Sentenza 29 maggio 1998
Massime • 1
In caso di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ai fini della applicazione del criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria fissato dall'art. 135 cod.pen., come modificato dalla legge 5 ottobre 1993 n. 402, le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere scisse da quelle commesse dopo, e solo per queste ultime il ragguaglio va effettuato in base all'aumentato parametro, trovando per le prime applicazione la precedente normativa più favorevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/1998, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
1. Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 29/5/1998
2. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
3. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere N.1722
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere REGISTRO GENERALE
5. prof. Amedeo Franco Consigliere N.2722/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da CA FF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 9 luglio 1997 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia;
nella udienza in camera di consiglio in data 29 maggio 1998;
sentita la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa il 9 luglio 1997 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Venezia, ritenuta la continuazione, applicò a CA FF la pena, concordata tra le parti, di mesi tre di reclusione e di lire dieci milioni di multa, con la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria di lire 6.750.000 di multa ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i reati di cui: a) all'art.1, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere omesso di presentare le dichiarazioni al fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto relativamente a corrispettivi conseguiti nel 1993; b) all'art. 1, secondo comma, lett. a), del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere omesso di annotare nelle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi ricavi percepiti nel 1993; c) all'art. 1, secondo comma, lett. b), del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere omesso di indicare nelle scritture contabili obbligatone al fini della imposta sul valore aggiunto successivamente al marzo 1993, ricavi percepiti nel 1993; d) all'art. 3, secondo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere omesso di annotare nell'apposito registro stampati fiscali per la compilazione delle bolle di accompagnamento;
e) all'art. 4, primo comma, lett. b), del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1989, n. 516, per avere distrutto od occultato per 1,anno di imposta 1993 trentaquattro fatture relative ad acquisti per circa settecento milioni di lire.
Il CA propone ricorso per cassazione lamentando che il calcolo per la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria è stato fatto sulla base del parametro di lire 75.000 giornaliere, come previsto dall'art. 135 cod. pen. nel testo modificato dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402, anziché del parametro di lire 25.000 giornaliere vigente prima della modifica. Invero, nella specie è stato ritenuto come reato più grave, sul quale si è operato l'aumento per la continuazione, quello di cui all'art. 4, primo comma, lett. b), del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, relativo alla distruzione od occultamento di trentaquattro fatture, reato che si era consumato nel giugno 1993. Poiché la data di consumazione del reato era anteriore all'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993, n. 402, la conversione della pena detentiva andava fatta sulla base del parametro di lire 25.000 giornaliere. Invero, in base al principio dell'unicità del reato continuato, doveva applicarsi una sanzione riferibile unicamente al reato più grave, perché da ciò conseguiva un trattamento più favorevole al reo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo nei termini che seguono.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini del ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie occorre fare riferimento alla disciplina vigente all'epoca del commesso reato, se detta disciplina risulti in concreto più favorevole all'imputato, attesa la natura sostanziale e non processuale delle disposizioni che disciplinano il trattamento sanzionatorio, fra cui n'entrano le disposizioni di cui all'art. 135 cod. pen. e quelle che regolano le sanzioni sostitutive, ed in particolare quelle di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Pertanto, la legge 5 ottobre 1993, n. 402, che ha modificato il criterio di conguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie di cui all'art. 135 cod. pen., portando il medesimo da lire 25.000 pro die a lire 75.000, è applicabile ai reati realizzati successivamente alla sua entrata in vigore, riguardando essa l'entità della pena e quindi la sanzione prevista per la violazione del precetto penale all'epoca della commissione della stessa. Ne consegue che, nell'ipotesi di sentenza di condanna o di applicazione di pena pronunciata dopo la data di entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993, n. 402, per un reato commesso anteriormente a tale data, il giudice, nel sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente, in ossequio alla previsione di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., deve applicare la normativa previgente più favorevole all'imputato, calcolando per ogni giorno di pena detentiva la somma di lire 25.000 e non già quella di lire 75.000 (cfr. Sez. I, 30 novembre 1995, Ercoli, m. 203.790; Sez. I, 5 dicembre 1995, Stramesi, m. 203.503;
Sez. III, 15 dicembre 1995, Grassi, m. 203.417; Sez. II, 5 maggio 1994, Presclutti, m. 198.038; Sez. I, 6 aprile 1994, Rosizzi Scarola, m. 197.815; Sez. II, 19 aprile 1994, Grassini, m. 197.343; Sez. I, 18 maggio 1994, Arata, m. 198.187). Nella specie il giudice per le indagini preliminari ha effettuato la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria sulla base del parametro di lire 75.000 giornaliere, evidentemente sul presupposto che la continuazione dei reati doveva intendersi cessata dopo l'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993, n. 402, e che quindi doveva applicarsi, per tutti i reati contestati, il criterio di conguaglio da tale legge previsto. Il ricorrente sostiene invece che, a causa della unicità del reato continuato, doveva ritenersi che tutti i reati si fossero consumati nel giugno 1993, data di consumazione del reato ritenuto più grave e che è stato preso in considerazione al fini della determinazione della pena base sulla quale effettuare poi l'aumento per la continuazione. L'interpretazione del ricorrente è infondata perché il momento di consumazione dei singoli reati ritenuti dal giudice del merito unificati dal vincolo della continuazione non può certamente farsi retroagire al momento di consumazione del reato ritenuto più grave. Anzi, ai sensi dell'art. 158 cod. pen., il termine della prescrizione decorre, per tutti i reati unificati dalla continuazione, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Senonché, deve ricordarsi che la configurazione del reato continuato come reato unico deve essere esclusa allorché comporti conseguenze sfavorevoli per l'imputato o condannato e non sia positivamente prevista da una norma specifica. Ne consegue che, in caso di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.689, ai fini della applicazione del criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria fissato dall'art. 135 cod. pen. come modificato dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402, le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere scisse da quelle commesse dopo, e solo per quest'ultime il ragguaglio va effettuato in base all'aumentato parametro, trovando per le prime applicazione la precedente normativa più favorevole (cfr. Sez. III, 14 ottobre 1997, Mighetto, m. 208.992). Nella specie, invece, il giudice per le indagini preliminari ha erroneamente effettuato il ragguaglio applicando il parametro di lire 75.000 giornaliere non solo alle violazioni consumatesi dopo la entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993, n. 402, ma anche a quelle consumatesi in precedenza.
Non ha poi importanza la circostanza che, nella specie, l'applicazione del parametro in questione sia stata richiesta dallo stesso imputato, perché ciò non esclude la violazione di legge relativamente alla pena applicata.
Invero, qualora venga formulata richiesta di applicazione di pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria della specie corrispondente e la sanzione pecuniaria sostitutiva sia stata determinata, operando il ragguaglio nella misura di lire 75.000 giornaliere, anziché in quella di lire 25.000, come avrebbe dovuto essere trattandosi di fatto commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993, n. 402, modificatrice dell'art.135 cod. pen., il giudice deve disattendere detta richiesta che contiene una erronea indicazione del ragguaglio, trattandosi di materia sottratta o alla disponibilità delle parti (cfr. Sez. IV, 27 settembre 1994, Giambersio, m. 200.402). Avendo quindi applicato una pena diversa da quella legale, la sentenza impugnata deve essere annullata per violazione di legge. L'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio, in quanto la violazione di legge inficia l'intero accordo intervenuto tra le parti, mentre gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termini diversi o che non venga riproposto (ad esempio per mancata accettazione da parte del pubblico ministero), nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1998