Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GA TA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 227/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 28/12/00 - R.G.N. 309/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe specificata, ha respinto l'appello della s.p.a. OV DE TA avverso la decisione pretorile di accoglimento della domanda proposta dall'odierno intimato intesa ad ottenere la corresponsione di differenze retributive a titolo di rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, di quanto corrisposto per il ed, premio di esercizio.
I giudici di merito hanno ritenuto che il premio in questione, con la privatizzazione del rapporto e la sua contrattualizzazione, sia divenuto un emolumento di carattere retributivo al pari della tredicesima mensilità, come dimostrato, alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva, dalla obbligatorietà, continuità e fissità della erogazione e dalla sua estraneità alla natura ed entità delle mansioni.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società (ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) deducendo un unico motivo di impugnazione, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Non v'è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli art. 14 della legge n. 829 del 1973, 7 della legge n. 75 del 1980, 21 della legge n. 210 del 1985, 1 del decreto legge n. 386 del 1991, 13 del decreto legge n. 98 del 1995, 2120 e 2121 c.c., 12 delle preleggi e 1362 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, la società ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia considerato che l'indennità di buonuscita dei ferrovieri resta regolata dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973, pur dopo la privatizzazione del rapporto e fino a tutto il 31 dicembre 1995, così come previsto dall'art. 21 della legge n. 210 del 1985 e dalle successive disposizioni di cui ai decreti-legge n. 386 del 1991 (convertito in legge n. 35 del 1992) e n. 98 del 1995 (convertito in legge n. 204 del 1995), nonché dalle stesse previsioni della contrattazione collettiva, che richiamano appunto il predetto art. 14 ai fini del calcolo della buonuscita ed escludono, perciò, da tale calcolo le erogazioni diverse dall'ultimo stipendio (o dall'assegno pensionabile e dal compenso per ex combattenti), salve le successive modifiche legislative che hanno riguardato la tredicesima mensilità e non il premio in questione (legge n. 75 del 1980). Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, l'OP di previdenza e di assistenza per i ferrovieri DE TA (OPAFS) era tenuta a corrispondere "ai dipendenti cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti". L'assunzione dell'obbligo della buonuscita - finanziata mediante l'utilizzazione delle entrate patrimoniali specificamente previste (ritenute sugli stipendi, contributi ordinari dell'azienda, interessi sui prestiti ai dipendenti e altri introiti di gestione) - rientrava tra le finalità dell'OP, specificamente indicate dall'art. 2 della stessa legge n. 829 del 1973 ed aventi un carattere manifestamente previdenziale e assistenziale (oltre la buonuscita gli assegni per i dipendenti divenuti inidonei al servizio, i sussidi agli orfani, gli assegni di malattia ecc).
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle OV DE TA (legge 17 maggio 1985 n. 210) e della estinzione dell'OP, fissata al 1 giugno 1994, l'indennità di buonuscita è stata posta a carico della datrice di lavoro s.p.a. OV DE TA (art. 1, quarantatreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537).
Fino al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti già iscritti all'OP (avente natura di retribuzione differita ma comunque con funzione previdenziale: cfr. Corte cost. 19 maggio 1993 n. 243), anche se erogato direttamente dalla datrice di lavoro, è rimasto regolato dalla vecchia disciplina, di cui al citato art. 14 della legge n. 829 del 1973, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto legge 1 aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995 n. 204, trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Come recentemente rilevato da questa Corte con sentenze 10 maggio 2002 n. 6738 e 28 marzo 2003 n. 4781, fino alla predetta data del 31 dicembre 1995 ogni questione in merito al calcolo dell'indennità di buonuscita, e quindi anche alla computabilità del premio di esercizio, è legislativamente risolta nel senso della esclusione dalla base di calcolo di tale indennità di ogni emolumento diverso da quelli indicati nel citato art. 14 della legge n. 829 del 1973 e nelle successive modifiche legislative (art. 8 della legge 20 marzo 1980 n. 75 e art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, che hanno aggiunto alla base di calcolo della buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilità e la percentuale del 60% dell'indennità integrativa speciale), conseguendone altresì che, fino alla medesima data, la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità alla previsione di legge, senza poter prevedere una disciplina autonoma e diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausole.
Nella controversia in esame è incontestato che il dipendente ebbe a cessare dal servizio prima della suddetta data del 31 dicembre 1995, secondo il relativo accertamento operato nella sentenza impugnata, sicché la disciplina di riferimento per il calcolo della buonuscita è rimasta quella legale, peraltro esplicitamente richiamata dalla contrattazione collettiva (v. art. 96, terzo comma, c.c.n.l. 1990/92). Alla stregua di tale disciplina, il premio di esercizio, che non è richiamato fra gli emolumenti tassativamente indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973, deve ritenersi escluso dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
Va considerato, al riguardo, come il termine di "ultimo stipendio mensile", indicato nella citata disposizione, non indichi una nozione onnicomprensiva, riferita, cioè, ad ogni elemento retributivo, com'è dimostrato dal fatto che la tredicesima mensilità, indicata dalla contrattazione collettiva come elemento aggiuntivo della retribuzione (al pari del premio di esercizio: v. art. 33 del c.c.n.l. 1990/92), è stata successivamente inserita nella base di calcolo della buonuscita a seguito di uno specifico intervento legislativo (art. 8 della legge n. 75 del 1980 cit), che non ha invece riguardato altri elementi retributivi, quale appunto il premio di esercizio.
Appare del tutto ininfluente, perciò, che il suddetto premio abbia gradualmente acquisito i caratteri tipici della retribuzione, divenendo un corrispettivo obbligatorio, determinato e continuativo, dato che, come s'è visto, la disciplina legale applicabile alla fattispecie prescinde dalla natura retributiva o meno, ai fini della individuazione degli elementi che compongono la base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, che pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla società, deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dal Gallo.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del Gallo. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004