Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2009, n. 773
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Sentenza 25 novembre 2009

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Se l'utilizzo, quale combustibile, della sansa di oliva disoleata richiede un'operazione di trasformazione preliminare (Parte II^, Sezione IV^, All. 10, lett. f), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ciò ne esclude la natura di sottoprodotto, per mancanza della condizione prevista dall'art. 183, comma primo, lett. p), n. 4 del citato decreto. (Nella specie, la sansa vergine non veniva direttamente utilizzata ma era soggetta ad un trattamento mediante essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino).

Integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti la modifica del ciclo produttivo di recupero e trattamento, gestito in regime di procedura semplificata, non preceduta da una nuova comunicazione di inizio attività, in quanto il trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione. (Nella specie, il ciclo produttivo autorizzato prevedeva solo l'attività di recupero, trasformazione e riciclaggio di sansa vergine per la produzione di olio e non anche la successiva lavorazione della sansa esausta per la produzione di combustibile per caldaie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2009, n. 773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 773
    Data del deposito : 25 novembre 2009

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