Sentenza 8 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 168 cod. pen. - introdotta dall'art. 1 L. n. 128 del 2001 ed avente natura processuale - si applica con riferimento non alla data della commissione del reato, ma a quella del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio. Ne consegue che quest'ultimo è irrevocabile ove, alla data di entrata in vigore della legge citata, la sentenza abbia acquisito forza di giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2006, n. 6951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6951 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/02/2006
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 505
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 37129/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Roma;
contro l'ordinanza 23 maggio 2005 del Tribunale di Roma;
emessa nei confronti di:
1) UI HA, n. in Marocco il 2 marzo 1971;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pepino Livio;
letto il parere del Procuratore Generale Dr. GALASSO AURELIO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. Con ordinanza 23 maggio 2005 il Tribunale di Roma in veste di Giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta del Pubblico Ministero ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a UI HA con sentenze 15 maggio 1995 e 19 settembre 1995 del Tribunale di Roma e rigettato l'analoga istanza proposta con riferimento alla sentenza 13 novembre 2000 dello stesso Tribunale. Il rigetto è stato motivato dal rilievo che la L. n. 128 del 2001, che ha modificato l'art. 168 c.p., comma 3, rendendo revocabile in fase esecutiva il beneficio indebitamente concesso, non può essere applicata nel caso di specie essendo l'art. 168 citato norma sostanziale con conseguente inapplicabilità delle modifiche peggiorative ad essa apportate in epoca successiva alla commissione del reato.
Ha proposto ricorso per violazione di legge il Procuratore della Repubblica di Roma deducendo che erroneamente il tribunale ha fatto riferimento, ai fini della individuazione della norma applicabile, al testo dell'art. 168 c.p., comma 3, (più favorevole al condannato) in vigore al momento della commissione del fatto anziché a quello vigente al momento del passaggio in giudicato della sentenza con cui la sospensione condizionale è stata concessa (intervenuto, nel caso di specie, il 2 ottobre 2002 e, dunque, successivamente alla modifica dell'art. 168 c.p., operato con la L. n. 128 del 2001). Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è fondato.
Il thema decidendum sta nella determinazione dei limiti e dell'ambito di applicabilità della novella di cui alla L. 26 marzo 2001, n. 128, che ha modificato l'art. 168 c.p., u.c., introducendo la possibilità di revoca della sospensione condizionale indebitamente concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, del codice penale. La giurisprudenza, sostanzialmente pacifica nell'escludere la possibilità di applicazione retroattiva della novella alle sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della stessa, è, in realtà, divisa nelle ragioni giustificatrici di tale orientamento, sostenendosi, in talune decisioni, che tale effetto consegue al carattere sostanziale della norma de qua (così Cass., sez. 4, 12 novembre 2002 - 30 gennaio 2003, Zabeo, rivista n. 223548 e Cass., sez. 1, 8 ottobre - 9 dicembre 2004, Rorato, rivista n 230231) e, in altre, che, pur avendo detta disposizione natura processuale, la sua applicazione incontra, proprio in forza del principio del tempus regit actum, un generale e naturale limite nel rispetto "degli atti e dei fatti esauriti sotto l'impero della legge anteriore" ed è quindi esclusa in presenza di benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della stessa così Cass, sez. 1, 9 maggio - 3 luglio 2002, pubblico ministero in procedimento Piccolo, rivista n. 222644, Cass., sez. 1, 23 settembre 2004, Ottoveggio (che richiama i principi generali affermati da Cass., sez. Un., 1 ottobre 1991, Allaruzzo e altri), Cass., sez. 1, 8 - 24 marzo 2005, Guerci, rivista n. 231262). Ritiene il collegio che una corretta interpretazione sistematica imponga l'adozione del secondo orientamento. Il nuovo art. 168 c.p., u.c., infatti, non modifica le ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena non è concedibile (che restano invariate), ma si limita ad ampliare i rimedi processuali esperibili nei casi di concessione contra legem (aggiungendo all'impugnazione la possibilità di revoca con successiva sentenza o in sede esecutiva, in forza dell'art. 674 c.p.p., comma 1 bis). Ciò determina la natura processuale della disposizione, pur produttiva, come numerose altre norme parallele, di evidenti effetti sostanziali. La conseguenza è che, ai fini della verifica circa l'applicabilità della nuova disciplina, occorre fare riferimento non già alla data del commesso reato ma a quella del passaggio in giudicato della sentenza, che costituisce il vero spartiacque, nel senso che la sospensione condizionale è irrevocabile ove alla data di entrata in vigore della novella la sentenza che l'ha concessa abbia ormai acquisito la forza del giudicato, mentre è revocabile in caso contrario. Orbene, nella situazione in esame, la sentenza 13 novembre 2000 del Tribunale di Roma è passata in giudicato il 2 ottobre 2002, cioè successivamente alla modifica dell'art. 168 c.p., operato con la L n. 128 del 2001. La richiesta di revoca della sospensione condizionale proposta dal Pubblico Ministero avrebbe, dunque, dovuto essere accolta e, conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata (senza necessità di rinvio ben potendo la revoca, operante ex lege, essere disposta in questa sede).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 13 novembre 2000 del Tribunale di Roma, revoca che dispone. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2006.