Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 1
Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, la traduzione scritta dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa all'esito di udienza di convalida alla quale lo straniero alloglotta in stato di fermo o arresto abbia partecipato con la regolare assistenza di un interprete, non è necessaria in quanto l'indagato è stato reso edotto degli elementi di accusa a suo carico ed è posto in grado di proporre ricorso al tribunale del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2014, n. 48299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48299 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 08/10/2014
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 2822
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 30690/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.M. N. IL (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza n. 30/2014 TRIB. LIBERTÀ MINORI di MESSINA, del 30/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 30.5.2014 il Tribunale per i minorenni di Messina, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa, all'esito dell'udienza di convalida del fermo, con la quale era stata applicata a S.M. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3-bis, perché, in concorso con i maggiorenni coindagati, aveva effettuato il trasporto, ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cento stranieri di diverse nazionalità a bordo di un gommone, fatto accertato l'8.5.2014.
2. Avverso il citato provvedimento l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), avendo il tribunale ribadito le valutazioni del gip senza esaminare le doglianze difensive, sia in ordine al compendio indiziario, sia alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Gli indizi, infatti, sono stati tratti dalle percezioni della polizia giudiziaria che aveva avvistato i gommoni, attribuendo all'indagato il concorso nel trasporto degli stranieri senza indicarne la specifica condotta, omettendo di valutare l'esistenza di un biglietto per il trasporto che l'indagato aveva pagato come passeggero e in mancanza del riconoscimento dell'indagato da parte dei trasportati quale collaboratore del conducente.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancata valutazione della causa di giustificazione, avendo agito per la necessità di salvare la propria vita e quella degli altri trasportati, come si desume dalla dichiarazione di un testimone che ha riferito che il gommone era stato guidato da tutti a turno.
Lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e, comunque, alla applicazione della misura della custodia in carcere, tenuto conto della condotta processuale collaborativa. Infine, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU, rilevando la omessa traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare nella lingua dell'indagato straniero che non comprende la lingua italiana. Indipendentemente dalla sommaria esposizione fatta dall'interprete, nella specie, manca la traduzione integrale del provvedimento che ha applicato la misura cautelare, con conseguente nullità assoluta ed insanabile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La denunciata violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 6 Conv. EDU, per omessa traduzione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare nella lingua dell'indagato straniero che non comprende la lingua italiana, è, all'evidenza, preliminare essendo stata eccepita in relazione ad essa la nullità assoluta ed insanabile del provvedimento con il quale è stata applicata la misura cautelare.
L'ambito ed i limiti nel nostro sistema processuale dell'obbligo di assistenza di un interprete e di traduzione degli atti processuali fondamentali in favore dei soggetti imputati o indagati che non comprendono la lingua italiana, nonché, le conseguenze della violazione di tali obblighi sono stati oggetto di interpretazioni non univoche, ma in qualche caso solo apparentemente in contrasto, di questa Corte che negli anni si sono confrontate con i principi costituzionali, con quelli convenzionali e con la giurisprudenza del Giudice delle leggi e della Corte EDU.
Non può mettersi in dubbio la rilevanza in tale percorso delle più recenti direttive europee (2010/ 64 /UE e 2012/ 13 /UE) e delle modifiche del quadro normativo di riferimento intervenute da ultimo nell'ordinamento interno in attuazione delle direttive. I fatti in esame, in particolare il fermo del ricorrente e la conseguente applicazione della misura cautelare, sono avvenuti l'8.5.2014 nella vigenza della disciplina introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 che ha dato attuazione alla direttiva
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che riconosce il diritto all'interpretazione ed alla traduzione degli atti fondamentali del processo penale in favore di coloro che non parlano e non comprendono la lingua del procedimento al fine di garantire il più ampio diritto ad un processo equo, sancito nell'art. 6, n. 3, lett. a) della Convenzione EDU - in base al quale "ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende ed in maniera dettagliata, della natura e dei motivi della accusa a lui rivolta" - nonché negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali.
