Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S0 26 20/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 15137/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 6267 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT AN, NF AU, LL TA, AI RI, LL OM, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO SCARTABELLI, giusta delega in atti;
ricorrent
contro
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. ISTITUTO SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,. 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 5308 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 308/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 11/10/99 R.G.N. 33/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per: estinzione per rinunzia. -2- R.G. 15137/00 Svolgimento del processo Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza indicata in epigra- fe, accogliendo l'appello dell'INPS, ha rigettato le domande proposte (fra gli altri) da RI RO, AN RO, UC AL, GA RI e UC RO per ottenere la rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto, sul rilievo che i lavoratori erano già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992 n. 257, che tale beneficio ha concesso. Avverso questa decisione il RI e gli altri soggetti suindicati hanno proposto ricorso per cassazione. L'INPS si è costituito con sola procura. I ricorrenti hanno successivamente depositato “atto di ri- 80, commanuncia all'azione giudiziaria (ai sensi dell'art. 25, della L. 23.12.2000 n. 388"). Motivi della decisione 1. I ricorrenti -denunciando violazione e/o errata applica- zione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche e integrazioni- sostengono l'erroneità della distinzione, ai fini dell'attribuzione del beneficio, tra lavoratori pensionati e lavoratori in attività di servi- zio, poiché la legge ha inteso accordare un'indennità di ca- rattere risarcitorio per i danni patiti o per i rischi corsi per l'esposizione all'amianto. Deducono, inoltre, che, nel Fee senso limitativo inteso dal Tribunale, la norma sarebbe inco- stituzionale. - L'esame del ricorso è precluso per l'avvenuto deposito 2. ricorrenti hanno dichiarato di dell'atto col quale giudiziaria in corso", ai sensi "rinunciare all'azione dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Détta norma prevede che "In caso di rinuncia all'azione giu- diziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto 257 e ces- aventi i requisiti di cui alla legge 27.03.1992 n. sati dall'attività lavorativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività precedenti alla estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripeti- zione di indebito nei confronti dei titolari di pensione in- teressati".
3. Di tale norma, ricorrendone i presupposti, deve quindi farsi applicazione nella specie, con dichiarazione di estin- zione del giudizio e compensazione delle spese dell'intero processo, non rilevando in contrario l'eventuale mancanza irritualità della notifica all'INPS della dichiarazione di rinuncia, atteso che, secondo i principi generali, la rinun- cia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla domanda, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostan- feef 2 ziale, ha l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata dalla controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzio- ne del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione rinunciata (Cass. 5 maggio 1962 n. 890).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia ai sensi c. 335 peer dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000. Compen- sa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 Il Presidente Il Consigliere est. Flint Eeficialiull. تسم بين new não harselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelieria oggi, 2.2 FEB.2002 -2-2 IL CANCELLIERE Cindre har allo , S O R A T O S I I T G C E A I R L D L E O D 3