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 299/94 convertito in legge n. 451/94, e 25 della legge n. 223 del 1991, nonché vizio di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: premesso che l'Istituto non aveva mai contestato la effettività della successione delle operazioni indicate dal Tribunale e lo stesso intervento sollecitativo della società americana, in realtà non aveva valutato, il giudice di appello, che, in concreto, attraverso il cd. negozio indiretto, si era pervenuti alla conclusione di una vera e propria frode trasferimento alla legge, 0, quanto meno, ad un di 1 5 azienda, quest'ultimo espressamente ostativo alla applicabilità dei benefici ex art. 8 della legge n. 223 del 1991; la decisione impugnata non si era attenuta ai principi della Direttiva C.E.E. n. 77/187, come applicati e interpretati dalla Corte di Giustizia in tema di trasferimento di azienda, e già fatti propri da questa Corte, così illegittimamente disattendendosi, senza pregiudiziale di cui neanche far ricorso del rinvio all'art. 177 del Trattato C.E.E., l'accezione risultante dalla citata direttiva e dalla successiva interpretazione;
era opportuno, pertanto, in caso di dubbio sulla caso di configurazione del trasferimento di azienda nel specie, che fosse esso dissolto attraverso il detto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Il ricorso è infondato. L'Inps, se ben si intende, in questa sede, tende a dimostrare la sussistenza, nel caso di specie, di un vero e proprio trasferimento di azienda, che si sarebbe attuato l'utilizzo di meccanismi giuridici;
cioè aattraverso dire, del cd. negozio indiretto che viene ad esistenza allorché si raggiungono determinati fini attraverso negozi giuridici approntati dall'ordinamento a fini diversi. Più specificamente l'Inps deduce, in sintesi, che le operazioni effettuate dalle due società italiane, nel caso di specie, riconducono ad una del "le ipotesi in cui, 6 ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, Si abbia la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso cui tale sostituzione 3974/95), così si attui" (Cass. 9025/96, Cass. a quella interpretazionepervenendosi estensiva della nozione di trasferimento di azienda adottata dalla Corte di Giustizia nell'applicazione della citata Direttiva CEE e delle norme comunitarie in tema. Lo sforzo dell'Istituto non sembra poter conseguire, alla luce della disciplina in atto, un risultato positivo. Le argomentazioni che l'Inps fa proprie ai fini del riconoscimento, nel caso di specie, di un vero e proprio trasferimento di azienda, sono tratte, come espressamente lo stesso Istituto afferma, dalle configurazioni e interpretazioni operate dalla Direttiva CEE n. 77/187 e risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia peraltro fatte proprie dalla nostra giurisprudenza di legittimità - in sede di applicazione delle norme comunitarie, delle quali tutte assume la valenza assolutamente e immediatamente vincolante nel nostro ordinamento giuridico. In realtà, poi, lo stesso Inps si lacontraddice allorquando riconosce inapplicabilità al caso di specie ratione temporis delle disposizioni di cui al d.l. 16 gennaio 1994, n. 299, 7 convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, che pur risultano emanate proprio per l'adeguamento delle norme nazionali a quelle comunitarie in tema di trasferimento di azienda e ipotesi affini. Ed allora, l'intero discorso, peraltro per la prima volta proposto negli elementi di fatto sopra indicati con il ricorso in questa sede (gli accenni, sul punto, nei pregressi gradi esulano dalla complessa costruzione operata in questa sede e si pongono quali elementi estranei, se non proprio contraddittori, alla contemporanea impostazione difensiva, tant'è che non sono stati neanche presi in considerazione dal giudice di appello), oltre che presentarsi come argomento difensivo nuovo e come tale inammissibile, tende alla applicabilità al caso di specie proprio di quella normativa espressamente dichiarata inapplicabile dallo stesso Inps. Il giudice di appello, nella sua impostazione motivazionale, ha ricostruito le operazioni effettuate dalla OM e dalla MA nel senso di escludere proprio il trasferimento di azienda;
e a tanto è pervenuto argomentando sulla totale autonomia delle due società italiane, ancorché appartenenti al medesimo gruppo, sulla estraneità dell'una società nei confronticompleta dell'altra nei rapporti tra esse e la mandante (evidentemente dominante) 3M, e ha rilevato, quindi, la 00 8 piena legittimità delle operazioni susseguitesi ai sensi della normativa in vigore (legge n. 222 del 1991). Nessuna di tali argomentazioni l'Inps censura in questa sede, mostrando quindi la piena adesione non soltanto alla ricostruzione in fatto operata dal (inevitabili) conclusioniTribunale, ma anche alle giuridiche. Prospetta, invece, la diversa ipotesi del trasferimento di azienda, o per meglio dire, una ipotesi che il legislatore ha inteso ricondurre, per una più completa tutela dei lavoratori e/o, se si vuole, dello stesso Inps, a quella dell'istituto giuridico del trasferimento di azienda in tema di mobilità, così, però, incorrendo nell'equivoco di invocare l'applicazione di una normativa che espressamente premette inapplicabile al caso di specie. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, la richiesta rimessione alla Corte di Giustizia per la risoluzione del dubbio interpretativo ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, peraltro di dubbia ammissibilità per altra via non essendo stato impugnato il complesso argomentativo della decisa esclusione nel caso di specie del trasferimento di azienda, non trova alcuna motivazione e/o influenza sul caso concreto. 9 q Il ricorso, pertanto, va rigettato;
sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giusepp fanniruberto Jos vanuit Happarella كالسس ية I D , 0 A O 1 S L . S L T A O R 3 T B , 3 A I ' A 5 L D S L E . E Á P N S T D S I Pille I 3 N O S 7 P G N - O E 8 M I - S E A 1 E I G D 1 T A G E N E , O E IL CANCELLIERE L O S T E N T Depositato in Cancelleria I A R L I L D oggi, 13 MAR 2001 E E O R D IL CANCELLIER 10