CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 20373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20373 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 20373 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 27/01/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il tribunale di Udine, in data 9.1.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato RO AN alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex art. 137, co. 1 bis, d.lgs. 1.9.1993, n. 385, in rubrica ascrittogli al capo c) dell'imputazione. All'imputato, in particolare, viene contestato di avere dolosamente fornito alla filiale di Tolmezzo della Banca Popolare di Cividale, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministrava, notizie o dati falsi sulla situazione patrimoniale della "Karnnadent Srl", interessata dalla concessione del credito, che effettivamente aveva ottenuto, sulla base del bilancio approvato dall'assemblea dei soci in data 22.7.2014, in cui veniva indicata una riserva a copertura delle perdite per euro 300.000,00, senza che esistesse di fatto alcuna disponibilità di tale somma. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di sussistenza del reato di cui si discute, posto che manca la prova dell'inesistenza della riserva copertura perdite. Il bilancio, la nota integrativa e le scritture contabili della società hanno semplicemente indicato l'appostamento di un credito della società verso i soci, per un finanziamento che avrebbe creato la riserva, qualora ce ne fosse stato bisogno e ne fosse stato richiesto il versamento. Di conseguenza, rileva il ricorrente, non vi è stata alcuna esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e tantonneno in modo concretamente idoneo a indurre in errore il pubblico sulla predetta situazione, posto che i soci RO, IL e Capasso hanno veritieramente assunto l'impegno nei confronti della "Karmadent" di mettere a disposizione della società la somma di 300.000,00 euro, ove fosse stato necessario;
2) violazione di legge, con riferimento all'art. 2467, c.c., in relazione agli artt. 2621, c.c. e 137 co. 1 bis, d.lgs. 1.9.1993, n. 385, in quanto, ai sensi dell'art. 2647, c.c., le somme versate dai soci alla società sarebbero state restituite solo a completa estinzione di tutti gli altri debiti societari, sicché non può condividersi l'assunto della corte territoriale, secondo cui l'impegno di finanziamento da parte dei soci avrebbe dovuto essere più correttamente descritto quale debito della società nei confronti dei soci, una volta da costoro versato. L'appostazione del debito dei soci verso la società per l'indicato importo, osserva il ricorrente, è stata correttamente inserita nel bilancio della società e tanto basta a renderla opponibile ai terzi, compreso l'Erario, senza tacere che l'importo del credito erogato è del tutto trascurabile in rapporto al volume d'affari e agli incassi della società, dunque tale da non costituire pericolo alcuno in relazione alla trasparenza e alla corretta ostensione dei dati economico- patrimoniali all'istituto di credito. Rileva, infine, il ricorrente come nel caso in esame difetti anche la sussistenza del dolo, posto che il RO, non ha tratto in inganno l'istituto di credito, che aveva ben chiara la situazione patrimoniale della "Karmadent", avendo, inoltre, correttamente esposto in bilancio la costituzione della indicata riserva copertura perdite. 3. Con requisitoria scritta del 15.12.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 18.1.2023 il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alle osservazioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato e sorretto da censure che, peraltro, si risolvono anche nella 2 semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Al riguardo si osserva che, come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 137, comma primo bis, D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U. in materia bancaria), sanzionando la violazione dell'obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere sulla situazione economica di colui che intende ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, configura un reato di pericolo che intende assicurare, indipendentemente dalla effettiva concessione del credito o dal concreto pregiudizio per la banca e dal fatto che il mendacio riguardi la situazione patrimoniale aziendale complessiva, una tutela anticipata della correttezza e della lealtà nei rapporti tra agente ed istituto bancario (cfr. Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014, Rv. 258302; Sez. 5, n. 38133 del 28/05/2018, Rv. 273878) Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi volti a escludere la sussistenza del reato per mancanza di un danno apprezzabile arrecato all'istituto bancario erogatore del credito. Così come appaiono irrilevanti le osservazioni volte a evidenziare la trasparenza della condotta dell'imputato, alla luce del fatto che la costituzione della "riserva copertura perdite" era stata inserita nel bilancio, diventando in tal modo ostensibile ai terzi. Diverso, infatti, è il tema da affrontare, che va individuato nella natura non veritiera dell'indicazione di tale posta in bilancio, che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, "descriveva una situazione contabile non veritiera poiché indicava quale credito a copertura delle perdite una somma di denaro non disponibile come liquidità". Il credito in questione, infatti, come ulteriormente sottolineato dalla corte di appello con logico argomentare, "non era in realtà un credito 3 maturato e non poteva essere fattivamente utilizzato per la copertura delle perdite", non essendosi verificata la condizione cui era subordinato il versamento cui avrebbero dovuto fare fronte i soci. L'inesistenza del credito, rappresentato, invece, come dato patrimoniale certo nel bilancio, è un dato incontestabile, a giudizio del Collegio sufficiente a integrare la fattispecie penale per cui si precede, che, giova ricordare, sanziona proprio chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito. Del resto, come correttamente sottolineato dalla corte territoriale, se la condizione si fosse verificata, vale a dire se i soci fossero stati costretti ad adempiere all'obbligo di versamento, in bilancio la somma di 300.000,00 euro avrebbe dovuto essere appostata come debito della società nei confronti dei soci e non come credito, per cui risulta irrilevante, al riguardo, il richiamo operato dal ricorrente al disposto dell'art. 2647, c.c., che prevede solo un diverso ordine di soddisfazione dei creditori della società, statuendo che i soci-finanziatori siano soddisfatti, per l'appunto in qualità di creditori, solo dopo che la società abbia soddisfatto tutti gli altri crediti. Inammissibile, infine, appare anche la censura relativa alla sussistenza del dolo, che, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, risulta motivo inedito, dunque non scrutinabile in questa sede di legittimità, ostandovi il disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. Si tratta, peraltro, di un motivo anche manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno correttamente dedotto dalle modalità della condotta l'esistenza del dolo specifico, non essendo revocabile in dubbio che il RO, al fine di ottenere l'erogazione del credito in premessa indicata, abbia dolosamente rappresentato una realtà patrimoniale non veritiera consapevole di tale circostanza. 4 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27.1.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 20373 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 27/01/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il tribunale di Udine, in data 9.1.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato RO AN alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex art. 137, co. 1 bis, d.lgs. 1.9.1993, n. 385, in rubrica ascrittogli al capo c) dell'imputazione. All'imputato, in particolare, viene contestato di avere dolosamente fornito alla filiale di Tolmezzo della Banca Popolare di Cividale, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministrava, notizie o dati falsi sulla situazione patrimoniale della "Karnnadent Srl", interessata dalla concessione del credito, che effettivamente aveva ottenuto, sulla base del bilancio approvato dall'assemblea dei soci in data 22.7.2014, in cui veniva indicata una riserva a copertura delle perdite per euro 300.000,00, senza che esistesse di fatto alcuna disponibilità di tale somma. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di sussistenza del reato di cui si discute, posto che manca la prova dell'inesistenza della riserva copertura perdite. Il bilancio, la nota integrativa e le scritture contabili della società hanno semplicemente indicato l'appostamento di un credito della società verso i soci, per un finanziamento che avrebbe creato la riserva, qualora ce ne fosse stato bisogno e ne fosse stato richiesto il versamento. Di conseguenza, rileva il ricorrente, non vi è stata alcuna esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e tantonneno in modo concretamente idoneo a indurre in errore il pubblico sulla predetta situazione, posto che i soci RO, IL e Capasso hanno veritieramente assunto l'impegno nei confronti della "Karmadent" di mettere a disposizione della società la somma di 300.000,00 euro, ove fosse stato necessario;