In specie, il citato decreto legislativo ha riconosciuto espressamente e distintamente il diritto alla interpretazione ed il diritto alla traduzione di alcuni atti in favore dell'imputato che non comprenda la lingua italiana con la modifica degli artt. 143 e 104 cod. proc. pen., prevedendo anche la gratuità dell'assistenza linguistica e della traduzione con modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia.
Il D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101 in vigore dal 16.8.2014 - successivo, quindi, ai fatti in esame - in attuazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, ha introdotto ulteriori modifiche processuali a garanzia del diritto alla effettiva e compiuta informazione dei soggetti coinvolti in procedimenti penali tra i quali quelli che non conoscono la lingua italiana.
L'attuazione delle direttive comunitarie indicate ha, quindi, integrato e specificato alcune garanzie volte alla comprensione dell'accusa e alla possibilità di seguire il compimento degli atti del processo in funzione della piena attuazione del diritto di difesa e dell'equo processo che in parte erano già state acquisite dal nostro ordinamento in via interpretativa ed attraverso le pronunce della Corte costituzionale (in particolare Corte cost. n. 10 del 1993), ma sulle quali, come si è detto, permanevano non poche incertezze applicative messe in evidenza dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ai fini che qui interessano, prima ancora di considerare le conseguenze processuali eventualmente derivanti da atti posti in essere in violazione del diritto all'interprete o del diritto alla traduzione di atti - non essendo previste specifiche sanzioni processuali - occorre verificare l'ambito di applicazione della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, anche tenendo conto delle ulteriori modifiche introdotte dal D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101 ancorché non applicabili alla fattispecie perché successive al fermo del ricorrente.
Con riferimento al caso di specie, va considerato se per l'indagato alloglotta che, sottoposto a fermo, partecipi all'udienza di convalida, oltre all'assistenza dell'interprete per le comunicazioni con il difensore, per la comprensione dell'accusa e per la partecipazione all'udienza di convalida (art. 143 c.p.p., comma 1), debba essere disposta la traduzione scritta dell'ordinanza che dispone la misura cautelare personale (art. 143 c.p.p., comma 2) emessa contestualmente dal giudice all'udienza di convalida del fermo.
Non vi è dubbio, in primo luogo, che, benché venga usato esclusivamente il termine "imputato", la disciplina sia riferibile anche all'indagato alloglotta e, di conseguenza, alla fase delle indagini preliminari. Più argomenti letterali e sistematici militano per tale soluzione: all'art. 143 cod. proc. pen., comma 5 viene fatto espresso riferimento, oltre che al giudice, al pubblico ministero ed all'ufficiale di polizia giudiziaria, quali soggetti che devono nominare l'interprete o il traduttore;
assolutamente univoco è il quadro di riferimento offerto dalla direttiva 2010/64/UE che all'art. 1, paragrafo 2, afferma espressamente che il diritto alla interpretazione e traduzione degli atti "si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno stato membro ... di essere indagate o imputate per un reato"; il termine indagato, poi, è ripetuto sia nell'art. 2, paragrafo 1, relativo al diritto all'interpretazione (si precisa che detto diritto è riconosciuto nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia), sia nell'art. 3, paragrafo 1, relativo al diritto alla traduzione;
anche le modifiche al codice di rito introdotte dal successivo D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101 per le informazioni ai soggetti che non conoscono la lingua italiana hanno certamente riguardo agli indagati. Per quanto concerne il diritto all'interprete, l'art. 143 cod. proc. pen., comma 1 dispone che l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa". Pertanto, può dirsi riconosciuto al cittadino straniero che non comprenda la lingua italiana un diritto all'interprete che riguarda tutte le fasi del procedimento, anche, quindi, le attività svolte nella fase delle indagini preliminari nelle quali lo straniero indagato sia personalmente coinvolto, come, ad esempio, l'interrogatorio, l'atto di perquisizione, l'ispezione, il sequestro, l'arresto, il fermo compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria dello stesso delega. A garanzia della effettività di tale diritto sono intervenute anche le modifiche dell'art. 369-bis c.p.p., comma 2, con l'introduzione della lett. d) bis, e dell'art. 386 c.p.p., comma 1 a seguito del già citato D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101 che ha attuato la direttiva europea sull'informazione nei procedimenti penali.
