Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 2
Il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, la cui violazione integra il reato previsto dall'art. 137, comma primo bis, D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U. in materia bancaria), ha una portata ampia e ricomprende ogni dato significativo sulle condizioni patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o alla liquidità disponibile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la falsa esposizione di crediti, in realtà ancora non maturati).
L'art. 137, comma primo bis, D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U. in materia bancaria), sanzionando la violazione dell'obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere sulla situazione economica di colui che intende ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, configura un reato di pericolo che intende assicurare, indipendentemente dalla effettiva concessione del credito o dal concreto pregiudizio per la banca, una tutela anticipata della correttezza e della lealtà nei rapporti tra agente ed istituto bancario. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la presentazione di fatture non veritiere per la anticipazione bancaria).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2014, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/01/2014
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 35
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 29977/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RI N. IL 26/03/1970;
avverso la sentenza n. 326/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del 20/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAMACCI LUCA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione con esclusione della fattispecie di cui al n. 5 per la quale chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento, con sentenza del 20.2.2013 ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, la decisione con la quale, in data 9.2.2012, il Tribunale di Rovereto aveva ritenuto RI RI, che assolveva da altre imputazioni concernenti violazioni del D.Lgs. n. 74 del 2000, responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 137, comma 1 bis, perché, quale legale rappresentante della "Rizzi Aggregati s.n.c.", con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso forniva dolosamente a due istituti bancari dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società amministrata presentando, per l'anticipazione bancaria, 7 fatture, emesse dalla società suddetta, non veritiere.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la decisione sarebbe fondata su una parziale lettura delle risultanze probatorie, non considerando che, secondo una prassi consolidata ed accettata dagli istituti di credito con i quali intratteneva rapporti, egli anticipava semplici "bozze" delle fatture che avrebbe poi successivamente emesso ed inserito in contabilità, dovendosi pertanto escludere la indicazione di dati falsi.
Aggiunge che l'elemento oggettivo del reato contestato sarebbe configurabile solo nel caso in cui l'indicazione di dati non veritieri riguardi il complessivo stato economico patrimoniale dell'azienda e non anche modeste richieste di credito basate su anticipi di fatture.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Occorre preliminarmente rilevare che le doglianze in esso contenute sono quasi esclusivamente articolate in fatto, con richiami ad atti del procedimento ai quali questa Corte non ha accesso. Rileva in ogni caso il Collegio che la sentenza impugnata risulta giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata.
4. Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 137, comma 1 bis, inserito dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 33 e successivamente modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, art. 8, comma 4, lett. b), stabilisce, nella prima parte, che, salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione e con la multa.
La disposizione sanziona, pertanto, la violazione dell'obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere all'istituto bancario indipendentemente dalla effettiva concessione del credito, evenienza al verificarsi della quale potrebbero configurarsi altri reati, come, ad esempio, la truffa, assicurando così una tutela anticipata della correttezza e lealtà nei rapporti intercorrenti tra agente ed istituto bancario, soggetto, quest'ultimo, verso il quale è stata evidentemente rivolta una particolare attenzione da parte del legislatore.
Risulta pertanto corretta la natura di reato di pericolo attribuita alla violazione in esame dalla Corte territoriale.
Irrilevante, risulta, conseguentemente, l'assenza di un concreto pregiudizio per la banca.
5. Altrettanto correttamente i giudici del gravame hanno ritenuto infondata la ulteriore deduzione difensiva concernente la necessità, ai fini della configurazione del reato, che il mendacio debba riguardare la complessiva situazione patrimoniale aziendale, risultando, conseguentemente, irrilevanti condotte quali quella posta in essere dall'imputato e concernente lo sconto di alcune fatture emesse per attività non ancora espletate.
Invero, come giustamente osservato nella sentenza impugnata, la norma non opera alcuna distinzione in tal senso e la presentazione per lo sconto di fatture solo apparenti e non ancora ufficialmente emesse evidenzia, falsamente, la esistenza di crediti in favore della società che in effetti non risultano ancora maturati e, ciò nonostante, vengono indicati come risorsa economica utile. In effetti, deve rilevarsi che l'espressione "situazione economica, patrimoniale e finanziaria" utilizzata dal legislatore ha una portata estremamente ampia, che consente di ricomprendervi ogni dato significativo sulle condizioni patrimoniali di colui che richiede concessioni di credito, ivi comprese le informazioni sul volume di affari o la liquidità disponibile.
6. La sentenza impugnata risulta, pertanto, immune da censure ed il motivo di ricorso esaminato manifestamente infondato. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 - 13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014