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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2023, n. 8077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8077 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AZ TA ID VI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 25/5/2021 dalla Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale MA De LI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Valerio Provaroni, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, ia Corte di appello di Perugia dichiarava l'intervenuta prescrizione in ordine ai fatti avvenuti prima de 25/11/2008, confermando la condanna per il delitto di peculato limitatamente alle appropriazioni di denaro commesse dall'imputata fino al giugno 2013, con Penale Sent. Sez. 6 Num. 8077 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 07/12/2022 conseguente rimodulazione della pena. La sentenza riteneva accertato che la AZ, in qualità di addetta all'ufficio anagrafe del Comune di Narni, si era appropriata di una somma, genericamente quantificata per l'intero periodo in contestazione nell'importo di €28.000,00, non riversando alla cassa dell'ente i diritti dovuti dai cittadini per il rilascio della carta d'identità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'imputata, formulando tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità del capo di imputazione, per indeterminatezza dello stesso, sul presupposto che la generica indicazione dell'ammontare complessivo dell'appropriazione, senza alcuna indicazione neppure delle somme sottratte per ciascun anno, avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che le sentenze di merito si fondavano in gran parte sulle deposizioni rese dalle testi RV e GN, entrambi dirigenti comunali negli anni in cui si erano verificate le appropriazione di denaro. Sostiene la ricorrente che le predette testi non potevano essere ritenute estranee rispetto al fatto, posto che erano loro a ricevere le rimesse in denaro e, quindi, avevano la disponibilità dello stesso fino al successivo riversamento in tesoreria. In astratto, quindi, le testi potevano ritenersi a loro volta attinte da elementi di sospetto, legittimante l'interruzione della deposizione e l'escussione in diversa veste. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione rappresentando come la Corte di appello avrebbe illogicamente pretermesso di considerare che, all'epoca dei fatti, non vi era alcun controllo circa la corrispondenza tra le carte di identità emesse ed i diritti riscossi;
l'imputata si era assentata per diversi periodi, nel corso dei quali gli altri dipendenti avevano utilizzato le sue credenziali di accesso al computer e, quindi, non vi era certezza della riferibilità degli ammanchi;
difettava un sistema di tracciamento del denaro, sicchè le appropriazioni potevano ben essere intervenute anche dopo la consegna del denaro da parte dell'imputata. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2 2. Il primo motivo di ricorso ripropone la questione di nullità per indeterminatezza del capo di imputazione, nella parte in cui non specifica i periodi temporali nel corso dei quali si sarebbero verificate le singole appropriazioni di denaro. Si assume che l'indicazione della somma complessivamente sottratta renderebbe di per sé generica l'imputazione, impedendo l'esercizio del diritto di difesa. L'eccezione è stata rigettata nei precedenti gradi di giudizio con motivazione immune da censure. In particolare, la Corte di appello ha chiarito che, pur difettando l'indicazione dell'ammontare oggetto di appropriazione suddiviso per i singoli anni oggetto di contestazione, il fatto doveva ritenersi sufficientemente specificato, anche perché la AZ era l'unica dipendente che svolgeva servizio, continuativamente e senza considerevoli periodi di assenza, presso la sede di Narni Scalo. La funzione della contestazione è quella di circoscrivere l'oggetto del giudizio ed indicare gli addebiti dai quali l'imputato deve difendersi, pertanto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione (Sez.2, n. 16817 del 27/3/2008, Muro, Rv. 239758; di recente Sez.5, n. 10033 del 19/1/2017, Ioghà, Rv. 269455). Applicando tale principio al caso di specie, ne consegue che gli elementi essenziali dell'imputazione, concernenti la descrizione e le modalità della condotta, erano sufficientemente indicati, sicchè l'eccezione di nullità è stata correttamente ritenuta infondata. 