Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2003, n. 10269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10269 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
1 0 269/03 Aula B A Tome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.assistenza Dr. Sergio Mattone Presidente R.G.20683/01 זו Ettore Mercurio Consigliere 21572/01 " Rep. " Michele De Luca " Cron.22835 Mario Putaturo Donati Viscido Rel. " Ud. 27/2/2003 " Natale Capitanio ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N.20683/2001) proposto da DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro- MINISTERO Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressotempore, elett.dom.in l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege;
RICORRENTE
CONTRO
ADDOLORATA GIANCASPARE;
INTIMATA 1258 NONCHE' Sul ricorso (R.G.N.21572/2001) proposto da A ADDOLORATA GIANCASPARE, ELETT.DOM.IN Roma, via Arno n.47,presso Agostini che la rappresentalo studio dell'avv. Franco e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO; INTIMATO per 1'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 20 ottobre 2000,n.2238 (R.G.N.241/1999); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 27/2/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Giovanni D'Angelo che ha concluso accoglineed. V to us Macifelo Verwo riidele. R SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Giancasper, nata 1'11 febbraio 1941,cconvenivaAddolorata davanti al Pretore del lavoro di Bari il Ministero dell'Interno e, deducendo di avere inutilmente richiesto in via amministrativa l'attribuzione della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di invalidità civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n.118 del 1971,ne chiedeva la condanna al pagamento di quanto dovutole, oltre accessori. all'esito di Nella resistenza del Ministero,il Pretore d'ufficio, con sentenza del 26 maggio consulenza tecnica 2 Ph 1998,rigettava la domanda sul rilievo che non era stato dimostrato dalla ricorrente il requisito della incollocabilità al lavoro. La decisione, su gravame della Giancaspero, veniva riformata Tribunale che sentenza del 20 ottobre 2000 dal locale con accoglieva la domanda. In motivazione il Tribunale osservava però che: l'appellante era divenuta ultrasessantacinquenne 1'11 febbraio 1996, durante il corso del giudizio;
la stessa avrebbe dovuto dimostrare dal giorno della della domanda amministrativa, cioè dal 13proposizione dicembre 1994 e sino al raggiungimento del 55° anno di età, di lavoro attraverso la certificazione diessere incollocata al avvenuta iscrizione nelle liste speciali poiché la Commissione Sanitaria Provinciale le aveva attribuito nella seduta del 16 febbraio 1995 un grado di invalidità del 60% e,cioè, una percentuale che le aveva consentito certamente l'iscrizione nel collocamento obbligatorio;
dall'epoca del compimento del 55° anno di età in poi doveva escludersi che l'appellante fosse affetta fa infermità tali da fare presumere quello stato di non occupazione delineato dalla giurisprudenza della Corte Suprema;
il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato,con valutazione non censurata nel merito e del tutto condivisa, una percentuale di invalidità di appena 2 punti in più rispetto alla soglia legale del 74%, che non era così elevata da potere essere ritenuta indicativa di per sé sola della disoccupazione. 3 Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso la AR proponendo ricorso incidentale con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza in un solo processo, ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con l'unico motivo del ricorso principale, il cui esame nel profilo logico-giuridico va anticipato, denunciandosi un insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata per sua inidoneità ala consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale. Il motivo va accolto perché fondato. Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da fare valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata (salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza).Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergente solo da un punto di vista quantitativo e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione (Cass.,29 novembre 2002, n.16988; vedi anche Cass., 9 agosto 1997,n.7425;15 gennaio 1996,n.279). Ora, nel caso in esame, si configura una fattispecie di insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione poiché ad una statuizione del Tribunale di accoglimento dell'appello della AR (e quindi della domanda, in riforma della sentenza del una motivazione che ègiudice di primo grado), corrisponde interamente di segno opposto onde l'impossibilità di identificare il comando giudiziale. Deve invece considerarsi assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale con cui la AR ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19 della legge n.118 del 1971,19 della legge n.1182 del 1968 e 149, sub art. 9,legge n.533 del 1973 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., chiedendo l'accoglimento della impugnazione. Il ricorso principale va perciò accolto, assorbito l'incidentale, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale; cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Lecce. Roma, 27 febbraio 2003 ретро након Il Presidente Il Consigliere est. News Pterou s Lano Portale Docks Videos 1 05 % все IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería oggi, 2.7 GIU, 2003 IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533