Certamente, quindi - tornando alla fattispecie in esame - va ritenuto il diritto all'interprete dell'indagato che in stato di arresto o di fermo partecipa all'udienza nella quale il giudice, ex art. 391 cod. proc. pen., procede alla convalida. Tanto è stato garantito nel caso di specie al ricorrente che - come ha evidenziato il tribunale e come risulta in atti - al momento del fermo e nel corso dell'udienza di convalida alla quale ha partecipato è stato assisto da un interprete che lo ha reso edotto di quanto gli è stato contestato, degli atti compiuti e della motivazione del provvedimento impugnato con il quale gli è stata applicata la misura cautelare. Del resto, sul punto nulla è stato contestato dal ricorrente che, invece, lamenta esclusivamente la mancata traduzione scritta integrale dell'ordinanza che ha applicato la misura cautelare all'esito dell'udienza di convalida.
Prima delle recenti modifiche normative la necessità della traduzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, negata da un orientamento interpretativo di questa Corte, è stata, invece, affermata in alcune pronunce anche con riferimento al provvedimento cautelare emesso all'esito dell'udienza di convalida di arresto o fermo alla quale l'indagato alloglotta avesse partecipato con l'assistenza di un interprete. Tra queste, Sez. 1, n. 2735, 16/12/2010, Alliu, che ha sottolineato la diversità e l'autonomia del provvedimento di convalida dell'arresto o del fermo rispetto alla ordinanza cautelare emessa contestualmente ed ha affermato - richiamando sul punto anche Sez. Un., n. 5052, 24/09/2003, Zalagaitis - che attraverso la partecipazione all'udienza di convalida l'interessato è in grado di avere cognizione compiuta delle ragioni dell'arresto, e, dunque, dei gravi indizi di colpevolezza, ma soltanto con la adozione della ordinanza di custodia cautelare l'indagato può percepire compiutamente di quali esigenze cautelari, prospettate in udienza dal pubblico ministero, il giudice abbia ritenuto la sussistenza.
È opportuno, tuttavia, precisare che l'anzidetta decisione - così come quella richiamata delle Sez. U. Zalagaitis - fa riferimento alla necessità della traduzione del provvedimento cautelare emesso all'udienza di convalida e non specificamente alla traduzione "scritta" dell'atto, equiparando, anzi, in motivazione (p. 5-6) il provvedimento scritto in lingua nota all'indagato alloglotta all'ascolto della traduzione (orale) dell'interprete presente all'udienza di convalida.
Tanto precisato, come si è detto, rispetto alla precedente formulazione l'art. 143 cod. proc. pen. riconosce espressamente, al comma 2, un diritto, distinto da quello all'assistenza dell'interprete, alla traduzione scritta di alcuni atti del procedimento che prima risultava affidato interamente all'opera della giurisprudenza che aveva il compito di individuare quali atti imponevano al giudice l'obbligo di una traduzione. La norma, infatti, prevede che, negli stessi casi di cui al comma 1, l'autorità procedente dispone la traduzione scritta "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa" di atti specificamente individuati: "dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna".
L'ordinanza che applica la misura cautelare personale, quindi, è stata espressamente indicata tra gli atti dei quali deve essere disposta la traduzione scritta entro un termine congruo, tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, in attuazione della direttiva 2010/64/UE che all'art. 3 paragrafo 2 considera "le decisioni che privano la persona della propria libertà" tra i documenti fondamentali dei quali va assicurata la traduzione scritta per garantire che gli indagati che non comprendono la lingua del procedimento penale siano in grado di esercitare il diritto di difesa e per tutelare l'equità del procedimento. Al contenuto ed alle finalità esplicitate dalla direttiva europea attuata si deve, all'evidenza ancora una volta, fare riferimento per tracciare l'ambito di applicazione delle modifiche introdotte nell'ordinamento processuale interno in ordine all'obbligo di traduzione degli atti ed, in particolare, per quel che riguarda la necessità di disporre la traduzione scritta dell'ordinanza con la quale viene applicata la misura cautelare al soggetto alloglotta in stato di arresto o fermo che partecipi, con la necessaria assistenza dell'interprete, all'udienza di convalida all'esito della quale contestualmente l'ordinanza cautelare è stata emessa. Tale specifica ipotesi, cui pacificamente si riferisce il ricorso in esame, non può non tenere conto della disciplina dell'udienza di convalida di cui all'art. 391 cod. proc. pen., in particolare ai commi 3, 5 e 7, e delle indicazioni contenute ai paragrafi 4 e 7 del già citato art. 3 della direttiva europea che ha riguardo alla traduzione dei documenti fondamentali.
