Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
E DE POP LO ITA025 16 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA REMADICASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE NEGATURIA SERVITUTIS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AR SPADONE Presidente R.G.N. 22010/98 5185 -- Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. Rep. 850 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 23/11/00 Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal S ig. 6000 per diritti L. SE NT ENZA il 21 FEB 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: AL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato RI EDOARDO, che lo difende unitamente 3000 all'avvocato MERLO GIACOMO, giusta delega in atti;
ANCELLERIA ricorrente
contro
CG074041 PA GU, PA MA, PA IA, PA AN LIRE 3000 LINA, PA NO, PA IA, PA IO, CANCELLERIA elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 2000 19, presso lo studio dell'avvocato ANGIUS PAOLO, che CG074042 li difende unitamente all'avvocato MOSER TULLIO, 1910 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. ANGIOS giusta delega in atti;
per diritti L. 600 - controricorrenti 285-01 IL CANCELLIERE nonchè
contro
PA OS RI;
- intimata avverso la sentenza n. 268/98 del Tribunale di TRENTO, depositata il 21/04/98; ----- udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 2000 CANCELLERIA udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato RD RI, difensore del BE235803 l'accoglimento delricorrente che ha chiesto LIRE 2000 CANCELLER ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per BE235804 il rigetto del ricorso. LIRE 2000 CANCELLERIA BE235805 -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 16/3/1993 OL ID, comproprietario con i fra- telli di un terreno (p.f. 1687/2 C.C. Pergine), agiva in "negatoria servitutis"
contro
RO LI deducendo che questi, senza titolo, esercitava il transito a piedi e con veicoli su una parte del detto terreno per accedere al fondo (p.f. 1696/10 e p.ed. 1276 C.C. Pergine) di sua proprietà. Il convenuto, costituitosi, formulava domanda riconvenzionale di usuca- pione del diritto di passo sulla p.f. 1687/2 per cui integrava il contraddittorio nei confronti degli atri comproprietari del fondo servente i quali, intervenuti in causa, contestavano la pretesa del convenuto e aderivano alla domanda dell'attore. L'adito pretore di Trento, con sentenza 219/95, accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù. Avverso la detta sentenza i soccombenti proponevano gravame al quale resisteva il RO. Il tribunale di Trento, con sentenza 21/4/1998, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata decisione, accoglieva la domanda di "negatoria servitutis”. Osservava il giudice di secondo grado: che, come risultava dalle planimetrie prodotte, il fondo RO non confinava con la stradina di proprietà OL;
che detta stradina terminava sulla proprietà EN la quale era recintata con un muro che la separava dalla proprietà RO;
che, durante tutto il periodo in cui tale muro di cinta era stato presente sui luoghi, l'appellato non poteva utilizzare la stradina in questione, transitando attraverso il terreno di proprietà EN, per accedere al proprio fondo;
che la presenza del muro di cinta era confermata dal teste EN UD il quale 3 aveva riferito che la stradina dei OL terminava con il muro di proprietà di esso teste;
che dall'esame delle planimetrie prodotte dalle parti doveva escludersi la possibilità per chi proveniva dalla stradina OL di accedere al fondo del RO attraverso la proprietà EN recintata da un muro;
che, dall'analisi delle risultanze probatorie, doveva affermarsi l'impossibilità per la dante causa del RO di transitare sulla strada dei OL per accedere al suo fondo attraverso quello EN per il periodo di presenza del muro di cinta (dal 1967 fino al 1973 ); che non era possibile affermare la maturazione, in capo alla dante causa del RO ed a quest'ultimo, dell'acquisto per usu- capione del diritto di servitù di passaggio, mancando sul punto una prova idonea circa l'utilizzo continuativo per il tempo richiesto dalla legge;
che al riguardo le prove erano contraddittorie ed equivoche;
che, come risultava provato, il RO da quando aveva iniziato a costruire un edificio sul fon- do di sua proprietà ( maggio 1973) era sempre transitato sulla stradina in questione, ma il tempo trascorso fino all'introduzione della causa ( marzo 1993) non raggiungeva la durata richiesta dalla legge;
che non risultavano provati transiti del RO anteriori all'epoca dell'inizio della costruzione della sua casa. La cassazione della sentenza del tribunale di Trento è stata chiesta da RO LI con ricorso affidato a sei motivi illustrati da memoria. ID, AR, LI, DE, IN, NA IN e ID OL hanno resistito con controricorso. OL MA OS non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso RO LI, denunciando violazione e/o falsa applicazione “dell'articolo 1160 c.c.", deduce che il tribunale, per ef- fetto di una superficiale ed incompleta lettura delle risultanze probatorie, non ha considerato che il muro divisorio tra la proprietà EN ed il fondo di esso ricorrente è posto dopo la stradina in questione ed a termine di essa e, quindi, non ha mai impedito né impedisce di transitare sul fondo OL og- getto della intervenuta usucapione della servitù di passo. Il tribunale, peral- tro, non ha tenuto conto che il detto muretto, abbattuto durante i lavori di costruzione della casa, è stato poi ricostruito con conseguente passaggio di esso ricorrente, negli anni successivi, come affermato dagli stessi testi OL. Ciò dimostra l'irrilevanza dell'esistenza del muretto sul fondo EN in quanto inidoneo ad impedire il passaggio sul fondo OL. Inoltre esso Pal- laoro ha ottenuto la licenza per la costruzione della sua casa indicando come accesso la strada del fondo OL: è pertanto palese la violazione "dell'articolo 1160 c.c.". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applica- zione dell'articolo 1142 c.c. sostenendo che, secondo quanto emerso dalla prova testimoniale, la dante causa di esso RO (RO FA ) per accedere al proprio fondo è sempre passata con veicoli per la stradina in questione. Inoltre, tenuto conto del possesso sicuramente attuale di esso ri- corrente, risalente al 1973, il possesso intermedio deve presumersi a norma dell'articolo 1142 c.c. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione "dell'articolo 1061 c.c." per non aver il tribunale considerato che in passato 5 OL ET, allora proprietario del fondo servente, aveva arretrato la re- cinzione del suo fondo in modo da mantenere libera una striscia di circa tre metri nel rispetto di una servitù di passo esercitata sia da esso RO LI che dalla sua dante causa RO FA. Con il quarto motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1146 c.c., il ricorrente sostiene che il tribunale ha errato nel ne- gare la possibilità di congiungimento del possesso della servitù di passo sulla stradina in questione da parte della dante causa di esso RO LI (RO FA) precedente proprietaria del fondo dominante. Ad avviso del ricorrente tale possesso risulta confermato dai testi ER VI e GA IT ed è indiscutibile la continuità, senza interruzione, tra il possesso di esso RO e quello della sua dante causa: da ciò la conseguente applica- zione dei principi in tema di successione e di accessione nel possesso. Pe- raltro, secondo il ricorrente, la sua dante causa RO FA aveva già usucapito il diritto di passo essendo proprietaria del fondo dominante e tran- sitando sulla stradina sin dagli anni 40. Con il quinto motivo il RO denuncia omessa, insufficiente o comun- que contraddittoria motivazione sul punto decisivo concernente il sopra ri- chiamato muro EN. In proposito, ad avviso del ricorrente, il tribunale ha preso in considerazione una testimonianza ( quella di ER GI) che il pretore, unico a poterne valutare l'attendibilità avendola assunta diretta- mente, aveva ritenuto non veritiera. Inoltre, secondo il RO, univoche sono le testimonianze dei testi ER, EN e GA sulla circostanza del transito da sempre di RO FA e di esso ricorrente sulla strada di pro- prietà OL. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta interdipendenza e connessione logica in quanto, pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge (peraltro con inesatta indicazione di norme relative all'usucapione di beni mobili o di universalità di mobili e non di beni immobili ), si risol- vono essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del me- rito della causa ed hanno ad oggetto principalmente l'apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie che è riservato al giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se, come appunto nella specie, sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legit- timità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una con- grua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Il ricor- rente ha contrastato l'attività svolta dal giudice di secondo grado con riferi- mento alla lettura ed all'esame delle risultanze probatorie e, in particolare, delle prove testimoniali concernenti: la descrizione dello stato dei luoghi;
l'ubicazione e le caratteristiche tecniche del muro divisorio tra la proprietà EN e quella del RO;
la data di inizio del possesso della servitù di pas- saggio da parte del ricorrente e della sua dante causa;
il comportamento del precedente proprietario del fondo servente confermativo dell'esistenza della servitù in questione. Occorre in proposito osservare che, come più volte affermato da questa Corte, l'accertamento relativo al possesso ad usucapionem manifestato nei suoi elementi costitutivi, alla rilevanza delle prove, alla validità ed alla uni- vocità degli elementi probatori raccolti circa il possesso idoneo ai fini 7 dell'usucapione, al decorso ed alla determinazione del tempo utile al verifi- carsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto come nel caso in esame da motivazione 1 congrua ed immune da vizi logici e giuridici. E' del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità che si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice del merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza un'approfondita disamina logico-giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalle parti. Si ha poi motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudi- ce del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero in caso di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ra- tio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni delle parti sul valore e sul significato attribuito dal giudice del merito agli elementi delibati. Spetta poi solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio con- vincimento, apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concluden- za, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Il giudice del merito è infatti libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del re- lativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento 8 nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro com- plesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzio- nati o non accolti, anche se allegati, purché (come appunto nella specie ) ri- sulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pur per implicito, a quelli utilizzati. La decisione di cui si chiede l'annullamento è del tutto corretta e si sot- trae alle critiche di cui è stata oggetto. Come riportato nella esposizione in fatto che precede, il tribunale di Trento, con motivato apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie precisate nella decisione impugnata, ha escluso la possibilità per la dante causa del ricorrente di transitare per la strada dei OL nel periodo dal 1967-1970 sino al 1973 ed ha ritenuto non maturato ( al momento dell'inizio della controversia in esame) in favore del ricorrente e della sua dante causa l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio. Il giudice di appello ha proceduto ad un attento, approfondito e meticolo- so esame sia di quanto dedotto dalle parti, sia delle risultanze istruttorie ed è giunto alle dette conclusioni attraverso un ragionamento ineccepibile, dando conto delle proprie valutazioni ed esponendo le ragioni del suo convinci- mento con argomenti adeguati e coerenti. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito di- scutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 9 Le censure mosse dal ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, ol- tre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità. Il ricorso è infatti carente per non aver il RO riportato e precisato il contenuto specifico e completo delle risultanze processuali genericamente indicate in ricorso ( prove documentali e testimoniali) che sarebbero state ignorate o mal esaminate dal tribunale e che sarebbero decisive: per una più precisa descrizione dello stato dei luoghi;
per escludere ogni rilevanza all'esistenza del muretto di divisione di cui sopra in quanto non impeditivo dell'esercizio della servitù di passaggio;
per affermare sia il possesso ultra- ventennale della servitù di passaggio da parte della dante causa del ricor- rente, sia la presunzione di possesso del RO e sia la successione nel possesso tra questi e la sua dante causa. Tale omissione non consente né di ricostruire il senso complessivo delle prove documentali genericamente ri- chiamate nella censura in esame né di verificare l'incidenza causale del la- mentato difetto di motivazione ( in quanto omessa, o insufficiente o con- traddittoria) e la decisività delle prove non ( o mal ) considerate in quanto relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controver- sia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, con- trastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convin- cimento si è formato, onde la “ratio decidendi" venga a trovarsi priva di ba- se. 10 In proposito occorre ribadire che per poter configurare il vizio di motiva- zione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rap- porto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la solu- zione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Pertanto, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea va- lutazione delle risultanze probatorie e delle circostanze di fatto acquisite al processo, ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto completo di dette risul- tanze probatorie e circostanze di fatto indicando le ragioni del carattere de- cisivo dell'asserito vizio di valutazione: nella specie il ricorrente non ha ot- temperato al detto onere. Deve inoltre evidenziarsi che dalla motivazione dell'impugnata sentenza ( i cui tratti salienti sono stati riportati nella parte narrativa che precede ) ri- sulta chiaro come il giudice di appello, nel porre in risalto gli elementi favo- revoli alla tesi dei OL, abbia implicitamente espresso una valutazione ne- gativa per quelli prospettati a sostegno della tesi contraria. Deve inoltre evidenziarsi che il ricorrente, con la tesi concernente gli er- rori che sarebbero stati commessi alla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa con riferimento alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesi- stenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene ( come 11 nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità ( sentenze 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). 69000 In definitiva devono ritenersi del tutto insussistenti le asserite violazioni 310000 di legge denunciate nel motivo di ricorso in esame e che presuppongono una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella ineccepibilmente effettuata dalla corte territoriale. Dal rigetto dei primi cinque motivi di ricorso deriva il rigetto anche del sesto con il quale il RO sostiene che la sentenza impugnata - per effetto della riconosciuta fondatezza delle censure prospettate con il ricorso - deve essere cassata anche con riferimento al capo concernente il governo delle spese dei giudizi di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquida- no nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessi- ve lire oltre lire 3.000.000 a titolo di onorari.273.000 Roma 23 novembre 2000 Il presidente Il consigliere, estensore Melan Spratorta IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANTE 21 FEB. 2001 IL CANCELIVERE Roma 12