3. Il secondo motivo di ricorso tende a dimostrare che le dipendenti GN e PI, avendo libero accesso alla cassaforte dell'ufficio centrale presso il quale venivano riversate le somme riscosse dalla AZ, non potevano essere sentite quali testimoni, in quanto le predette ben avrebbero potuto appropriarsi del denaro e, quindi, avrebbero potuto assumere la veste di indagate. La tesi non è condivisibile, dovendosi ribadire il principio secondo cui allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez.U, n. 15208 del 25/2/200 Mills, Rv. 246584). Nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure dedotto se la questione 3 relativa all'eventuale incompatibilità a testimoniare sia stata dedotta in primo grado, all'atto dell'escussione delle testi GN e PI. In ogni caso, la Corte di appello ha espressamente motivato sulle ragioni per cui non vi erano elementi per ritenere il coinvolgimento delle predette e, quindi, legittimamente le stesse sono state escusse quali testimoni. Del resto, la ricorrente si è limitata ad ipotizzare l'astratta possibilità che la GN e la PI potessero essersi appropriate del denaro, sostenendo una mera eventualità contraddetta da tutti i restanti argomenti che hanno fatto emergere l'esclusiva riferibilità del fatto all'odierna imputata. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto. In base all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per far valere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, vizi che devono risultare dal testo del provvedimento impugnato. La suddetta norma è costantemente interpretata nel senso di ritenere che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). Quanto detto comporta che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n.5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601). 4.1. Nel caso di specie, la ricorrente ripropone elementi a suo dire idonei a far sorgere il dubbio che le appropriazioni fossero state commesse da altri, ma in tal modo non si confronta con la stringente motivazione contenuta nelle conformi sentenze di merito. In particolare, non si tiene conto che la AZ - quanto meno per l'ultima parte della condotta - ha confessato di essersi appropriata delle somme versate dagli utenti che chiedevano il rilascio della carta d'identità. Tanto meno la ricorrente si confronta con la puntuale ricostruzione del fatto, mediante la quale è stata analiticamente descritta la modalità seguita per non far risultare il rilascio 4 Il Presklente Il Consigliere estensore delle carte di identità e, in tal modo, celare l'appropriazione delle somme versate dai privati. Non è censurabile neppure l'affermata riconducibilità della condotta esclusivamente alla AZ, anche in considerazione del fatto che l'imputata era la sola a svolgere servizio presso la sede di Narni Scalo. In definitiva, l'accertamento in punto di fatto risulta essere immune da censure, non potendo trovare accoglimento le ipotesi alternative - smentite dall'istruttoria svolta e motivatamente non recepite dalle sentenze di merito - riproposte dalla ricorrente in sede di legittimità. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna deMcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale MA De LI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Valerio Provaroni, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, ia Corte di appello di Perugia dichiarava l'intervenuta prescrizione in ordine ai fatti avvenuti prima de 25/11/2008, confermando la condanna per il delitto di peculato limitatamente alle appropriazioni di denaro commesse dall'imputata fino al giugno 2013, con Penale Sent. Sez. 6 Num. 8077 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 07/12/2022 conseguente rimodulazione della pena. La sentenza riteneva accertato che la AZ, in qualità di addetta all'ufficio anagrafe del Comune di Narni, si era appropriata di una somma, genericamente quantificata per l'intero periodo in contestazione nell'importo di €28.000,00, non riversando alla cassa dell'ente i diritti dovuti dai cittadini per il rilascio della carta d'identità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'imputata, formulando tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità del capo di imputazione, per indeterminatezza dello stesso, sul presupposto che la generica indicazione dell'ammontare complessivo dell'appropriazione, senza alcuna indicazione neppure delle somme sottratte per ciascun anno, avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che le sentenze di merito si fondavano in gran parte sulle deposizioni rese dalle testi RV e GN, entrambi dirigenti comunali negli anni in cui si erano verificate le appropriazione di denaro. Sostiene la ricorrente che le predette testi non potevano essere ritenute estranee rispetto al fatto, posto che erano loro a ricevere le rimesse in denaro e, quindi, avevano la disponibilità dello stesso fino al successivo riversamento in tesoreria. In astratto, quindi, le testi potevano ritenersi a loro volta attinte da elementi di sospetto, legittimante l'interruzione della deposizione e l'escussione in diversa veste. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione rappresentando come la Corte di appello avrebbe illogicamente pretermesso di considerare che, all'epoca dei fatti, non vi era alcun controllo circa la corrispondenza tra le carte di identità emesse ed i diritti riscossi;
l'imputata si era assentata per diversi periodi, nel corso dei quali gli altri dipendenti avevano utilizzato le sue credenziali di accesso al computer e, quindi, non vi era certezza della riferibilità degli ammanchi;
