Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 2
Se l'utilizzo, quale combustibile, della sansa di oliva disoleata richiede un'operazione di trasformazione preliminare (Parte II^, Sezione IV^, All. 10, lett. f), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ciò ne esclude la natura di sottoprodotto, per mancanza della condizione prevista dall'art. 183, comma primo, lett. p), n. 4 del citato decreto. (Nella specie, la sansa vergine non veniva direttamente utilizzata ma era soggetta ad un trattamento mediante essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino).
Integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti la modifica del ciclo produttivo di recupero e trattamento, gestito in regime di procedura semplificata, non preceduta da una nuova comunicazione di inizio attività, in quanto il trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione. (Nella specie, il ciclo produttivo autorizzato prevedeva solo l'attività di recupero, trasformazione e riciclaggio di sansa vergine per la produzione di olio e non anche la successiva lavorazione della sansa esausta per la produzione di combustibile per caldaie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2009, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 25/11/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 2096
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26520/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER HE AT N. IL 02/01/1928;
avverso la sentenza n. 47/2007 TRIB.SEZ.DIST. di CAMPI SALENTINA, del 28/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI Maria Silvia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SINISCALCHI Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1- Con sentenza in data 28/3/2009, il Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Campi Salentina - dichiarava IE IC VA colpevole dei reati di commercio e smaltimento non autorizzato di rifiuti, rispettivamente ceneri di sansa ed acque di scarto/polverino - così qualificate le condotte di cui ai capi a) - b)- g) della rubrica - nonché colpevole del reato D.P.R. n. 203 del 1988, ex art. 25, comma 2 e succ. modif. (capo c) della rubrica) e della contravvenzione ex art. 674 c.p. (capo e) e, per l'effetto, riuniti i reati in continuazione e riconosciute le attenuanti genetiche, lo condannava alla pena di Euro 2.500,00 di ammenda, oltre che al risarcimento dei danni in favore della Provincia di Lecce, costituitasi parte civile, danni liquidati equitativamente in Euro 2.000,00.
Argomentava il Tribunale che il IE, in qualità di titolare di un impianto per la lavorazione della sansa di olive, in data 8 giugno 1999 aveva presentato alla Provincia di Lecce comunicazione di inizio attività nell'ambito della cosiddetta procedura semplificata prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 31 e 33, ai fini della produzione di olio. Nella relazione allegata a firma del IE, si leggeva che l'attività svolta consisteva nel recupero, trasformazione e riciclaggio di sansa vergine (rifiuto speciale non pericoloso), per la produzione di olio, in base al seguente ciclo di produzione: la sansa, proveniente dai frantoi, veniva depositata in una vasca, quindi trasferita in due essiccatori, e di lì immessa negli estrattori e trattata con solvente esano. In origine, dunque, il prevenuto aveva svolto attività di lavorazione di sansa vergine per l'estrazione di olio. In seguito, come ammesso dallo stesso imputato, ritenuta tale attività poco conveniente, l'impianto era stato destinato alla lavorazione della sansa esausta per la produzione di combustibile per caldaie. La materia trattata, pertanto, non era più la sansa vergine, ma quella esausta, dalla quale era già stato estratto l'olio in altro stabilimento. Come accertato in data 11/3/2004 dal Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Lecce, il nuovo ciclo di lavorazione prevedeva, attraverso un macchinario "spartisemi", la separazione del nocciolo dalla polpa secca: il primo, veniva confezionato in sacchi da 20 Kg. per la vendita quale combustibile ad uso privato, la seconda riutilizzata nell'impianto per alimentare i forni. Le ceneri residue, infine, venivano conferite all'impresa AT PP (coimputato nello stesso procedimento, ma non ricorrente), avente ad oggetto la gestione di un vivaio di piante ed utilizzate come ammendante in agricoltura. I verbalizzanti accertavano, inoltre, che il percolato della sansa, stoccata sul piazzale all'aperto, aveva lasciato tracce sul muro di recinzione e nella parte esterna allo stabilimento e non risultava smaltito mediante conferimento ad aziende specializzate. Inoltre, tutta la zona circostante l'impianto di SQ era pervasa dall'odore acre delle sostanze trattate ed imbrattata da polveri scure. In data 3/1/2004 venivano altresì compiuti dei rilievi presso i camini dello stabilimento, emergendo dalle analisi un eccesso di acido n-butirrico, valore che, tuttavia, il giorno successivo risultava nella norma. Per quanto concerneva le emissioni in atmosfera, una consulenza tecnica, disposta dal Pubblico Ministero, aveva accertato che i sistemi di abbattimento delle sostanze nocive, adottati dal IE, non erano idonei, in quanto l'impianto poteva definirsi "artigianale". Ciò posto, osservava il Tribunale che l'imputato, modificando il ciclo produttivo, non aveva più svolto l'attività di estrazione dell'olio, ma aveva acquistato sansa per produrre nocciolino e ceneri. In tale contesto, non era, pertanto, più idonea la vecchia comunicazione di inizio attività dell'8/6/1999 ed era necessario informare preventivamente l'autorità preposta in merito alla nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuto non pericoloso. Nè - osservava il Tribunale- poteva accedersi alla tesi difensiva secondo cui la sansa già sfruttata, ma ancora idonea a produrre nocciolino combustibile, era da considerarsi un "sottoprodotto", come tale non soggetto all'obbligo di comunicazione ex art. 33 Decreto Ronchi. Pertanto, il IE avrebbe dovuto osservare la normativa sui rifiuti e chiedere autorizzazione per lo smaltimento dei reflui e delle ceneri. Quanto all'inquinamento atmosferico, il sistema adottato per l'abbattimento delle sostanza gassose maleodoranti era risultato artigianale;
l'imputato, pertanto, non si era attenuto alle prescrizioni dettate nei provvedimenti di autorizzazione provvisoria.
2- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del IE.
2.1- Con il primo motivo, ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale laddove il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, fosse necessaria l'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 27 e 28 anche per il trattamento delle sanse vergini. Il convincimento del giudice si era fondato sull'errata classificazione della sansa nella categoria di "rifiuto" e non, invece, in quella di "sottoprodotto" di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. n). Al Tribunale era, pertanto, sfuggito che il materiale trattato dal IE era sempre e soltanto la sansa vergine, la quale poteva essere soggetta al procedimento di estrazione dell'olio e della produzione di nocciolino, oppure ad uno soltanto dei suddetti procedimenti, senza perdere le caratteristiche di "sottoprodotto". In ogni caso, il ricorrente aveva ottemperato alla procedura semplificata di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 31 e 33, avendo proceduto, in data 8/6/1999, ad inoltrare la comunicazione di inizio attività. Il Tribunale non aveva considerato che, ad essere autorizzati, non sono i singoli procedimenti dello smaltimento rispettivamente delle censeri di sansa, delle acque di scarto e del "polverino", bensì l'intero ciclo produttivo della lavorazione delle predette sanse vergini, che si chiude, appunto, con lo smaltimento dei predetti scarti. Il IE era, dunque, in possesso di tale autorizzazione, dal momento che il ciclo produttivo autorizzato prevedeva tanto l'estrazione dell'olio, quanto la produzione del "nocciolaio".
2.2 - Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato difetto e contraddittorietà della motivazione avuto riguardo, in particolare, al reato di emissioni in atmosfera. Illogica era la motivazione relativamente alla inidoneità dell'impianto utilizzato dal prevenuto per l'abbattimento delle sostanze gassose maleodoranti ed erroneamente il sistema era stato definito "artigianale", senza considerare che il superamento dei limiti dell'acido butirrico si era verificato una sola volta e che il giorno successivo all'accertamento tutti i parametri erano nella norma. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
3- Il gravame va rigettato, essendo infondate le doglianze su cui poggia.
3.1- È stato accertato in fatto che il IE, modificando il ciclo produttivo, non ha più svolto l'iniziale attività di estrazione dell'olio, ma ha acquistato sansa solo per produrre" nocciolino" e ceneri. Sostiene altresì il ricorrente che, in ogni caso, la sansa utilizzata nel ciclo produttivo non poteva essere considerata rifiuto, ma un "sottoprodotto" suscettibile di ulteriori lavorazioni e che, in ogni caso, l'autorizzazione a monte copriva, per la sua portata più ampia, anche la successiva produzione del "nocciolino". Ritiene il Collegio di dover puntualizzare che, se è vero che nella parte seconda, sezione quarta, allegato 10 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo), alla lett. f), si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata, occorre, tuttavia, che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile, abbia "caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal trattamento delle sanse vergini con n esano per l'estrazione dell'olio di sansa e da successivo trattamento termico" e che i "predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto". Nella specie, dovendo la sansa di oliva - per essere utilizzata quale combustibile - subire una trasformazione preliminare, è da escludere che la stessa potesse rientrare nella nozione di "sottoprodotto", sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, che, all'art. 183, lett. n), nel fornire la nozione di "sottoprodotto", ribadisce la necessità che, per l'impiego, non si rendano necessarie operazioni preliminari (cfr. Cass. Sez. 3^, 28/2/2007 n. 13754, Romano). Nella specie, è stato accertato in fatto che la sansa vergine prelevata dal IE non era direttamente utilizzabile, ma era soggetta ad un trattamento specifico per ottenere un risultato economicamente apprezzabile (mediante essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino).
In tale contesto, appare fuor di dubbio che la vecchia comunicazione di inizio attività - datata 8/6/1999 - appariva superata e che sarebbe stato necessario informare preventivamente l'autorità preposta in merito alla nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi. Invero, il trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione, in quanto l'atto autorizzatorio è valido soltanto per quella particolare tipologia di rifiuti in esso indicata e per la quale vi è stata una valutazione positiva da parte della competente autorità, ma non può estendersi - come argomentato dal ricorrente - al ciclo produttivo derivato, nella specie del tutto distinto da quello cui si riferiva l'iniziale autorizzazione.
3.2- Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità dell'impianto utilizzato dal prevenuto per l'abbattimento delle sostanze gassose maleodoranti. In particolare, ad avviso della difesa, l'illogicità della motivazione appariva evidente dal fatto che il superamento dei limiti dell'acido butirrico si era verificato una sola volta, essendo poi rientrati i parametri nella norma. Va ribadito in questa sede che esula dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa - e per il ricorrente - più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. Un. 30/4/1997 n. 6402). Nella specie, il Tribunale, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti dal consulente tecnico prof. Fracassi e delle dichiarazioni dei carabinieri del N.O.E., ha dato atto che l'impianto di abbattimento delle sostanze nocive, adottato dal IE, era di tipo "artigianale", costituito da una semplice pompa che immetteva una soluzione basica. L'imputato non si era, dunque, attenuto alle prescrizioni del CRIAP sul controllo delle emissioni, provvedendo solo dopo gli accertamenti ed i campionamenti eseguiti in data 3/1/2004 a sostituire l'impianto con apparecchiature più moderne. Il D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25 sanzionava proprio l'inosservanza delle prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione o, successivamente, dall'autorità competente (il CRIAP), nonché il mancato adeguamento dell'impianto.
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, sanziona ancora tale specifica condotta e tra le due previsioni sussiste continuità normativa, prevedendo il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2 la condotta di "chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'allegato 1 alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo ..." (cfr. Cass. Sez. 3^, 5/2/2008 n. 13225, P.M. in proc. Spera).
4- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010