Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del G.i.p. che, richiesto di archiviazione in ordine a una pluralità di "notitiae criminis", non si limiti a disporre in conformità per alcune solo di esse e ad ulteriori investigazioni per le restanti, ma ordini anche al P.M. l'iscrizione di persona non indagata (nella specie, della persona offesa, opponente in ordine ai delitti di calunnia e diffamazione) nel registro delle notizie di reato per altre ipotesi criminose.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2007, n. 10542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10542 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 21/02/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 434
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 20836/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì;
2 - TI AR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 3/8/2005 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Mondovì;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza nella parte impugnata. FATTO E DIRITTO
1.-. Con ordinanza in data 3/8/2005 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Mondovì (provvedendo sulla opposizione proposta dalla persona offesa, TI AR, nell'ambito del procedimento n. 1005/04 R. G. not. reato e n. 329/05 R.G. GI nei confronti di NZ AT, indagato per i reati di calunnia e diffamazione), all'esito di udienza camerale, ha disposto "la archiviazione del procedimento limitatamente al reato di calunnia con restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso e per le ulteriori valutazioni in ordine al restante reato ipotizzato", e ha ordinato, ai sensi dell'art. 415 c.p.p., comma 2, al Pubblico Ministero di "provvedere alla iscrizione di TI AR nel registro degli indagati per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, commesso in concorso con AR GI, relativamente al fallimento della Dino Del Bene Italia s.r.l., con effettuazione di tutti i necessari atti di indagine". 2.-. Avverso la suindicata ordinanza del 3/8/2005 ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Mondovì, chiedendone l'annullamento "per erronea applicazione delle norme di cui all'art. 409 c.p.p., e art. 415 c.p.p., comma 2". Ad avviso del ricorrente, la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero aveva ad oggetto una determinata notitia criminis ed i poteri riconosciuti al Giudice dall'art. 409 c.p.p., comma 5, erano "delimitati nell'ambito della notizia". Pertanto l'ordine di iscrizione poteva si riferirsi ad una nuova e/o diversa imputazione ovvero a soggetti non indagati, ma sempre esclusivamente in detto ambito. Nel caso di specie, invece, il GI sarebbe fuoriuscito da tali confini, disponendo la iscrizione con riferimento a fatti (l'ipotesi di bancarotta) che manifestamente esulavano dalla notitia criminis (calunnia e diffamazione). Il GI avrebbe dovuto limitarsi a provvedere ai sensi dell'art. 331 c.p.p., segnalando al P.M. la ravvisabilità del reato di concorso esterno in bancarotta fraudolenta a carico del TI. Ordinando la iscrizione di quest'ultimo per tale reato, il GI di Mondovì avrebbe compiuto un atto "abnorme", in quanto "compete(rebbe) in via esclusiva al P.M. di determinarsi circa l'esercizio o meno dell'azione penale relativamente a fatti estranei all'oggetto della notitia criminis portata alla decisione del GI con la richiesta di archiviazione". 3.-. Anche TI AR ha presentato ricorso avverso la menzionata ordinanza del GI di Mondovì, denunciandone la abnormità, in quanto l'ordine della sua iscrizione nel registro degli indagati era stato disposto per una ipotesi di reato "del tutto autonoma, aggiuntiva ed anzi disomogenea rispetto alle ipotesi di calunnia e diffamazione, originariamente individuate sulla scorta della notizia di reato pervenuta alla autorità giudiziaria". Con tale atto il GI (che ben avrebbe potuto limitarsi alle segnalazioni di cui all'art. 331 c.p.p.) avrebbe dato luogo ad una sua indebita ingerenza in attività proprie dell'organo inquirente. Anche il richiamo all'art. 415 c.p.p., comma 2, sarebbe del tutto inconferente, riguardando tale disposizione i procedimenti contro ignoti.
4.-. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Mondovì è infondato.
L'art. 409 c.p.p., comma 4, dispone che se il Giudice ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al P.M. fissando il termine per il loro compimento;
il comma 5 di tale disposizione stabilisce che, fuori da tale ipotesi, il GI dispone la imputazione coatta.
Come questa Corte ha già chiarito (sez. 6^, 9/11/2006, P.M. Padova nel procedimento a seguito dell'esposto di Gasparrini GI), se "una lettura atomistica dell'art. 409 c.p.p. potrebbe anche legittimare l'opinione secondo cui tra i poteri del GI non vi è quello di imporre al P.M. la identificazione compiuta del soggetto da iscrivere a registro, una lettura sistematica delle norme conduce a soluzione affatto differente".
Il presupposto su cui si fonda la disposizione in esame deve essere rintracciato nel dettato dell'art. 335 c.p.p., che impone al P.M. di iscrivere immediatamente ogni notizia di reato ed il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. Ben vero che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'obbligo di iscrizione postula la esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti. Tuttavia, il principio di obbligatorietà, che si traduce nella doverosità del controllo giurisdizionale, impone che una scelta omissiva del P.M. non sia esente da verificazione. Con riguardo alla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di ignoti, l'art. 415 c.p.p. chiarisce che rientra nel potere del GI l'ordine di iscrivere nel registro notizie di reato la persona già individuata cui il reato sia da attribuire. La ratio della norma è evidente: in presenza di una notizia di reato il controllo giurisdizionale si estende anche alla compiuta e corretta identificazione dell'autore. La disposizione è applicabile estensivamente anche nell'ipotesi in esame.
