Sentenza 27 settembre 2017
Massime • 1
In tema di esecuzione della pena determinata in relazione ad un reato continuato, lo scomputo della custodia cautelare o delle pene "sine titulo" già espiate può riguardare la sola parte di sanzione attinente ai reati commessi prima dell'esecuzione della detenzione considerata fungibile, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2017, n. 48644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48644 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2017 |
Testo completo
48644-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/09/2017 GIACOMO PAOLONI -Presidente Sent. n. sez. 1753/2017 Rel. Consigliere - ANNA PETRUZZELLIS REGISTRO GENERALE EMILIA ANNA GIORDANO N.24889/2017 ALESSANDRA BASSI FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM EL nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 15/05/2017 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS;
sentito il Proc. Gen. LUCA TAMPIERI che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore, avvocato PUNTURIERI MARINO M. del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di AM EL, conclude per l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 15/05/2017 il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'appello proposto nell'interesse di NT AR avverso il provvedimento con il quale la Corte d'appello non ha accolto la richiesta di scarcerazione formulata ai sensi dell'art. 300 comma 4 cod. proc. pen., fondata sul presupposto della sopraggiunta espiazione della pena. L'istanza è basata sulla considerazione in fatto che la pena per il reato continuato, giudicato con pronunce diverse, era stata complessivamente determinata in anni tredici di reclusione, periodo che si assume integralmente decorso, dovendosi computare in tale ambito anche la carcerazione ingiustamente sofferta tra il settembre 2000 ed il settembre 2001 a seguito di provvedimento restrittivo emesso nel cd. processo Scilla. La decisione contestata è fondata sull'impossibilità di valutare la pena scontata ingiustamente fungibile rispetto alla condanna in relazione alla quale è in atto la misura cautelare, poiché questa attiene ad episodi successivi al periodo di ingiusta carcerazione, in applicazione del principio di cui all'art. 657 comma 4 cod. proc. pen. che esclude dalla fungibilità le pene scontate in periodi antecedenti alla consumazione del reato, condizione verificatasi nella specie.
2. La difesa ha proposto ricorso con il quale deduce vizio di motivazione del provvedimento, che non ha esaminato le questioni proposte, ed in particolare la circostanza di fatto che con diverso provvedimento di esecuzione era già stata disposta la fungibilità della carcerazione presofferta rispetto ad un delitto associativo consumato prima della data di restrizione, in ragione dell'intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra reato commesso dopo tale periodo ed i fatti consumati in epoca precedente. Il riconoscimento della fungibilità in fase esecutiva impone, secondo il ricorrente, la liberazione dell'istante ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Costituisce principio del tutto pacifico che in ogni ipotesi in cui debba valutarsi la fungibilità della pena ingiustamente espiata al fine della decorrenza di diversa sanzione il presupposto da verificare per l'eseguibilità dello scomputo è la precedente consumazione del reato in relazione al quale la sanzione deve essere nel concreto applicata, secondo quanto chiaramente previsto di cui all'art. 657 comma quattro cod. proc. pen. Il principio non subisce difformità applicative neppure in tema di reato continuato. Secondo pacifica giurisprudenza conforme (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618) si prevede in tal caso che possa procedersi allo scomputo della pena per la sola parte di sanzione attinente all'aumento apportato in relazione al reato commesso prima dell'esecuzione della pena da considerare fungibile. È quanto accaduto nella specie anche nella fase esecutiva, nel procedimento dei cui principi informatori si rivendica l'applicazione in relazione alla sanzione determinata con l'ultima pronuncia emessa in danno di NT per cui lo stesso 2 è in stato di custodia cautelare, poiché l'esame degli atti ha consentito di accertare che, per effetto della fungibilità, nel provvedimento di cumulo richiamato è stata correttamente scomputata dalla sanzione prevista per il reato continuato esclusivamente quella parte ascrivibile ad attività illecita compiuta prima della detenzione senza titolo posto che, l'imputazione in quel procedimento individua quale termine di inizio della condotta sanzionata l'anno 2000, per la parte antecedente al settembre, epoca in cui iniziò la sottoposizione a misura custodiale per il reato dal quale NT è stato successivamente assolto.
3. Deve ancora una volta ribadirsi il principio secondo cui il reato continuato crea una unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente;
è quanto si verifica nella specie, posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato (sulla necessaria considerazione, ai fini della fungibilità, delle date di consumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato, al fine di operare la distinzione richiamata vedi Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809; nonché il precedente già citato sub 2.). Considerato che nel caso di specie la misura custodiale in atto risulta applicata in relazione ad imputazioni la cui data di consumazione iniziale è individuata nel 2010, la disposizione citata esclude che possa applicarsi il richiamato principio della fungibilità al fine di valutare il decorso in stato di custodia cautelare per un periodo maggiore di quello determinato nella sentenza di condanna, e che possa conseguentemente accertarsi l'estinzione della misura in atto, in applicazione dell'art. 300 cod. proc. pen., secondo quanto richiesto con l'istanza formulata nel grado di merito, il cui provvedimento definitorio viene impugnato in questa sede.
4. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att cod. proc. pen. in ragione del permanere della misura della custodia cautelare in atto nei confronti del ricorrente. 3 e
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att cod. proc. pen. Così deciso il 27/09/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Paolohi Anna Petruzzellis ли нк DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 OTT 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 4