Sentenza 2 aprile 1998
Massime • 1
In tema di annullamento parziale, da parte della Cassazione, della sentenza impugnata, il principio della formazione progressiva del giudicato - desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell'art.624, comma primo, cod.proc.pen. - che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza, concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude l'operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato; invero, l'art.129 cod.proc.pen., che - come già il previgente art.152 del codice di rito abrogato - pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, non può superare la "barriera del giudicato", essendosi ormai concluso in maniera definitiva l'"iter" processuale per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato. Ne consegue che, qualora venga rimessa dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/1998, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. OV TRANFO Presidente del 2.4.1998
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 483
3. " FRANCESO TRIFONE " REGISTRO GENERALE
4. " BE TE " N. 38379/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) TA IE, nato a [...] il 6 -11 - 1928; 2) CO OV, nato a [...] il 18 - 12 - 1940; 3) GR MA, nato a [...] il [...]; 4) LL SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 6-6-1997 della Corte d'appello di VENEZIA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MARIO FRATICELLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avvocato dello Stato VITTORIO RUSSO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza in data 6-6-1997, la Corte di appello di ZI - decidendo a seguito di rinvio dalla Cassazione (29-10-96) - in parziale riforma della decisione 30-11-92 del Tribunale di Verona, riduceva le pene inflitte per il reato di cui al capo T della rubrica (artt. 110, 112 n. 1-2, 476 c.1, 479, 468, 81 n. 2 CP, perché in concorso fra loro e con altri, contraffacevano e alteravano certificati di provenienza di gas liquido - mod. H ter 16 - attestanti forniture di detto prodotto, apponevano falsi sigilli relativi a pubblici uffici, attestavano circostanze in fatto non veritiere - Reati commessi fino al 30 - 10- 1981 ), determinandole come segue: per CO OV, in anni uno e mesi sei di reclusione;
per TA IE, in mesi otto di reclusione (da cumularsi alla pena irrogata con sentenza 11-10-94 della corte d'appello di Torino); per GR MA, in anni uno e mesi quattro di reclusione;
per LL SE, in anni uno e mesi otto di reclusione (pene tutte condonate, come dalla sentenza appellata);
revocava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici già applicata al Malinconico, al Leogrande e al Roselli;
confermava nel resto.
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come la Cassazione avesse disposto il rinvio del procedimento solo perché fossero rideterminate le pene per il reato di cui al capo I;
come la richiesta dei difensori (tendente a ottenere una declaratoria di estinzione dei reati per intervento prescrizione), non potesse trovare accoglimento, per essersi ormai formato il giudicato sulla sussistenza dei fatti e sulla responsabilità degli imputati (benché il termine di prescrizione fosse effettivamente scaduto il giorno successivo a quello della pronuncia della Cassazione, e cioè il 30- 10-96), come il principio della formazione progressiva del giudicato fosse stato ripetutamente ribadito dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte Suprema;
come la necessità di "rideterminare la pena" fosse stata determinata dalla declaratoria (in Cassazione) di estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo V (ascritto al Malinconico, al Leogrande e al Roselli) e al capo Q (ascritto al Tafi).
Proponevano ricorso per cassazione i difensori dei quattro imputati, sostenendo tutti che - quantomeno in sede di rinvio - avrebbe dovuto essere applicata la prescrizione (maturata, al più, il 30-10-1981). a) Il difensore del CO aggiungeva che per il proprio cliente, andato in pensione il 1^-1-1980, il termine di prescrizione era scaduto addirittura prima che la Cassazione pronunciasse l'annullamento con rinvio;
sosteneva, inoltre, l'erroneità degli orientamenti delle Sezioni Unite richiamati dal giudice di rinvio, non essendo "scindibile in due parti" la sentenza di condanna e non essendo prevista la c.d. "condanna generica" dal vigente sistema penale;
b) il difensore del GR aggiungeva che la pena inflitta in sede di rinvio era eccessiva;
c) il difensore del TA, a sua volta, denunciava la carenza di motivazione in ordine all'entità dell'aumento di pena, comunque eccessiva;
d) il difensore del LL ribadiva che per "sentenza" avrebbe dovuto intendersi solo il provvedimento giurisdizionale nella sua interessa (comprensivo, cioè, di affermazione di responsabilità e di applicazione della pena).