2) violazione di legge, con riferimento all'art. 2467, c.c., in relazione agli artt. 2621, c.c. e 137 co. 1 bis, d.lgs. 1.9.1993, n. 385, in quanto, ai sensi dell'art. 2647, c.c., le somme versate dai soci alla società sarebbero state restituite solo a completa estinzione di tutti gli altri debiti societari, sicché non può condividersi l'assunto della corte territoriale, secondo cui l'impegno di finanziamento da parte dei soci avrebbe dovuto essere più correttamente descritto quale debito della società nei confronti dei soci, una volta da costoro versato. L'appostazione del debito dei soci verso la società per l'indicato importo, osserva il ricorrente, è stata correttamente inserita nel bilancio della società e tanto basta a renderla opponibile ai terzi, compreso l'Erario, senza tacere che l'importo del credito erogato è del tutto trascurabile in rapporto al volume d'affari e agli incassi della società, dunque tale da non costituire pericolo alcuno in relazione alla trasparenza e alla corretta ostensione dei dati economico- patrimoniali all'istituto di credito. Rileva, infine, il ricorrente come nel caso in esame difetti anche la sussistenza del dolo, posto che il RO, non ha tratto in inganno l'istituto di credito, che aveva ben chiara la situazione patrimoniale della "Karmadent", avendo, inoltre, correttamente esposto in bilancio la costituzione della indicata riserva copertura perdite. 3. Con requisitoria scritta del 15.12.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 18.1.2023 il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alle osservazioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato e sorretto da censure che, peraltro, si risolvono anche nella 2 semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Al riguardo si osserva che, come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 137, comma primo bis, D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U. in materia bancaria), sanzionando la violazione dell'obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere sulla situazione economica di colui che intende ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, configura un reato di pericolo che intende assicurare, indipendentemente dalla effettiva concessione del credito o dal concreto pregiudizio per la banca e dal fatto che il mendacio riguardi la situazione patrimoniale aziendale complessiva, una tutela anticipata della correttezza e della lealtà nei rapporti tra agente ed istituto bancario (cfr. Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014, Rv. 258302; Sez. 5, n. 38133 del 28/05/2018, Rv. 273878) Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi volti a escludere la sussistenza del reato per mancanza di un danno apprezzabile arrecato all'istituto bancario erogatore del credito. Così come appaiono irrilevanti le osservazioni volte a evidenziare la trasparenza della condotta dell'imputato, alla luce del fatto che la costituzione della "riserva copertura perdite" era stata inserita nel bilancio, diventando in tal modo ostensibile ai terzi. Diverso, infatti, è il tema da affrontare, che va individuato nella natura non veritiera dell'indicazione di tale posta in bilancio, che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, "descriveva una situazione contabile non veritiera poiché indicava quale credito a copertura delle perdite una somma di denaro non disponibile come liquidità". Il credito in questione, infatti, come ulteriormente sottolineato dalla corte di appello con logico argomentare, "non era in realtà un credito 3 maturato e non poteva essere fattivamente utilizzato per la copertura delle perdite", non essendosi verificata la condizione cui era subordinato il versamento cui avrebbero dovuto fare fronte i soci. L'inesistenza del credito, rappresentato, invece, come dato patrimoniale certo nel bilancio, è un dato incontestabile, a giudizio del Collegio sufficiente a integrare la fattispecie penale per cui si precede, che, giova ricordare, sanziona proprio chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito. Del resto, come correttamente sottolineato dalla corte territoriale, se la condizione si fosse verificata, vale a dire se i soci fossero stati costretti ad adempiere all'obbligo di versamento, in bilancio la somma di 300.000,00 euro avrebbe dovuto essere appostata come debito della società nei confronti dei soci e non come credito, per cui risulta irrilevante, al riguardo, il richiamo operato dal ricorrente al disposto dell'art. 2647, c.c., che prevede solo un diverso ordine di soddisfazione dei creditori della società, statuendo che i soci-finanziatori siano soddisfatti, per l'appunto in qualità di creditori, solo dopo che la società abbia soddisfatto tutti gli altri crediti. Inammissibile, infine, appare anche la censura relativa alla sussistenza del dolo, che, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, risulta motivo inedito, dunque non scrutinabile in questa sede di legittimità, ostandovi il disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. Si tratta, peraltro, di un motivo anche manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno correttamente dedotto dalle modalità della condotta l'esistenza del dolo specifico, non essendo revocabile in dubbio che il RO, al fine di ottenere l'erogazione del credito in premessa indicata, abbia dolosamente rappresentato una realtà patrimoniale non veritiera consapevole di tale circostanza. 4 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27.1.2023.