Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 2
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo, e deve inoltre dimostrare di non avere effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato.
Al dirigente o all'impiegato con funzioni direttive spetta un compenso per il lavoro straordinario solo se la prestazione lavorativa si protragga oltre il limite globale di ragionevolezza del normale orario, a causa della maggiore gravosità e della natura usurante dell'attività lavorativa.
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Nel licenziamento per soppressione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve provare che non sussisteva alcuna posizione di lavoro alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, e di non avere effettuato - per un congruo periodo di tempo successivo - alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato. Massima: Il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12367 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. GUGLILMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE RE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO CERQUETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARZIO MODENA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDIL BETON PERUGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIRO CENTOFANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 201/00 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 02/10/01 R.G.N. 1450/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato CENTOFANTI SIRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al pretore di Perugia, depositato in data 18.11.1996, BE RE il impugnava il licenziamento intimatogli dalla DI Betoll S.p.A. il 21.8.1996 per giustificato motivo soggettivo ed oggettivo.
Deduceva il BE l'illegittimità del licenziamento sia per la genericità dei motivi posti alla base del provvedimento, sia per l'inesistenza delle ragioni soggettive ed oggettive idonee a sostenerlo.
Affermava che la sua qualifica professionale (impiegato A Super) era superiore e diversa da quella relativa alle mansioni ritenute non più utili alla società datore di lavoro.
Chiedeva pertanto la declaratoria di illegittimità del licenziamento con le tutele conseguenziali di cui all'art. 18 Statuto lavoratori.
Sosteneva poi di avere svolto numerose ore di lavoro straordinario che non gli erano state corrisposte e di cui, pertanto, rivendicava il pagamento.
Si costituiva la DI Beton S.p.A., sostenendo la giustificatezza dal punto di vista oggettivo del provvedimento espulsivo, sottolineando che le mansioni cui il BE era stato adibito sin dall'inizio del rapporto di lavoro erano state quelle di responsabile dei cantieri, in Italia ed all'estero, che la società aveva aperto per l'installazione di pannelli prefabbricati, lavorazione che però aveva in poco tempo subito un forte e progressivo calo, tanto da essere praticamente abbandonata o, comunque, riservata ad imprese subappaltataci;
che il lavoro del BE non era risultato perciò più indispensabile per l'azienda, tanto che era stato utilizzato in altri cantieri per il montaggio di piastrelle e successivamente distaccato presso altre aziende;
che in ditta, peraltro, non esistevano posizioni di lavoro equivalenti ed alcuna nuova assunzione era stata fatta nella stessa qualifica. La resistente contestava anche la debenza delle somme richieste a titolo di straordinario, sia in ragione della sua qualifica direttiva, sia in ragione del superminimo stipendiale che gli era stato riconosciuto.
Sentite le parti ed assunte prove testimoniali, il pretore all'esito della discussione della causa decideva con sentenza del 15 maggio 1998, respingendo il ricorso del TI sia con riguardo alla pretesa illegittimità del suo licenziamento, sia con riguardo alle maggiori spettanze retributive.
Il BE ha allora proposto tempestivo appello con ricorso depositato in cancelleria in data 5 maggio 1999 riproponendo le medesime doglianze mosse in primo grado, rilevando l'erroneità della decisione del Pretore che non aveva tenuto conto, peraltro motivando in modo a suo dire troppo sbrigativo, della qualifica direttiva del lavoratore e quindi della utilizzabilità delle sue capacità professionali all'interno dell'azienda non tanto e non solo in base alle sue originarie mansioni, quanto anche sulla scorta della superiore professionalità riconosciutagli con la qualifica direttiva.
Sottolineava in proposito come il datore di lavoro non avesse fornito alcuna prova della non utilizzabilità del BE in altre mansioni in azienda, mentre aveva addirittura assunto o promosso a qualifiche direttive altre persone dopo il suo licenziamento. Insisteva quindi per l'accoglimento delle originarie conclusioni. Si costituiva in giudizio la appellata società DI Beton S.p.A. contestando le argomentazioni poste nuovamente dal BE a sostegno delle sue pretese, chiedendo la reiezione dell'impugnazione. L'adito Tribunale di Perugia, con sentenza del 1.12.2000 - 10.10.2001, rigettava l'appello compensando tra le parti le spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia il BE ricorre per cassazione con cinque motivi.
Resiste con controricorso la società
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge 15 luglio 1966n.6O4.
La difesa del ricorrente sostiene la pretestuosità dell'allegato riassetto organizzativo aziendale, dedotto a giustificato motivo del licenziamento. In particolare l'asserito calo di lavoro di montaggio di pannelli non poteva avere alcuna rilevanza nella posizione lavorativa del ricorrente.