In definitiva, deve ribadirsi che:
- l'unico soggetto legittimato ad individuare negli atti una notizia di reato è il Pubblico Ministero;
- solo gli atti iscritti a mod. 45 (fatti non costituenti reato) non devono essere sottoposti al Giudice per le Indagini Preliminari per l'archiviazione;
- tuttavia, una volta che il P.M. abbia esercitato il suo potere ed abbia iscritto la notizia nell'apposito registro, il controllo del GI è ineludibile.
Le disposizioni degli artt. 409 e 415 c.p.p., nel sostanziare i poteri del G.I.P. coprono ogni ipotesi concreta. In particolare, il GI che non accolga la richiesta di archiviazione e fissi la data della udienza in Camera di consiglio, può disporre in quella sede la archiviazione ovvero indicare al P.M. le ulteriori indagini da compiere, può altresì disporre che il P.M. formuli l'imputazione nei confronti della persona nota, può ancora ordinare, in tutti i casi in cui la richiesta di archiviazione riguardi fatti attribuibili a persona individuata o individuabile, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato dei nominativi da identificare compiutamente. Questa sequenza alternativa di possibili conclusioni dell'esercizio del controllo del GI mette in evidenza che egli è abilitato a coprire ogni eventuale zona grigia lasciata scoperta nell'esercizio della azione penale;
mette altresì in evidenza che la regola ordinaria per lo svolgimento delle indagini è la previa iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p., e art. 415 c.p.p., comma 2). Anche il potere di disporre la formulazione di una imputazione, come previsto dall'art. 409 c.p.p., comma 5, presuppone che la persona nei confronti della quale deve essere elevato l'addebito sia stata iscritta in detto registro;
il GI può, pertanto, in caso di dissenso con il P.M., invitarlo a compiere ulteriori indagini anche in punto di compiuta identificazione delle persone cui andrebbero attribuiti i fatti. In base ai principi sopra indicati, il provvedimento del GI di Mondovì è esente dai caratteri della abnormità, sia per le forme adottate (ordinanza all'esito di udienza camerale) sia per la sostanza del provvedimento emesso. Rientra, infatti, tra i poteri del GI quello - enucleabile in termini generali dall'art. 415 c.p.p., comma 2, - di disporre che una persona venga iscritta nel registro delle notizie di reato. Ciò indipendentemente dal contenuto della richiesta di archiviazione formulata dal P.M., al quale non è riconosciuto il potere di delimitare il campo del controllo demandato al GI.
5.-. Del resto questa Corte ha già chiarito che se la regola ordinaria per lo svolgimento delle indagini è la previa iscrizione di una persona nel registro della notizie di reato, anche il potere di disporre la formulazione di imputazione, come previsto dall'art.409 c.p.p., comma 5, presuppone che la persona nei confronti della quale deve essere elevato l'addebito sia stata iscritta in detto registro. Tuttavia il GI, quando dissenta dal P.M. e ritenga che il P.M. stesso non abbia esercitato bene l'azione penale, "può invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano state adempiute e quindi la attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il GI è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art.409 c.p.p." (Sez. Un. sent. n. 22909 del 31/05/2005, rv. 231162).
Ne deriva che il provvedimento censurato (con il quale il GI, disponendo nuove indagini, ha ordinato la iscrizione di TI AR nel registro degli indagati per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione commesso in concorso con AR GI) non può qualificarsi come atto abnorme.
D'altra parte, è sempre previsto il potere del GI di ordinare al P.M. di formulare la imputazione, quando non ritenga accoglibile la richiesta di archiviazione a norma dell'art. 409 c.p.p., comma 5, potere che postula un dissenso perdurante tra il P.M. ed il GI circa la sussistenza dei presupposti per esercitare la azione penale, non risolto nemmeno dall'esito delle ulteriori indagini svolte a seguito della indicazione formulata dal GI a mente dell'art. 409 c.p.p., comma 4. Infatti l'ordinanza con cui il GI ordina al P.M. di formulare la imputazione implica che il giudice abbia ritenuto esaustive e, dunque, complete le indagini effettuate. In definitiva, spetterà al P.M. procedere alla necessarie indagini, previa iscrizione dei soggetti interessati nell'apposito registro, e se all'esito degli approfondimenti e delle indagini, persisterà il contrasto (insistendo il P.M. per la archiviazione e ritenendo, invece, il GI la esistenza delle condizioni per l'esercizio della azione penale), il Giudice potrà disporre la imputazione coatta. 6.-. Alla mancanza di cause di abnormità consegue il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e la declaratoria di inammissibilità di quello proposto da TI AR, che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Dichiara inammissibile il ricorso di TI AR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2007