Con memoria in data 20-3-80, il difensore del GR sottolineava:
che il prevenuto era stato allontanato dal servizio il 2-4-80; che lo stesso era stato ritenuto a torto "moralmente responsabile dei fatti altri".
L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse della parte civile Ministero delle Finanze, presentava - a sua volta - una memoria, con la quale chiedeva che i ricorsi fossero rigettati.
All'odierna udienza il Procuratore Generale e il difensore di parte civile hanno illustrato, rispettivamente, le conclusioni sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti non sono fondati e devono essere disattesi. Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte (Sent. 4904 del 23-5-97, Attinà; Sent. 4460 del 19-4-94, Cellerini e altri), in tema di annullamento parziale della sentenza impugnata da parte della Cassazione, il principio della formazione progressiva del giudicato - desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell'art. 624 c. 1 CPP - che ne imposta la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza, concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude l'operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art.129 CPP (come già il previdente art. 152 del "vecchio" CPP), che pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la "barriera del giudicato", essendosi ormai concluso in maniera definitiva l'"iter" processuale per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato;
conseguentemente, qualora venga rimessa dalla corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale.
Nel caso di specie, la Cassazione rinviò ad altra sezione della corte d'appello di ZI (dopo aver parzialmente annullato la precedente decisione 2-4-96 di quest'ultima) solo per la rideterminazione delle pene da applicare agli imputati per il reato di cui al capo T della rubrica: correttamente, dunque, il giudice di rinvio respinse la richiesta di declaratoria di "estinzione per intervenuta prescrizione alla data 30-10-96" (giorno successivo a quello della pronuncia della Cassazione).
L'ulteriore doglianza del CO (la continuazione sarebbe per lui cessata prima del 30-10-81) è anch'essa da disattendere: proprio perché la questione era stata dedotta col precedente ricorso alla Corte Suprema (pag. 2 del ricorso 9-7-97), nessuna censura può muoversi al giudice di rinvio, mantenutosi giustamente entro i limiti indicatigli dalla sentenza di annullamento;
la Corte territoriale, infatti, non poteva assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.1 CPP sugli stessi presupposti di fatto già passati al vaglio della
Cassazione; devesi ritenere, invero, travolta e superata dal giudicato ogni questione al riguardo, non avendo il giudice di legittimità proceduto al proscioglimento in base alla citata norma, e avendo anzi (annullando con rinvio) imposto un nuovo giudizio solo in ordine alla misura della pena (v. in proposito: Cass. II, sent. 1210 del 12-2-97, Perruzza). Le considerazioni appena svolte valgono anche con riferimento al contenuto della memoria difensiva del GR, la cui doglianza in ordine alla pretesa eccessività della sanzione è comunque da respingere: nel determinare l'entità della pena, infatti, la Corte territoriale fece corretto e convincente richiamo ai criteri di cui all'art. 133 CP, e in particolare alla notevole gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
Ai medesimi criteri il giudice del rinvio fece opportuno riferimento anche nel determinare l'entità dell'aumento di pena (su altra precedentemente irrogata) per il TA, con conseguente inaccoglibilità della doglianza riproposta sul punto in questa sede. In conclusione, i ricorsi proposti nell'interesse del CO, del GR, del TA e del LL devono essere rigettati;
essi ricorrenti, conseguentemente, devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile Ministero delle Finanze, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile Ministero delle Finanze, che liquida in L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari (oltre le "spese prenotate a debito"). Così deciso in Roma, il 2 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1998