Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/1998, n. 1722
CASS
Sentenza 29 maggio 1998

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In caso di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ai fini della applicazione del criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria fissato dall'art. 135 cod.pen., come modificato dalla legge 5 ottobre 1993 n. 402, le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere scisse da quelle commesse dopo, e solo per queste ultime il ragguaglio va effettuato in base all'aumentato parametro, trovando per le prime applicazione la precedente normativa più favorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/1998, n. 1722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1722
    Data del deposito : 29 maggio 1998

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