Al paragrafo 4, infatti, si esclude la necessità di tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati ed imputati di conoscere le accuse a loro carico.
Una deroga espressa alla traduzione scritta degli atti fondamentali, poi, è prevista al paragrafo 7 che consente "una traduzione orale o un riassunto orale" sempre che tale traduzione orale o sintesi orale non pregiudichi l'equità del procedimento.
Orbene, pur ribadendo la rilevanza della distinta previsione del diritto all'assistenza dell'interprete e del diritto alla traduzione dell'atto introdotta dal D.Lgs. n. 32 del 2014, si può affermare che non è necessario disporre la traduzione integrale scritta dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale che sia stata emessa dal giudice all'udienza di convalida alla quale lo straniero in stato di arresto o di fermo abbia partecipato con l'assistenza di un interprete.
Invero, in tale ipotesi all'udienza di convalida si procede all'interrogatorio dell'indagato sugli elementi di accusa dei quali è stato reso edotto a mezzo dell'interprete, e del contenuto del provvedimento con il quale viene applicata la misura cautelare pronunciato nella stessa udienza di convalida l'indagato viene naturalmente a conoscenza - anziché attraverso la notifica del provvedimento, come nel caso di ordinanza pronunciata dal giudice in sua assenza (art. 391 cod. proc. pen., ex comma 7 o ex artt. 291 e ss. cod. proc. pen.) - con la lettura del provvedimento al quale l'indagato presenzia assistito dall'interprete; questi provvede, all'evidenza, ad una traduzione orale, ancorché sintetica, attraverso la quale potranno essere soddisfatte tutte le garanzie cui è finalizzata la norma che, in attuazione della direttiva, ha previsto espressamente il diritto alla traduzione scritta del provvedimento che dispone la misura cautelare distinto da quello all'assistenza all'interprete, prima fra tutte quella di mettere in grado l'indagato di impugnare la misura cautelare al tribunale del riesame, come è avvenuto nella specie.
Secondo un'interpretazione del novellato art. 143 cod. proc. pen. che, superando il mero dato letterale, si collochi in un ragionevole ambito logico e sistematico,deve escludersi che la previsione della necessaria traduzione scritta dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale si riferisca anche alla ipotesi in discorso nella quale si offre all'interessato la maggiore garanzia di un contraddittorio anticipato e di una conoscenza più tempestiva del provvedimento a suo carico, con conseguente accelerazione anche dell'azionabilità dei rimedi impugnatori previsti, laddove l'imposizione di una inutile traduzione scritta del provvedimento stesso finirebbe per nuocere.
Coerente con tale lettura delle disposizioni esaminate è - oltre al disposto dell'art. 294 cod. proc. pen., comma 1 (che esclude la necessità dell'interrogatorio "postumo" da parte del giudice che vi abbia provveduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo - anche la previsione, finalizzata a garantire all'indagato (in specie quello che non comprende la lingua italiana) tutte le necessarie informazioni ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di difesa, di cui alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 2014, in attuazione della direttiva 2012/13/UE. Infatti, mentre nel caso di esecuzione di una ordinanza che applica la misura cautelare emessa in assenza dell'indagato l'informazione sulle facoltà ed i diritti, compreso quello all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali, deve essere effettuata attraverso una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e tradotta in lingua comprensibile allo straniero, al momento in cui viene eseguita l'ordinanza, secondo la previsione novellata dell'art. 293 c.p.p., commi 1 e 1-bis, per l'indagato arrestato o fermato tali garanzie sono anticipate al momento dell'arresto o del fermo, attraverso gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, in cui pure è prevista, ex art. 386 c.p.p., commi 1 e 1-bis modificato, la medesima comunicazione scritta, ma con la possibilità che il giudice della convalida provveda a dare o completare l'informazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.p., comma 2 in tal senso novellato.