La sua qualifica del resto (impiegato A super) era diversa da quella di appartenenza dei lavoratori eventualmente destinatari del licenziamento, che semmai interessava la qualifica di tecnico di responsabile di squadre esterne di montaggio (categoria B2 del c.c.n.l. per i dipendenti di imprese di laterizi e manufatti).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancata dimostrazione dell'impossibilità del suo utilizzo all'interno dell'azienda, eventualmente anche (profilo questo dedotto con il terzo motivo) assegnandogli mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell'assunzione di nuovi dipendenti;
circostanza questa che contrasta con l'allegata sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione nella parte in cui ha negato il compenso per lavoro straordinario.
2. Il ricorso i cui primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente è infondato.
3. I motivi di censura, pur tutti tralaticiamente riferiti alla legge n.604 del 1966 di cui predicano la violazione, si concretano in realtà unicamente nel vizio di motivazione della sentenza impugnata (pur sotto plurimi profili) non essendo dedotta alcuna questione interpretativa di disposizioni della legge medesima. In generale il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte della sentenza impugnata, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
di qui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata a questa Corte dall'art. 65 ord. giud..
Viceversa la allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa impinge nella tipica valutazione del giudice di merito ed è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge. L'applicazione della norma ad una fattispecie concreta asseritamente ricostruita (dalla sentenza impugnata) in modo erroneo o carente non ridonda affatto in violazione di quella norma, ma costituisce espressione di un giudizio di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa versus erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Ed allora questa seconda censura (per erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) non da ingresso, nel giudizio di legittimità, ad una revisione della valutazione operata dal giudice di secondo grado al fine di una sua eventuale correzione perché ciò sarebbe null'altro che un ulteriore grado del giudizio di merito, precluso dal vigente sistema delle impugnazioni. Viceversa in tal caso il controllo operato dal giudice di legittimità è esterno, incidendo sulla sufficienza e non contraddirtorietà della motivazione;
ed anche le censure, per essere ammissibili, devono esser formulate in tal modo, ossia devono essere dirette a dedurre l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione e non già dirette ad offrire una più corretta o solo più plausibile ricostruzione della fattispecie concreta in mera contrapposizione a quella accolta dalla sentenza impugnata.
Più puntualmente può dirsi che il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anche esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratto decidendi, e cioè l'indentificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione adottata;
tali vizi non sussistono quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati e alle risultanze di causa un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte.
La denunzia del vizio di motivazione, sotto entrambi i profili appena indicati dell'insufficienza o della contraddittorietà, non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare sotto il profilo della continuità logico formale della concatenazione delle proposizioni e della coerenza di ciascuna di esse con tutte le altre, in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.
4. Nella specie il tribunale di Perugia, nel respingere l'appello dell'odierno ricorrente e nel confermare le valutazioni, parimenti di merito, già fatte dal giudice di primo grado, ha identificato il motivo di natura oggettiva del licenziamento (individuale e non già collettivo) nella "riduzione del personale tecnico responsabile di squadre esterne di montaggio". Ha poi ricostruito la posizione di lavoro del BE, inquadrato nella qualifica di impiegato con funzioni direttive (AS), pervenendo alla affermazione che quest'ultimo aveva la direzione e la responsabilità dei cantieri esterni per l'installazione presso i clienti dei pannelli prefabbricati.
Il tribunale sempre vagliando le risultanze istruttorie ha poi verificato che effettivamente il montaggio dei pannelli prefabbricati ebbe a calare vistosamente a partire dal 1993 fino al 1996 e che la produzione della società subì una modifica tale da non richiedere più personale direttivo di cantiere. Il tribunale si è poi fatto carico di verificare l'inutilizzabilità del BE in azienda nella stessa qualifica e livello di inquadramento professionale tenuto conto che il lavoratore aveva maturato la sua esperienza di direzione esclusivamente in un settore tecnico. Conclude il tribunale che all'epoca del licenziamento non risultavano vacanti altri posti con professionalità simili.
Il tribunale ha poi valutato anche le singole assunzioni di altro personale successive al licenziamento pervenendo alla conclusione che le assunzioni erano avvenute in posizioni lavorative diverse e quindi ha escluso che la società avesse proceduto a rimpiazzare il BE con altro dipendente.
Questa motivazione, oltre ad essere all'evidenza sufficiente, è altresì pienamente coerente e logica.
I rilievi critici che la difesa del ricorrente muove non si collocano sul piano dell'iter argomentativo della sentenza impugnata per svelarne, in ipotesi, asserite contraddittorietà; ma si contrappongono ad essa con una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.