difettava un sistema di tracciamento del denaro, sicchè le appropriazioni potevano ben essere intervenute anche dopo la consegna del denaro da parte dell'imputata. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2 2. Il primo motivo di ricorso ripropone la questione di nullità per indeterminatezza del capo di imputazione, nella parte in cui non specifica i periodi temporali nel corso dei quali si sarebbero verificate le singole appropriazioni di denaro. Si assume che l'indicazione della somma complessivamente sottratta renderebbe di per sé generica l'imputazione, impedendo l'esercizio del diritto di difesa. L'eccezione è stata rigettata nei precedenti gradi di giudizio con motivazione immune da censure. In particolare, la Corte di appello ha chiarito che, pur difettando l'indicazione dell'ammontare oggetto di appropriazione suddiviso per i singoli anni oggetto di contestazione, il fatto doveva ritenersi sufficientemente specificato, anche perché la AZ era l'unica dipendente che svolgeva servizio, continuativamente e senza considerevoli periodi di assenza, presso la sede di Narni Scalo. La funzione della contestazione è quella di circoscrivere l'oggetto del giudizio ed indicare gli addebiti dai quali l'imputato deve difendersi, pertanto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione (Sez.2, n. 16817 del 27/3/2008, Muro, Rv. 239758; di recente Sez.5, n. 10033 del 19/1/2017, Ioghà, Rv. 269455). Applicando tale principio al caso di specie, ne consegue che gli elementi essenziali dell'imputazione, concernenti la descrizione e le modalità della condotta, erano sufficientemente indicati, sicchè l'eccezione di nullità è stata correttamente ritenuta infondata. 3. Il secondo motivo di ricorso tende a dimostrare che le dipendenti GN e PI, avendo libero accesso alla cassaforte dell'ufficio centrale presso il quale venivano riversate le somme riscosse dalla AZ, non potevano essere sentite quali testimoni, in quanto le predette ben avrebbero potuto appropriarsi del denaro e, quindi, avrebbero potuto assumere la veste di indagate. La tesi non è condivisibile, dovendosi ribadire il principio secondo cui allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez.U, n. 15208 del 25/2/200 Mills, Rv. 246584). Nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure dedotto se la questione 3 relativa all'eventuale incompatibilità a testimoniare sia stata dedotta in primo grado, all'atto dell'escussione delle testi GN e PI. In ogni caso, la Corte di appello ha espressamente motivato sulle ragioni per cui non vi erano elementi per ritenere il coinvolgimento delle predette e, quindi, legittimamente le stesse sono state escusse quali testimoni. Del resto, la ricorrente si è limitata ad ipotizzare l'astratta possibilità che la GN e la PI potessero essersi appropriate del denaro, sostenendo una mera eventualità contraddetta da tutti i restanti argomenti che hanno fatto emergere l'esclusiva riferibilità del fatto all'odierna imputata. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto. In base all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per far valere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, vizi che devono risultare dal testo del provvedimento impugnato. La suddetta norma è costantemente interpretata nel senso di ritenere che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). Quanto detto comporta che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n.5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601). 4.1. Nel caso di specie, la ricorrente ripropone elementi a suo dire idonei a far sorgere il dubbio che le appropriazioni fossero state commesse da altri, ma in tal modo non si confronta con la stringente motivazione contenuta nelle conformi sentenze di merito. In particolare, non si tiene conto che la AZ - quanto meno per l'ultima parte della condotta - ha confessato di essersi appropriata delle somme versate dagli utenti che chiedevano il rilascio della carta d'identità. Tanto meno la ricorrente si confronta con la puntuale ricostruzione del fatto, mediante la quale è stata analiticamente descritta la modalità seguita per non far risultare il rilascio 4 Il Presklente Il Consigliere estensore delle carte di identità e, in tal modo, celare l'appropriazione delle somme versate dai privati. Non è censurabile neppure l'affermata riconducibilità della condotta esclusivamente alla AZ, anche in considerazione del fatto che l'imputata era la sola a svolgere servizio presso la sede di Narni Scalo. In definitiva, l'accertamento in punto di fatto risulta essere immune da censure, non potendo trovare accoglimento le ipotesi alternative - smentite dall'istruttoria svolta e motivatamente non recepite dalle sentenze di merito - riproposte dalla ricorrente in sede di legittimità. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna deMcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022