Tanto considerato, deve rilevarsi che al ricorrente - per quel che è stato affermato dal tribunale e per quanto si riscontra in atti - al momento del fermo e nel corso dell'udienza di convalida alla quale ha partecipato sono stati garantiti sia l'assistenza dell'interprete, sia la conoscenza, attraverso l'interprete, di quanto gli è stato contestato, degli atti compiuti e della motivazione del provvedimento impugnato con il quale gli è stata applicata la misura cautelare, emesso in udienza in sua presenza. Di tanto è stato dato atto nel verbale dell'udienza di convalida in conformità con quanto indicato nell'art. 7 della direttiva 2010/64/UE che pone la necessità di verbalizzare secondo le procedure degli Stati membri l'avvenuto interrogatorio e la partecipazione alle udienze con l'assistenza dell'interprete e l'avvenuta traduzione orale o riassunto orale, così come la eventuale rinuncia dell'interessato al diritto di traduzione.
La doglianza del ricorrente in ordine alla omessa traduzione integrale scritta dell'ordinanza di custodia cautelare non è, pertanto, fondata.
2. Palesemente infondati sono i rilievi in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Ribadito che il vaglio demandato a questa Corte non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà
personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito, ad avviso del Collegio, la motivazione della ordinanza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il tribunale ha rappresentato con argomenti logici e coerenti, ancorati alle circostanze di fatto acquisite, le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere sussistente un consistente quadro indiziario connotato dalla necessaria gravità.
Il tribunale, in particolare, ha sottolineato che la guardia costiera aveva verificato che il gommone era condotto da un coindagato diciannovenne il quale veniva coadiuvato da altri due soggetti, tra i quali l'indagato, i quali, all'atto dell'intervento in mare, avevano fatto passare un oggetto (verosimilmente un telefono satellitare) per gettarlo in mare ed avevano tentato di indossare capi di abbigliamento tali da confondersi con i trasportati. Tali elementi sono stati ritenuti, quindi, logicamente in contraddizione con la tesi difensiva secondo la quale il minorenne era uno dei passeggeri. All'evidenza, quindi, il tribunale non ha omesso di esaminare le deduzioni difensive dell'indagato. Il biglietto di trasporto che sarebbe stato in possesso del ricorrente, certamente non dirimente ai fini in esame, non è stato neppure allegato al ricorso.
3. L'esistenza di un causa di giustificazione, per avere agito per la necessità di salvare la propria vita e quella degli altri trasportati, ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta trarre dalla dichiarazione di un testimone che ha riferito che il gommone è stato guidato da tutti a turno.
Si tratta, all'evidenza, di una censura sulla ricostruzione in fatto la cui valutazione è preclusa in questa sede, stante, altresì, la mancata allegazione delle richiamate dichiarazioni testimoniali. Anche i rilievi formulati dal ricorrente in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari sono privi di pregio alla luce della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto che deve valutarsi in termini di sufficienza, avendo fondato la sussistenza delle esigenze e la scelta della misura più afflittiva della custodia in carcere sulla gravità del reato e sulla preordinazione delittuosa dalla quale è stato desunto il pericolo di reiterazione della condotta. Il giudizio prognostico relativo al pericolo di recidiva deve avere riguardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell'inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, alla personalità dell'indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, all'ambiente in cui il delitto è maturato, come pure di ogni altro elemento compreso fra quelli enunciati nell'art. 133 cod. pen.. A detti elementi, all'evidenza, il giudice può fare riferimento congiuntamente o alternativamente.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non consegue nel caso di specie, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, atteso che il ricorrente al momento del fatto era minorenne.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014