Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
Sussiste il delitto di furto consumato e non tentato allorché le forze dell'ordine, per le caratteristiche della situazione concreta, non siano libere di intervenire prima del compimento dell'azione criminosa ma solo successivamente all'impossessamento della "res" da parte del soggetto attivo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la statuizione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrato il delitto di furto consumato nei confronti dell'imputato che aveva asportato un cellulare da un'autovettura sotto lo sguardo dei carabinieri che lo avevano visto nell'atto di rompere il cristallo della vettura quando la distanza intercorrente rendeva impossibile un loro intervento immediato per interrompere l'azione criminosa sicché solo in seguito all'impossessamento del cellulare da parte dell'autore del furto e mentre quest'ultimo si allontanava dal luogo del commesso reato è stato possibile raggiungerlo e bloccarlo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2008, n. 40697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40697 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
4069 7 /08 REPUBBLICA ITALIANA 1c IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOMENICO NARDI Presidente Udienza pubblica
1. Dott. MARIO ROTELLA Consigliere del 23/09/08
SENTENZA 2. " PAOLO OLDI Cons. Relatore
N. 3449 3. " STEFANO PALLA Consigliere
R.G.N.13838/08 4. " ANTONIO DIDONE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU OV N. IL 22/12/1955
avverso la SENTENZA del 10/01/2008
CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZ. DIST. di SASSARI
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consi-
gliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. An-
tonio Mura
che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limita-
tamente alla mancata trattazione del motivo concernente la misura di sicurezza;
inammissibile nel resto;
Udito il difensore Avv. Maurizio Serra
1 GR.
Con sentenza in data 10 gennaio 2008 la Corte d'Appello di Cagliari, se- zione distaccata di Sassari, confermando la decisione assunta dal Tribunale di
Sassari, sezione distaccata di Alghero, ha riconosciuto OV UZ re-
sponsabile del delitto di furto pluriaggravato di un telefono cellulare, asportato da un'autovettura in sosta;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alle pene di legge, nonché l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, stanti le sue condizioni di seminfermità mentale.
Il UZ era stato bloccato e arrestato in flagranza dai carabinieri di
Alghero mentre si allontanava dal luogo del furto.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difenso-
re, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente sostiene essersi trattato di furto non con- sumato, ma tentato, essendosi compiuto sotto lo sguardo dei carabinieri, i quali avevano immediatamente provveduto all'arresto.
Col secondo motivo il UZ denuncia carenza di motivazione in or-
dine alla determinazione della pena.
Col terzo motivo lamenta che non sia stata presa in considerazione la sua richiesta di sostituzione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, col ripristino della libertà vigilata.
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ciò non è a dirsi del primo motivo, la cui inammissibilità per manifesta infondatezza discende dal principio, da tempo enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15 marzo 1995, Maciocchi e altri), secondo cui non si configu- ra un'ipotesi di delitto tentato, ma consumato, quando le forze dell'ordine, per le caratteristiche della situazione concreta, non siano libere di intervenire prima del compimento dell'azione criminosa;
ciò è quanto si riscontra nel caso di specie, in cui secondo quanto accertato in sede di merito - i carabinieri hanno visto il
UZ nell'atto di rompere il cristallo di un'autovettura quando la distanza intercorrente rendeva impossibile un loro immediato intervento per interrompere l'azione criminosa;
solo dopo che si era realizzato l'impossessamento della res da parte dell'autore del furto, il quale già stava allontanandosi dal luogo del commesso reato, è stato possibile raggiungerlo e bloccarlo.
2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. In base a un prin- cipio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, "il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e se- condo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (così Cass. 13 novembre 1997, Ambrosino;
v. anche le più re- centi Cass. 7 febbraio 2003, Zanotti e altri;
Cass. 20 gennaio 2003, Vigevano e altri). Orbene, nella sentenza di primo grado le ragioni che hanno indotto il giu- dice ad irrogare la pena in misura superiore al minimo edittale sono chiaramente esplicitate attraverso il riferimento alla sensibile gravità del reato e alla capacità
a delinquere dell'imputato, dimostrata anche dai suoi molteplici e specifici precedenti penali. Non avendo i motivi di appello recato alcun elemento signifi- cativo a contrastare la ratio decidendi di cui sopra, il giudice di secondo grado non aveva la necessità di sviluppare ulteriori argomenti a sostegno della decisio- ne confermata, sufficiente essendo a tal fine il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p..
Merita, invece, accoglimento il terzo motivo. A supporto della conferma- ta applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di cu- stodia la Corte d'Appello non ha svolto alcuna motivazione, avendo del tutto omesso di prendere in considerazione l'argomento. Ad esso, tuttavia, l'atto di appello del difensore dell'imputato aveva dedicato ampio spazio, illustrando ar- ticolatamente le ragioni della propria richiesta di sostituzione della misura con quella della libertà vigilata: sicché l'omessa risposta da parte del collegio di se- condo grado si traduce in una carenza motivazionale, che rende necessario l'an- nullamento in parte qua della sentenza. Il giudice di rinvio, che si designa in al- tra sezione della Corte d'Appello di Cagliari, provvederà sulla predetta istanza nella sua piena libertà di apprezzamento.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata trattazione del motivo di appello concernente la misura di sicurezza, con rinvio ad altra se- zione della Corte di Appello di Cagliari per nuovo esame su detto specifico pun- to. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008. IL CONSIGLIERE EST.
Parli CS1.
IL PRESIDENTE
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Depositata in Cancelleria
Roma, li ....... 3.1.ОТ.Т., 2008
E
R
ELLIERE P
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