Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2016, n. 12644
CASS
Sentenza 14 gennaio 2016

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Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è in rapporto di specialità rispetto a quello di omissione di soccorso, in quanto, a differenza di quest'ultimo che punisce chiunque si trovi occasionalmente a contatto diretto con una persona in stato di pericolo, sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata con la quale i giudici avevano qualificato come "omissione di soccorso", anziché "abbandono di persona incapace", la condotta dell'imputato che, rientrato a casa e trovata la moglie in gravissime condizioni di salute, aveva omesso di prestarle assistenza e di chiedere soccorso).

Commentari3

  • 1Art. 591 - Abbandono di persone minori o incapaci
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di abbandono di persone minori o incapaci sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (Sez. 5, 12644/2016). Ai fini della realizzazione del delitto di cui all'art. 591, il necessario "abbandono" è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, …

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  • 2Abbandono di persone minori o incapaci ex art. 591 c.p.
    Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/

    L'abbandono di persone minori o incapaci è disciplinato all'art. 591 c.p. il quale è inserito nel libro secondo dei delitti in particolare, titolo dodicesimo. La norma prevede “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto …

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  • 3Abbandono di incapace: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 giugno 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2016, n. 12644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12644
Data del deposito : 14 gennaio 2016

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