Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
Il reato di violazione dei sigilli presenta natura plurioffensiva in ragione della sua idoneità a ledere, oltre che l'interesse della Pubblica autorità ad assicurare l'indisponibilità del bene per ragioni di giustizia o altro, anche un parallelo o concorrente interesse di un soggetto privato alla conservazione della identità del bene. (Fattispecie nella quale la violazione dei sigilli apposti su manufatto abusivo e la conseguente prosecuzione dei lavori avevano arrecato danni al Comune, costituitosi parte civile onde ottenere il risarcimento degli stessi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2007, n. 23128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23128 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 26/04/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 01328
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 034949/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D'AL BA, N. IL 04/05/1968;
avverso SENTENZA del 20/04/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con sentenza del 20 aprile 2006, la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza in data 15 maggio 2003, con la quale il locale Tribunale aveva condannato RB D'AL, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, ritenendola colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 349 cpv. cod. pen. per avere, in Napoli, come accertato il 23 gennaio
1999, in qualità di proprietaria, committente e custode di un immobile abusivo, ripetutamente violato i sigilli ad esso apposti su disposizione dell'Autorità giudiziaria.
Il Tribunale aveva inoltre dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per l'abuso edilizio ed i reati connessi, perché estinti per intervenuta prescrizione. Aveva infine condannato la donna al risarcimento dei danni alla costituita parte civile Comune di Napoli, da liquidare in separata sede.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo:
1 - il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie ai fini del giudizio di equivalenza delle generiche, che alla luce della modestia dell'abuso, avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti. Comunque, nella valutazione, i giudici avevano illegittimamente tenuto conto anche della gravità dell'abuso edilizio, viceversa dichiarato prescritto già in primo grado, mentre avrebbero dovuto aver riguardo unicamente al fatto di violazione dei sigilli.
2 - il vizio di motivazione in ordine alla censura relativa alla condanna al risarcimento del danno al Comune quale parte civile: in mancanza di condanna e sulla base della semplice estinzione per prescrizione dei reati edilizi, la Corte d'appello non avrebbe infatti potuto, secondo la ricorrente, condannarla a risarcire al Comune danni che non potevano che derivare a questo da violazioni edilizie.
L'imputata conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato.
Col primo mezzo, la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all'art. 349 c.p., comma 2, sostenendo la modestia dell'abuso edilizio operato e cui era finalizzata la violazione dei sigilli e deducendo che comunque la valutazione di gravità del fatto avrebbe dovuto concernere esclusivamente il reato accertato in sentenza e non quello dichiarato estinto per prescrizione. Il motivo è in parte generico ed in parte infondato.
È generico quando qualifica modesto soppalco l'opera che i giudici di merito hanno definito, sulla base delle risultanze istruttorie, la "completa ristrutturazione di un appartamento sito all'ultimo piano di un edificio e sua trasformazione in una unità abitativa su due piani".
Il motivo è poi infondato laddove pretende di limitare al reato oggetto di accertamento positivo le valutazioni del giudice in sede di determinazione della pena, anche attraverso il giudizio di prevalenza o equivalenza delle circostanze del reato. Incidono infatti in tale valutazione, ai sensi dell'art. 133 c.p., non solo considerazioni inerenti la gravità del reato accertato, comunque operate nel caso in esame dai giudici, ma anche, per quel che qui interessa, la condotta contemporanea e successiva dell'imputato, nel caso di specie rappresentata dalla continuazione dell'opera nonostante l'apposizione dei sigilli, da ritenere pertanto correttamente presa in esame dai giudici di merito.
Va infine rilevato come proprio questa possibilità di modificazione - anche mediante la prosecuzione di lavori su di essa - dell'opera della quale l'apposizione dei sigilli è finalizzata ad assicurare "la conservazione e la identità", conduce a ritenere che il reato di cui all'art. 349 c.p. possa essere un reato plurioffensivo. Appare infatti ipotizzabile che la violazione dei sigilli possa ledere oltre che l'interesse della Pubblica autorità ad assicurare l'indisponibilità del bene per ragioni di giustizia o altro, anche un parallelo o concorrente interesse di un soggetto privato alla conservazione della identità del bene in attesa del suo conseguimento o a garanzia di un credito o per evitare un aggravio di danno conseguente alla sua modificazione.
Questa duplice possibile potenzialità lesiva spiega le ragioni per cui correttamente i giudici di merito abbiano disposto la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni al Comune di Napoli, in quanto nel caso esaminato la violazione dei sigilli per immutare lo stato dei luoghi oggetto di sequestro, con la prosecuzione dei lavori relativi, aveva condotto ad ulteriori conseguenze il danno subito dal Comune.
Anche il secondo motivo di ricorso va pertanto ritenuto infondato. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007