Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12367
CASS
Sentenza 22 agosto 2003

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In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo, e deve inoltre dimostrare di non avere effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato.

Al dirigente o all'impiegato con funzioni direttive spetta un compenso per il lavoro straordinario solo se la prestazione lavorativa si protragga oltre il limite globale di ragionevolezza del normale orario, a causa della maggiore gravosità e della natura usurante dell'attività lavorativa.

Commentari3

  • 1Obbligo di repechage del lavoratore esteso anche a un congruo arco temporale successivo.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Obbligo di repechage del lavoratore esteso anche a un congruo arco temporale successivo Massima Giurisprudenziale Nel licenziamento per soppressione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve provare che non sussisteva alcuna posizione di lavoro alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, e di non avere effettuato – per un congruo periodo di tempo successivo – alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato. Decisione: Sentenza n. 31495/2018 Cassazione Civile – Sezione Lavoro Classificazione: Civile, Lavoro Massima: Il datore di lavoro, che adduca a fondamento del …

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  • 2Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro
    Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 15 maggio 2023

    Con la sentenza 12132/2023 la Cassazione ha ampliato l'ambito di applicabilità dell'obbligo di repechage da rispettare prima del licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, anche a possibili posizioni lavorative libere "nel futuro prossimo" . Prima di analizzare la sentenza rivediamo in generale in cosa consiste il repechage. Secondo quanto detto dalla giurisprudenza di legittimità il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, (art. 3 della L. 604/1966) ovvero per motivo economico e di organizzazione produttiva , è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ma per essere …

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  • 3Licenziamento per soppressione del posto di lavoro e onere della prova
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 7 marzo 2019

    Nel licenziamento per soppressione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve provare che non sussisteva alcuna posizione di lavoro alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, e di non avere effettuato - per un congruo periodo di tempo successivo - alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato. Massima: Il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12367
Data del deposito : 22 agosto 2003

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