Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2014, n. 3640
CASS
Sentenza 8 gennaio 2014

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Il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, la cui violazione integra il reato previsto dall'art. 137, comma primo bis, D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U. in materia bancaria), ha una portata ampia e ricomprende ogni dato significativo sulle condizioni patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o alla liquidità disponibile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la falsa esposizione di crediti, in realtà ancora non maturati).

L'art. 137, comma primo bis, D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U. in materia bancaria), sanzionando la violazione dell'obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere sulla situazione economica di colui che intende ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, configura un reato di pericolo che intende assicurare, indipendentemente dalla effettiva concessione del credito o dal concreto pregiudizio per la banca, una tutela anticipata della correttezza e della lealtà nei rapporti tra agente ed istituto bancario. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la presentazione di fatture non veritiere per la anticipazione bancaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2014, n. 3640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3640
    Data del deposito : 8 gennaio 2014

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