Si dice ad es. (primo motivo) che il BE non apparteneva alla categoria interessata al licenziamento che era secondo la difesa ricorrente quella di tecnico responsabile di squadre esterne di montaggio (cat. B2), mentre il BE era inquadrato come impiegato A Super. Questa affermazione, che ovviamente è ben lungi dal rappresentare una censura di violazione di legge, non costituisce in realtà neppure un'idonea censura di vizio di motivazione perché non vale a svelare una contraddizione interna all'affermazione della sentenza secondo cui il BE aveva la direzione e la responsabilità dei cantieri esterni per l'installazione presso i clienti dei pannelli prefabbricati;
bensì si contrappone a quest'ultima affermazione ed invoca nella sostanza una valutazione comparativa con quella della sentenza impugnata che non potrebbe essere condotta altro che alla luce delle risultanze istruttorie. Ciò sarebbe null'altro che l'(inammissibile) revisione del giudizio di merito.
Questa considerazione può ripetersi anche per le ulteriori affermazioni della difesa del ricorrente. La quale dopo aver ampiamente riportato massime di giurisprudenza sul ed. obbligo di repechage (che è sì un principio di diritto, ma del tutto condiviso dalla sentenza impugnata sicché superflua appare la sua evocazione) ha sostenuto (secondo motivo), in contrapposizione alla sentenza impugnata, che mancava la prova dell'inutilizzabilità del BE in altra posizione di lavoro all'interno dell'azienda; ma non ha criticamente ripercorso l'iter argomentativo della sentenza impugnata per segnalare eventuali contraddizioni del tribunale nel pervenire all'opposto convincimento dell'inutilizzabilità del BE in azienda nella stessa qualifica e livello di inquadramento professionale.
Comunque la pronuncia impugnata ha fatto applicazione del principio già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 23-10-2001, n. 13021) secondo cui l'onere probatorio, posto a carico del datore di lavoro, dell'inutilizzabilità del lavoratore licenziato in azienda riguarda le mansioni equivalenti, ossia la mobilità orizzontale, tenuto conto della professionalità specifica maturata dal lavoratore. Solo nel caso in cui il giustificato motivo oggettivo di licenziamento consiste nell'inidoneità permanente del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per sopravvenuta infermità, occorre non solo la prova dell'impossibilità di adibizione del lavoratore medesimo ad altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o a quelle equivalenti, ma anche, in mancanza, riconducibile a mansioni inferiori, sempre che tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (Cass., sez. un., 07-08-1998, n. 7755). Generica è poi l'ulteriore affermazione della difesa del ricorrente (terzo motivo) secondo cui il BE avrebbe anche potuto essere utilizzato in mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto.
Anche la dedotta assunzione di nuovi impiegati (quarto motivo) non inficia l'affermazione del tribunale secondo cui i nuovi assunti non avevano ricoperto la posizione di lavoro del TI che era stata soppressa.
In conclusione il tribunale ha correttamente identificato le norme (ed i principi di diritto) da applicare nella specie secondo cui: a) da una parte il giustificato motivo oggettivo di licenziamento può consistere nella soppressione della posizione di lavoro del dipendente licenziato;
b) d'altra parte l'impossibilità di riutilizzazione del dipendente (ed repechage), che condiziona la legittimità del licenziamento, implica la prova che al momento del licenziamento non sussisteva alcun altra posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo, e che per un congruo periodo di tempo successivo al recesso non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del licenziato. Di tali principi il tribunale ha fatto applicazione procedendo alla ricostruzione della fattispecie concreta alla stregua della valutazione delle risultanze di causa;
tale ricostruzione, operata dalla sentenza impugnata, costituisce una tipica valutazione di fatto rimessa all'apprezzamento dei giudici del merito, che nella specie risulta sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria e pertanto si sottrae alle censure del ricorrente;
le quali si risolvono nella sostanza solo nella contrapposizione di una diversa interpretazione, che è sì plausibile, ma non vale a rivelare alcuna insufficienza o contraddittorietà dell'interpretazione accolta dai giudici del merito.
5. Infondato è infine il quinto motivo.
Deve ribadirsi che ai fini dell'esclusione della limitazione dell'orario di lavoro, con conseguente negazione del diritto al compenso per lavoro straordinario, il concetto di personale direttivo previsto dall'art. 1 r.d. 15 marzo 1923, n. 692 comprende anche gli impiegati di 1 categoria con funzioni direttive, i capi dei singoli servizi, uffici e reparti che possono svolgere eccezionalmente anche attività manuali (Cass., 15-06-1987, n. 5268). Pertanto spetta un compenso per il lavoro straordinario al dirigente o all'impiegato con funzioni direttive solo se la prestazione lavorativa si protragga oltre il limite globale di ragionevolezza del normale orario, a causa della maggiore gravosità e della natura usurante dell'attività lavorativa (Cass., 03-05-1990, n. 3680).
6. Il ricorso deve quindi essere interamente rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 35,00 oltre euro duemila per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003