CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16204 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: De AR UA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Anna Maria Pisano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare presentate dal condannato UA De AR e respinto quella di semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le prime due istanze per il mancato rispetto dei limiti massimi di espiazione della pena (il detenuto sta espiando la pena di 11 anni e 8 mesi di reclusione con fine pena al 7 maggio 2030), e respinto l’istanza di semilibertà, ritenendo il condannato ancora molto pericoloso, anche in ragione dei tre precedenti giudizi per evasione da cui è stato assolto per particolare tenuità, nonché dalla condanna - non ancora definitiva pendendo ricorso in cassazione - a 9 anni di reclusione per un tentato omicidio commesso in danno del fratello con un fucile calibro 12 illegalmente detenuto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16204 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 24/04/2026 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto le prime due istanze sono state dichiarate inammissibili soltanto perché il giudice ha omesso di applicare lo scorporo virtuale della liberazione anticipata che avrebbe consentito di portare la pena residua al di sotto dei quattro anni necessari a legittimare l’istanza di affidamento in prova. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sempre con riferimento al medesimo punto, perché il Tribunale non ha indicato quanta liberazione anticipata sia stata maturata dal condannato, quanta sia maturabile, e quale sia la pena residua dopo lo scorporo della stessa. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di semilibertà, in quanto il Tribunale ha desunto la pericolosità dalla circostanza che il ricorrente è stato condannato in appello a 9 anni di reclusione, il che, però, non tiene conto del fatto che la stessa non è definitiva;
i problemi di regolarizzazione dell'alloggio, pure citati nell’ordinanza, sono irrilevanti, perché la semilibertà comporta l’obbligo del rientro in carcere la notte;
l'espressione, poi, secondo cui il programma trattamentale seguito dal detenuto non lo renderebbe maturo per la misura alternativa non spiega quali obiettivi non sarebbero stati raggiunti. 3. Con requisitoria scritta, il P.G. Giulio Monferini, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. Anna Maria Pisano, ha rilevato l’irritualità della notifica dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e la conseguente tempestività del ricorso proposto. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Deve essere trattata in via preliminare la questione della tempestività del ricorso introdotta dalla stessa difesa del ricorrente nella memoria depositata in corso di giudizio di cassazione. In questa memoria la difesa del ricorrente ha evidenziato che, pur se l’art. 71-ter ord. pen. prevede un termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per proporre ricorso per cassazione, che nel caso in esame non sarebbe stato rispettato, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza è stata notificata alla parte personalmente presso la Casa circondariale, ma non al difensore, quale domiciliatario eletto, ed, affinché il termine decorra, la comunicazione deve essere rituale ed indirizzata al destinatario corretto, che in questo caso era il domiciliatario eletto;
secondo la prospettazione della ricorrente, la notifica alla 2 parte personalmente sarebbe, invece, inidonea a far decorrere il termine per impugnare. Gli argomenti contenuti nella memoria sono manifestamente infondati, però il ricorso è comunque tempestivo, sia pure per un diverso motivo. In fatto, va rilevato che l’ordinanza impugnata è stata depositata il 23 dicembre 2025, e notificata al difensore via posta elettronica certificata il 29 dicembre 2025, ed al condannato personalmente in carcere il 30 dicembre;
il cancelliere ha attestato, mediante un timbro, il deposito del ricorso il 12 gennaio 2026. In conformità ai principi generali del sistema processuale (su cui v., per tutte, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01), la notifica a mani del condannato è idonea a far decorrere il termine per impugnare, però, a differenza di quanto ritenuto dal difensore, il termine di impugnazione era non di dieci, ma di quindici giorni, per cui il ricorso è tempestivo. Il termine di quindici giorni per l’impugnazione di questo tipo di provvedimenti si ricava, infatti, dal combinato disposto delle due norme generali degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., in quanto la disposizione speciale dell’art. 71-ter ord. pen. citato dalla difesa del ricorrente, che prevedeva il diverso termine di dieci giorni, pur non essendo stata espressamente abrogata, è stato, però, travolto dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, atteso che l'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice dispone che, in dette materie, "continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge", capo nel quale è appunto compreso l'art. 71-ter, che, pertanto, deve ritenersi non si "osservi" più, per ripetere l'espressione delle disposizioni di attuazione. La conclusione è da considerare pacifica nella giurisprudenza di legittimità, a partire almeno dalla pronuncia Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147 – 01, che ha ritenuto che “tale disposizione normativa è da ritenere non più operante, per le materie di competenza del tribunale di sorveglianza, per effetto dell'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale, secondo cui, in dette materie, <<continuano ad osservarsi le disposizioni della l. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo ii bis del titolo stessa legge>>, capo nel quale è appunto compreso l'art. 71 ter”. Ed, infatti, la giurisprudenza, anche recente, ritiene che “il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio” (Sez. 1, n. 31908 del 11/04/2023, Greco, Rv. 285016 - 01). Ne consegue che, considerata che la notifica al condannato è avvenuta il 30 dicembre 2025 e l’impugnazione è stata proposta il 12 gennaio 2026, il ricorso è tempestivo. Nel merito, però, come si anticipava, esso è infondato. 3 2. Il primo ed il secondo motivo, che censurano la dichiarazione di inammissibilità delle istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare, sono manifestamente infondati. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le istanze perchè il fine pena del condannato (7 maggio 2030) non è compatibile con i limiti massimi di pena residua previsti dagli artt. 47 e 47-ter ord. pen. Il ricorso deduce che, calcolando la liberazione anticipata virtuale per i semestri “maturati” e “maturabili”, si potrebbe scendere al di sotto quantomeno del limite di quattro anni di pena da espiare previsto per l’affidamento in prova. L’argomento è manifestamente infondato. Infatti, “a fini del computo della "pena da espiarsi in concreto", intesa come pena residua da scontare utile per l'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, si deve tener conto anche della liberazione anticipata già concessa” (Sez. 1, n. 780 del 10/02/1995, Lasen, Rv. 201020 - 01), ma non di quella astrattamente concedibile. L’indirizzo interpretativo è stato riproposto anche di recente nella pronuncia Sez. 7, n. 11643 del 26/02/2026, Iftime, n.m. che ha ritenuto che “l’affermazione secondo la quale nel residuo pena il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto computare anche l’eventuale liberazione anticipata richiesta è in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità”. Nel caso oggetto di questo giudizio, peraltro, il ricorso neanche deduce che vi sia una richiesta pendente di liberazione anticipata, ma solo, in modo molto vago, che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la liberazione anticipata “eventualmente maturabile”. Nè si può porre un problema di applicabilità al caso in esame della norma del comma 4-bis dell’art. 656 cod. proc. pen., inserita nel sistema dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, del d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 94, cin quanto tale previsione è destinata a regolare la diversa ipotesi del condannato che attende, libero, l’ordine di esecuzione (“il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata”). 3. Il terzo motivo, relativo al rigetto dell’istanza di semilibertà, è, invece, infondato. Il ricorso deduce che la condanna del ricorrente a 9 anni di reclusione per un tentato omicidio commesso in danno del fratello mediante un fucile illegalmente detenuto - che il Tribunale di sorveglianza ha utilizzato come coelemento di valutazione della pericolosità del ricorrente che renderebbe ancora prematura la concessione del beneficio - non avrebbe dovuto essere considerata perchè non è ancora passata in giudicato. L’argomento è infondato. Nella valutazione sull’ammissione ad una misura alternativa, infatti, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente tener conto delle pendenze processuali (cfr., da ultimo, 4 Sez. 1, n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia, n.m.), perchè al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale dell’accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della espiazione in misura alternativa (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 - 01). Il ricorso deduce che la non regolarità dell'occupazione dell’alloggio dove vivono i congiunti del ricorrente è irrilevante, perché la semilibertà comporta l’obbligo del rientro in carcere la notte, ma l’argomento è infondato, perchè attacca una parte non necessaria del percorso logico della decisione che ha fondato il diniego della misura alternativa sulla pericolosità del ricorrente, desunta dalla recente condanna, non ancora definitiva, per omicidio, nonchè dalle tre precedenti denunce per evasione da cui il ricorrente è stato prosciolto per particolare tenuità. Il ricorso deduce che l'espressione dell’ordinanza, secondo cui il programma trattamentale seguito dal detenuto non lo renderebbe maturo per la misura alternativa, non spiegherebbe quali obiettivi non sarebbero stati raggiunti, è infondato perchè, giudicando non ancora pronto il ricorrente al graduale reinserimento nella società a causa della condotta di tentato omicidio di cui è stato ritenuto responsabile, e delle tre evasioni, che gli sono state contestate e da cui è stato prosciolto per particolare tenuità, il Tribunale non ha fatto altro che dare applicazione concreta, senza incorrere in fratture logiche, alla norma attributiva del potere del comma 4 dell’art. 50 ord. pen., che dispone che “l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società”. 4. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del P.G., Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Anna Maria Pisano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare presentate dal condannato UA De AR e respinto quella di semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le prime due istanze per il mancato rispetto dei limiti massimi di espiazione della pena (il detenuto sta espiando la pena di 11 anni e 8 mesi di reclusione con fine pena al 7 maggio 2030), e respinto l’istanza di semilibertà, ritenendo il condannato ancora molto pericoloso, anche in ragione dei tre precedenti giudizi per evasione da cui è stato assolto per particolare tenuità, nonché dalla condanna - non ancora definitiva pendendo ricorso in cassazione - a 9 anni di reclusione per un tentato omicidio commesso in danno del fratello con un fucile calibro 12 illegalmente detenuto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16204 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 24/04/2026 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto le prime due istanze sono state dichiarate inammissibili soltanto perché il giudice ha omesso di applicare lo scorporo virtuale della liberazione anticipata che avrebbe consentito di portare la pena residua al di sotto dei quattro anni necessari a legittimare l’istanza di affidamento in prova. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sempre con riferimento al medesimo punto, perché il Tribunale non ha indicato quanta liberazione anticipata sia stata maturata dal condannato, quanta sia maturabile, e quale sia la pena residua dopo lo scorporo della stessa. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di semilibertà, in quanto il Tribunale ha desunto la pericolosità dalla circostanza che il ricorrente è stato condannato in appello a 9 anni di reclusione, il che, però, non tiene conto del fatto che la stessa non è definitiva;
i problemi di regolarizzazione dell'alloggio, pure citati nell’ordinanza, sono irrilevanti, perché la semilibertà comporta l’obbligo del rientro in carcere la notte;
l'espressione, poi, secondo cui il programma trattamentale seguito dal detenuto non lo renderebbe maturo per la misura alternativa non spiega quali obiettivi non sarebbero stati raggiunti. 3. Con requisitoria scritta, il P.G. Giulio Monferini, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. Anna Maria Pisano, ha rilevato l’irritualità della notifica dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e la conseguente tempestività del ricorso proposto. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Deve essere trattata in via preliminare la questione della tempestività del ricorso introdotta dalla stessa difesa del ricorrente nella memoria depositata in corso di giudizio di cassazione. In questa memoria la difesa del ricorrente ha evidenziato che, pur se l’art. 71-ter ord. pen. prevede un termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per proporre ricorso per cassazione, che nel caso in esame non sarebbe stato rispettato, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza è stata notificata alla parte personalmente presso la Casa circondariale, ma non al difensore, quale domiciliatario eletto, ed, affinché il termine decorra, la comunicazione deve essere rituale ed indirizzata al destinatario corretto, che in questo caso era il domiciliatario eletto;
secondo la prospettazione della ricorrente, la notifica alla 2 parte personalmente sarebbe, invece, inidonea a far decorrere il termine per impugnare. Gli argomenti contenuti nella memoria sono manifestamente infondati, però il ricorso è comunque tempestivo, sia pure per un diverso motivo. In fatto, va rilevato che l’ordinanza impugnata è stata depositata il 23 dicembre 2025, e notificata al difensore via posta elettronica certificata il 29 dicembre 2025, ed al condannato personalmente in carcere il 30 dicembre;
il cancelliere ha attestato, mediante un timbro, il deposito del ricorso il 12 gennaio 2026. In conformità ai principi generali del sistema processuale (su cui v., per tutte, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01), la notifica a mani del condannato è idonea a far decorrere il termine per impugnare, però, a differenza di quanto ritenuto dal difensore, il termine di impugnazione era non di dieci, ma di quindici giorni, per cui il ricorso è tempestivo. Il termine di quindici giorni per l’impugnazione di questo tipo di provvedimenti si ricava, infatti, dal combinato disposto delle due norme generali degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., in quanto la disposizione speciale dell’art. 71-ter ord. pen. citato dalla difesa del ricorrente, che prevedeva il diverso termine di dieci giorni, pur non essendo stata espressamente abrogata, è stato, però, travolto dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, atteso che l'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice dispone che, in dette materie, "continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge", capo nel quale è appunto compreso l'art. 71-ter, che, pertanto, deve ritenersi non si "osservi" più, per ripetere l'espressione delle disposizioni di attuazione. La conclusione è da considerare pacifica nella giurisprudenza di legittimità, a partire almeno dalla pronuncia Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147 – 01, che ha ritenuto che “tale disposizione normativa è da ritenere non più operante, per le materie di competenza del tribunale di sorveglianza, per effetto dell'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale, secondo cui, in dette materie, <<continuano ad osservarsi le disposizioni della l. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo ii bis del titolo stessa legge>>, capo nel quale è appunto compreso l'art. 71 ter”. Ed, infatti, la giurisprudenza, anche recente, ritiene che “il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio” (Sez. 1, n. 31908 del 11/04/2023, Greco, Rv. 285016 - 01). Ne consegue che, considerata che la notifica al condannato è avvenuta il 30 dicembre 2025 e l’impugnazione è stata proposta il 12 gennaio 2026, il ricorso è tempestivo. Nel merito, però, come si anticipava, esso è infondato. 3 2. Il primo ed il secondo motivo, che censurano la dichiarazione di inammissibilità delle istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare, sono manifestamente infondati. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le istanze perchè il fine pena del condannato (7 maggio 2030) non è compatibile con i limiti massimi di pena residua previsti dagli artt. 47 e 47-ter ord. pen. Il ricorso deduce che, calcolando la liberazione anticipata virtuale per i semestri “maturati” e “maturabili”, si potrebbe scendere al di sotto quantomeno del limite di quattro anni di pena da espiare previsto per l’affidamento in prova. L’argomento è manifestamente infondato. Infatti, “a fini del computo della "pena da espiarsi in concreto", intesa come pena residua da scontare utile per l'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, si deve tener conto anche della liberazione anticipata già concessa” (Sez. 1, n. 780 del 10/02/1995, Lasen, Rv. 201020 - 01), ma non di quella astrattamente concedibile. L’indirizzo interpretativo è stato riproposto anche di recente nella pronuncia Sez. 7, n. 11643 del 26/02/2026, Iftime, n.m. che ha ritenuto che “l’affermazione secondo la quale nel residuo pena il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto computare anche l’eventuale liberazione anticipata richiesta è in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità”. Nel caso oggetto di questo giudizio, peraltro, il ricorso neanche deduce che vi sia una richiesta pendente di liberazione anticipata, ma solo, in modo molto vago, che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la liberazione anticipata “eventualmente maturabile”. Nè si può porre un problema di applicabilità al caso in esame della norma del comma 4-bis dell’art. 656 cod. proc. pen., inserita nel sistema dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, del d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 94, cin quanto tale previsione è destinata a regolare la diversa ipotesi del condannato che attende, libero, l’ordine di esecuzione (“il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata”). 3. Il terzo motivo, relativo al rigetto dell’istanza di semilibertà, è, invece, infondato. Il ricorso deduce che la condanna del ricorrente a 9 anni di reclusione per un tentato omicidio commesso in danno del fratello mediante un fucile illegalmente detenuto - che il Tribunale di sorveglianza ha utilizzato come coelemento di valutazione della pericolosità del ricorrente che renderebbe ancora prematura la concessione del beneficio - non avrebbe dovuto essere considerata perchè non è ancora passata in giudicato. L’argomento è infondato. Nella valutazione sull’ammissione ad una misura alternativa, infatti, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente tener conto delle pendenze processuali (cfr., da ultimo, 4 Sez. 1, n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia, n.m.), perchè al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale dell’accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della espiazione in misura alternativa (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 - 01). Il ricorso deduce che la non regolarità dell'occupazione dell’alloggio dove vivono i congiunti del ricorrente è irrilevante, perché la semilibertà comporta l’obbligo del rientro in carcere la notte, ma l’argomento è infondato, perchè attacca una parte non necessaria del percorso logico della decisione che ha fondato il diniego della misura alternativa sulla pericolosità del ricorrente, desunta dalla recente condanna, non ancora definitiva, per omicidio, nonchè dalle tre precedenti denunce per evasione da cui il ricorrente è stato prosciolto per particolare tenuità. Il ricorso deduce che l'espressione dell’ordinanza, secondo cui il programma trattamentale seguito dal detenuto non lo renderebbe maturo per la misura alternativa, non spiegherebbe quali obiettivi non sarebbero stati raggiunti, è infondato perchè, giudicando non ancora pronto il ricorrente al graduale reinserimento nella società a causa della condotta di tentato omicidio di cui è stato ritenuto responsabile, e delle tre evasioni, che gli sono state contestate e da cui è stato prosciolto per particolare tenuità, il Tribunale non ha fatto altro che dare applicazione concreta, senza incorrere in fratture logiche, alla norma attributiva del potere del comma 4 dell’art. 50 ord. pen., che dispone che “l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società”. 4. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5